https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ge&nrg=202000151&nomeFile=202000830_01.html&subDir=Provvedimenti

Si gioca la carriera per 130 euro false. Militare congedato

Un Militare della Marina ( VFP) , nel luglio 2019, nel corso di una perquisizione svolta da Agenti della Guardia di finanza di la Spezia, venne trovato in possesso di una banconota contraffatta da 10 euro mentre tentava di spenderla in una discoteca.

A seguito di ulteriori accertamenti da parte degli Agenti e su sua ammissione,  nel suo alloggio vennero rinvenute altre banconote contraffatte (4 pezzi da 10 euro e 4 da 20 ).

Il comportamento tenuto dal soldato venne quindi ritenuto una gravissima violazione ai doveri propri dello stato di militare e di quelli attinenti al giuramento prestato, al senso di responsabilità e al contegno che un militare deve tenere in ogni circostanza, tanto da risultare del tutto incompatibile con l’ulteriore permanenza in rafferma”.

In seguito fu sottoposto ad un procedimento di  Stato e venne prosciolto dalla ferma, in quanto ritenuto non idoneo a proseguire la carriera militare.

Inutile il suo tentativo di ricorrere al Tar della Liguria. I militari della G. di F. – si apprende dalla sentenza – intervennero su richiesta di un locale dove era stato tentato lo spaccio di banconota falsa. Gli agenti identificarono il militare che consegnò la banconota che si rivelò contraffatta. Fu lo stesso militare ad indicare ai finanzieri di possederne altre.

Le banconote vennero rinvenute nell’alloggio del ricorrente , contenute in un calzino. Quindi – sostengono i giudici – ha ammesso di avere spacciato la banconota falsa, assolutamente non credibile essendo il dubbio in ordine alla sua falsità posto che con la diffusione dei sistemi automatici di verifica della autenticità della banconota ove il ricorrente avesse avuto davvero il dubbio avrebbe potuto superarlo mediante tale verifica. Non solo ma l’occultamento all’interno di un calzino rende evidente la consapevolezza della illiceità del denaro.

Inutile inoltre sostenere l’erroneità della contestazione della violazione dell’art. 716 d.p.r. 90/10, in quanto non essendo il fatto stato commesso nell’ svolgimento delle funzioni non potrebbe essere contestata al militare la violazione dell’obbligo di agire di iniziativa. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Le altre contestazioni mosse al militare sono tali, infatti, da giustificare pienamente la sanzione espulsiva.

Infine – secondo i giudici – la delicatezza dei compiti delle Forze armate, la necessità che le stesse godano del necessario prestigio e che gli appartenenti siano persone di assoluta affidabilità rende non illogica o irragionevole la scelta discrezionale dell’amministrazione di adottare la sanzione espulsiva.

Né la circostanza che i comportamenti siano contemplati tra quelli passibili di consegna di rigore può esentare dall’applicazione della sanzione di stato. Invero come fatto palese dall’ultimo comma dell’art. 751 d.p.r. 90/10 i comportamenti passibili di consegna di rigore possono essere sanzionati con la sanzione di stato.

Ovviamente la sentenza del Tar dello scorso 20 novembre 2020 non è definitiva. Se il militare deciderà di impugnarla , potrà ancora tentare di rientrare in forza armata, rischiando però di vedersi comminare una condanna definitiva con relativo  pagamento delle spese processuali.

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