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Seconda modifica del bando di reclutamento, per il 2021, di duemiladuecento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nella Marina Militare

L’art. 1 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 e’ cosi’ modificato:

«1. Per il 2021 e’ indetto un bando di reclutamento nella Marina militare di milleottocento VFP1, di cui: a) millequattrocento per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), cosi’ distribuiti:

millequaranta per il settore d’impiego “navale”; centosettanta per il settore d’impiego “anfibi”; sessanta per il settore d’impiego “incursori”; trenta per il settore d’impiego “palombari”; quaranta per il settore d’impiego “sommergibilisti”; sessanta per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;

b) quattrocento per il Corpo delle capitanerie di porto (CP), cosi’ distribuiti: trecentonovantaquattro per le varie specialita’, abilitazioni; sei per il settore d’impiego “Componente aeromobili”.

2. Il reclutamento e’ effettuato su due blocchi di domande e distinti incorporamenti, cosi’ suddivisi: a) 1° blocco, con quattro distinti incorporamenti: millecentottantuno posti, di cui novecentosettantacinque per il CEMM e duecentosei per le CP, cosi’ suddivisi: 1° incorporamento CEMM navale e CP, previsto indicativamente a partire dal mese di febbraio 2021, per i primi cinquecento classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui quattrocento posti per il CEMM – settore d’impiego “navale” e cento per le CP; 2° incorporamento CEMM navale, CP e CEMM anfibi, previsto indicativamente dal mese di aprile 2021, per i successivi trecentoquindici classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui duecentoquindici posti per il CEMM – settore d’impiego “navale” e cento per le CP; inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi i primi ottantacinque classificati nella graduatoria di merito CEMM “anfibi”; 3° incorporamento Forze speciali e Componente aeromobili, previsto nel mese di settembre 2021, per centonovantasei concorrenti cosi’ ripartiti: i primi sessanta della graduatoria di merito CEMM “incursori”, i primi trenta della graduatoria di merito CEMM “palombari”, i primi quaranta della graduatoria di merito CEMM “sommergibilisti”, i primi sessantasei della graduatoria di merito “Componente aeromobili” (che saranno ulteriormente ripartiti in sessanta CEMM e sei CP); 4° incorporamento CEMM anfibi, previsto indicativamente a partire dal mese di ottobre 2021, per i successivi ottantacinque classificati nella graduatoria di merito per il CEMM “anfibi”.

La domanda di partecipazione puo’ essere presentata dal 30 agosto 2020 al 28 settembre 2020, per i nati dal 28 settembre 1995 al 28 settembre 2002, estremi compresi.

Per il solo settore d’impiego CEMM “incursori”, la domanda di partecipazione puo’ essere altresi’ presentata dai concorrenti di sesso femminile dal 30 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021 nel rispetto dei requisiti richiesti dal bando all’atto della pubblicazione dello stesso (specificatamente concorrenti nate dal 28 settembre 1995 al 28 settembre 2002, estremi compresi);

b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: seicentodiciannove posti, di cui quattrocentoventicinque per il CEMM e centonovantaquattro per le CP, cosi’ suddivisi: 1° incorporamento CEMM navale e CP, previsto nel mese di settembre 2021, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco), per i primi duecentocinquantaquattro classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui centosessanta posti per il CEMM e novantaquattro per le CP; 2° incorporamento CEMM navale e CP, previsto indicativamente a partire dal mese di ottobre 2021, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi trecentosessantacinque classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui duecentosessantacinque posti per il CEMM e cento per le CP.

La domanda di partecipazione puo’ essere presentata dal 7 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, per i nati dal 5 febbraio 1996 al 5 febbraio 2003, estremi compresi. 3. Per il 1° blocco e’ consentito chiedere di essere destinati a uno solo dei seguenti settori d’impiego: a) “CEMM navale e CP” (indicando anche la preferenza per CEMM o CP); b) “CEMM anfibi”; c) “CEMM incursori”; d) “CEMM palombari”; e) “CEMM sommergibilisti”; f) “Componente aeromobili” (CEMM o CP). Per il 2° blocco e’ consentito chiedere di essere destinati al solo settore d’impiego “CEMM navale e CP” (indicando anche la preferenza per CEMM o CP).

Non e’ possibile partecipare al concorso per piu’ di un settore d’impiego, neanche presentando distinte domande. Qualora i concorrenti di sesso femminile abbiano presentato successiva domanda per il settore d’impiego CEMM “incursori” in esito alla riapertura dei termini di cui al precedente comma 2, lettera a), l’eventuale domanda gia’ presentata per altro settore d’impiego sara’ considerata nulla.

L’eventuale idoneita’ psico-fisica gia’ conseguita per un altro settore d’impiego e’ fatta salva per le sole concorrenti collocate utilmente nella graduatoria del settore d’impiego incursori ai fini della convocazione all’accertamento dei requisiti psico-fisici richiesti, di cui al successivo art. 10, comma 2.

E’ ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche di cui alle lettere b), c), d), e) e f): qualora idonei per il settore richiesto e vincitori, saranno assegnati a detto settore; qualora idonei quali VFP1 della Marina militare (CEMM navale e CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei non vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale di cui al successivo art. 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, al settore d’impiego “CEMM navale e CP”.

A tal fine, in sede di compilazione della domanda di partecipazione dovranno dichiarare il settore di preferita assegnazione. Se in un qualsiasi settore d’impiego i posti a concorso risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della marina, potra’ procedersi alla devoluzione dei posti ad altro settore d’impiego.

4. Il 10% dei posti disponibili e’ riservato alle seguenti categorie previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.

In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.

5. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto, secondo la modalita’ specificata nel successivo art. 4. 6. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la facolta’, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita’ previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

In tal caso, l’Amministrazione della difesa ne dara’ immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it – area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avra’ valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.

In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera’ a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”.

7. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potesta’ di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara’ dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.». Per il decreto integrale comprensivo dei 7 articoli., clicca QUI

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