È stata appena approvata la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) e con essa (art. 1 commi 180, 185 e 194) sono stati rivisti i requisiti per l’accesso alla pensione dei finanzieria decorrere dal 01.01.2027.

In particolare:

  • i commi 185 e 194 stabiliscono,  per tutti i lavoratori,  un incremento dei requisiti di accesso alla pensione di 1 mese nel 2027 e di tre mesi dal 2028, in funzione della c.d. “speranza di vita”. È utile precisare che, senza questa previsione, l’incremento sarebbe stato di 3 mesi già a partire dal 2027;
  • il comma 180 stabilisce un ulteriore incremento dei requisiti di accesso alla pensione di 1 mese dal 01.01.2027, 2 mesi a decorrere dal 01.02.2028 e 3 mesi a decorrere dal  01.01.2030, per il solo personale del comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico.

Per comprendere meglio l’effetto di queste novità, mettiamo a confronto la situazione precedente con quella modificata dalla legge di Bilancio 2026.

Tipologia di accesso Requisiti sino al 31.12.2026 Nuovi requisiti 01.01.2027 31.12.2027 Nuovi requisiti 01.01.2028 31.12.2028 Nuovi requisiti 01.01.2029 31.12.2029 Nuovi requisiti dal 01.01.2030
Pensione anticipata 1   Età anagrafica + anzianità contributiva età anagrafica: 58 anni; anzianità contributiva utile (effettiva più maggiorazioni): 35 anni; finestra mobile: 12 mesi. età anagrafica: 58 anni e 1 mese; anzianità contributiva utile (effettiva più maggiorazioni): 35 anni; finestra mobile: 12 mesi. età anagrafica: 58 anni e 4 mesi; anzianità contributiva utile (effettiva più maggiorazioni): 35 anni; finestra mobile: 12 mesi. età anagrafica: 58 anni e 5 mesi; anzianità contributiva utile (effettiva più maggiorazioni): 35 anni; finestra mobile: 12 mesi. età anagrafica: 58 anni e 6 mesi; anzianità contributiva utile (effettiva più maggiorazioni): 35 anni; finestra mobile: 12 mesi.
Pensione anticipata 2   Anzianità contributiva anzianità contributiva utile (effettiva più maggiorazioni): 41 anni; finestra mobile: 15 mesi. anzianità contributiva utile (effettiva più maggiorazioni): 41 anni e 1 mese; finestra mobile: 15 mesi. anzianità contributiva utile (effettiva più maggiorazioni): 41 anni e 4 mesi; finestra mobile: 15 mesi. anzianità contributiva utile (effettiva più maggiorazioni): 41 anni e 5 mesi; finestra mobile: 15 mesi. anzianità contributiva utile (effettiva più maggiorazioni): 41 anni e 6 mesi; finestra mobile: 15 mesi.
Pensione di vecchiaia     limite ordinamentale; anzianità contributiva utile (effettiva più maggiorazioni): 36 anni. limite ordinamentale; anzianità contributiva utile (effettiva più maggiorazioni): 36 anni. limite ordinamentale; anzianità contributiva utile (effettiva più maggiorazioni): 36 anni. limite ordinamentale; anzianità contributiva utile (effettiva più maggiorazioni): 36 anni. limite ordinamentale; anzianità contributiva utile (effettiva più maggiorazioni): 36 anni.
Pensione “speciale” 40 anni servizio militare effettivo (in vigore sino al 31.12.2033) almeno 40 anni di servizio militare effettivo (senza maggiorazioni). almeno 40 anni di servizio militare effettivo (senza maggiorazioni). almeno 40 anni di servizio militare effettivo (senza maggiorazioni). almeno 40 anni di servizio militare effettivo (senza maggiorazioni). almeno 40 anni di servizio militare effettivo (senza maggiorazioni).

Il comma 181 prevede, inoltre, che l’ulteriore incremento progressivo (comma 180) previsto per il solo personale del comparto possa essere derogato nei confronti di alcune particolari categorie di personale individuate con apposito d.p.c.m.

In estrema sintesi, la legge di Bilancio, migliorata rispetto alla stesura originale, ha effetto solo per l’accesso alla pensione anticipata.

Al contrario, salvo diverse e “sorprendenti” interpretazioni dell’INPS, l’accesso alla pensione di vecchiaia rimane “vincolato” ai limiti ordinamentali vigenti (vgs. messaggio INPS n. 545 del 10.01.2013). Il limite ordinamentale può essere superato solo se al suo raggiungimento non si è in possesso di 36 anni di anzianità contributiva utile e solo sino al raggiungimento di detto requisito. 

In tale ambito, è opportuno ricordare che la dicotomia tra requisiti di accesso e limiti ordinamentali è rimasta solo per il personale del comparto sicurezza e difesa, mentre nel resto del pubblico impiego, già dallo scorso anno, i limiti ordinamentali sono stati allineati ai requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Con la stessa legge di Bilancio (art. 1 comma 182) sono state incrementate le risorse da destinare alla c.d. “previdenza dedicata” per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso. Con questo ulteriore appostamento, il fondo destinato allo scopo (art. 1 commi 95, 96 e 97 legge 30 dicembre 2021, n. 234) consta delle seguenti disponibilitàa fronte dei seguenti fabbisogni[1]:

  • anno 2022: 10 milioni di euro;
  • anno 2023: 20 milioni di euro – fabbisogno 31,17 milioni di euro;
  • anno 2024: 35 milioni di euro – fabbisogno 62,34 milioni di euro;
  • anno 2025: 40 milioni di euro – fabbisogno 93,51 milioni di euro;
  • anno 2026: 60 milioni di euro – fabbisogno 124,68 milioni di euro;
  • anno 2027: 80 milioni di euro – fabbisogno 155,85 milioni di euro;
  • anno 2028: 80 milioni di euro – fabbisogno 187,02 milioni di euro;
  • anno 2029: 80 milioni di euro – fabbisogno 218,19 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2030: 70 milioni di euro – fabbisogno 249,36 milioni di euro a salire per gli anni successivi.

Il Governo si è impegnato ad aprire un tavolo di confronto con le OO.SS. e a reperire ulteriori e più consistenti risorse in primavera, a margine della chiusura della procedura di infrazione da parte dell’U.E.

Il SILF continua e continuerà a chiedere le risorse necessarie e l’apertura dei tavoli di confronto per la previdenza e per il rinnovo contrattuale e, a questo punto, anche la definizione delle categorie escluse dagli incrementi dei requisiti pensionistici.

1. vgs. DDL S.606

SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI

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