Con il messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024, l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti riguardo alla gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici che hanno cessato il servizio senza diritto a pensione.
Il riferimento è alla legge n. 122/2010, che ha abolito la possibilità di trasferire automaticamente la contribuzione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) per gli ex-INPDAP.
Il messaggio fornisce un quadro dettagliato delle procedure che questi assicurati devono seguire per valorizzare tutti i contributi così da ottenere una pensione.
Per i cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010, esiste la possibilità di presentare domande di riscatto, ricongiunzione e computo senza essere soggetti a termini di decadenza, equiparandosi in questo ai dipendenti del settore privato. Ciò permette agli ex dipendenti pubblici di valorizzare la propria anzianità contributiva e, in alcuni casi, di acquisire il diritto a una pensione differita.
Ciò perché la legge n. 322/1958 consentiva ai dipendenti pubblici cessati senza diritto a pensione di trasferire gratuitamente la contribuzione presso il FPLD, tuttavia con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010, tale possibilità è stata abrogata per i dipendenti pubblici cessati dal servizio a partire dal 31 luglio 2010.
L’INPS, con la nota operativa n. 56/2010, aveva già delineato le conseguenze di questa modifica, confermando che per coloro che hanno cessato il servizio prima di tale data, la costituzione della posizione assicurativa poteva ancora avvenire, ma con delle specificità.
Per i dipendenti pubblici Cessati prima del 31 luglio 2010 la situazione è la seguente: Cassa Stato (CTPS): la costituzione della posizione assicurativa operava d’ufficio ed era obbligatoria, salvo il caso in cui l’interessato avesse già maturato l’anzianità minima (20 anni di contributi) necessaria per la pensione di vecchiaia; in questo caso, l’assicurato poteva scegliere di mantenere la contribuzione nella Cassa Stato per ottenere una pensione autonoma o di cumularla per altre finalità pensionistiche.
Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG: la costituzione della posizione assicurativa avveniva solo su domanda dell’interessato; se la domanda non fosse stata presentata, l’assicurato avrebbe potuto valorizzare i contributi rimasti nelle già menzionate Casse al raggiungimento dell’età pensionabile o tramite il cumulo dei periodi assicurativi.
Per i dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010, non esistono più termini di decadenza per la presentazione delle domande di riscatto, ricongiunzione, computo o accredito figurativo; questa novità consente agli ex dipendenti pubblici di presentare tali domande anche dopo la cessazione del servizio, al fine di acquisire l’anzianità contributiva necessaria per ottenere una pensione differita.