L’istituto giuridico dell’equo indennizzo ha fonte legislativa. Esso fu introdotto nel nostro ordinamento, a favore degli impiegati dello Stato, dall’art. 68 del DPR n. 3/1957 il quale dispone che: “quando un’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio l’impiegato ha diritto, oltre ai normali assegni ed indennità, anche ad un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita, costituito dalla corresponsione di una somma di denaro una tantum collegata alla retribuzione dell’avente diritto al momento della presentazione della domanda e alla gravità dell’infermità subita”.
L’equo indennizzo ha, dunque, come presupposto non l’infermità in quanto tale ma la perdita dell’integrità fisica, cioè un danno permanente nella psiche o nel fisico del dipendente. Può, quindi, verificarsi che riconosciuta la presenza dell’infermità e la sua dipendenza da causa di servizio, non sia attribuito alcun equo indennizzo per mancanza di un’apprezzabile menomazione dell’integrità fisica.
Ai sensi dell’art.2, comma 3 del DPR 29 ottobre 2001 n. 461, la domanda d’equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento, entro il termine di dieci giorni, dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio.
In quest’ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta d’equo indennizzo. La richiesta d’equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell’integrità fisica o psichica o sensoriale, in seguito ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e sue successive modificazioni.
La domanda d’equo indennizzo deve essere, in ogni caso, presentata non oltre il termine di 6 mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione.