Pubblichiamo di seguito la Circolare che disciplina la Cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria per il 2021 degli Ufficiali e dei Marescialli (e gradi corrispondenti) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare ai sensi degli articoli 2229, commi da 1
a 5 e 2230 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice dell’ordinamento militare”.
Di seguito anche i relativi elenchi.
Con la circolare a seguito sono state impartite le disposizioni applicative inerenti alla cessazione anticipata dal servizio ed al collocamento in ausiliaria di 40 Ufficiali e 200 Marescialli, rientranti, per il 2021, nel contingente annuo massimo fissato dall’art. 2230 del C.O.M.; al riguardo, si precisa, che in ossequio alla riserva fissata al comma 1-bis nell’ambito dei posti previsti per gli Ufficiali, 20 posizioni sono da attribuite a Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti.
2. Sono stati, pertanto, redatti gli elenchi –rispettando la quota di riserva prevista per la categoria degli Ufficiali– in ordine decrescente di età anagrafica e, a parità di età, in ordine di anzianità di grado, degli Ufficiali e dei Marescialli che hanno presentato domanda di cessazione anticipata dal servizio ai sensi della normativa in oggetto (in Allegato B e C alla presente circolare).
3. Al riguardo, si fa presente che, alla data odierna, i titolari del beneficio, sono individuati nei primi 40 Ufficiali e 200 Marescialli compresi nei rispettivi elenchi. 4. Per quanto precede, le domande presentate dai restanti Ufficiali e Marescialli non sono accolte.
Quanto sopra a meno di revoche –prodotte secondo quanto indicato al para 9. della circolare a seguito– delle domande a suo tempo avanzate da parte dei richiamati Ufficiali e Marescialli aventi titolo al beneficio, ovvero a meno che i medesimi siano cessati dal servizio per altra causa, avvenuta prima del collocamento in ausiliaria.
Il verificarsi di tali circostanze comporterà l’ammissione al beneficio in oggetto del personale che negli elenchi di cui sopra occupi la posizione immediatamente successiva a quella dell’ultimo ammesso al beneficio e via di seguito, rispettando comunque, nell’ambito della categoria degli Ufficiali, la riserva di 20 unità prevista per i Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti. Ciò, sempre che la Direzione Generale sia informata in tempo utile della sopracitata anticipata cessazione, non potendosi,come è noto, disporre collocamenti in ausiliaria, a mente delle disposizioni in oggetto, oltre la data del 31 dicembre 2021.
5. La presente ha valore di comunicazione ufficiale dell’ordine di iscrizione negli elenchi allegati, quale risulta alla data odierna. Il personale destinatario del beneficio in argomento riceverà, comunque, apposita formale comunicazione di cessazione dal servizio dalla data indicata nell’istanza od a quella differita per eventuali esigenze di servizio.
Agli Ufficiali e ai Marescialli esclusi dall’applicazione del beneficio non verrà, invece, fornita alcuna ulteriore comunicazione, eccettuato il caso in cui essi subentrino nel titolo al collocamento in ausiliaria –per i motivi sopra menzionati– a coloro che attualmente sono compresi rispettivamente tra i primi 40 e 200 nominativi degli elenchi allegati.
6. I Reparti/Enti di appartenenza degli Ufficiali e Marescialli compresi nei detti elenchi dovranno, pertanto, partecipare agli interessati il contenuto della presente circolare, avendo cura di redigere apposita relata di notifica da conservare agli atti.
7. Ai richiamati militari dovrà essere, altresì, rappresentato che avverso la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00).
8. Si rammenta che il personale titolare del beneficio di cui al precedente paragrafo 3. ha facoltà di esercitare il diritto di opzione di cui all’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, come previsto dall’art. 1865 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in alternativa al collocamento in ausiliaria, per l’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione e del conseguente collocamento nella riserva.
A tal fine, detto personale -valutata la propria posizione pensionistica e verificata attentamente l’eventuale convenienza di tale opzione con i Centri Amministrativi di F.A.- improrogabilmente entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare, dovrà inviare a questa Direzione Generale (4^ Divisione per gli Ufficiali e 5^ Divisione per i Sottufficiali), per il tramite del Comando di appartenenza, la dichiarazione di cui al fac-simile in Allegato D, agli indirizzi di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it. Sarà cura dei citati Comandi/Enti trasmettere, con la massima tempestività, le istanze eventualmente prodotte, utilizzando i citati indirizzi di posta elettronica; nell’oggetto della comunicazione con cui si inviano le istanze dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“SCIVOLO 2021 – OPZIONE ART. 3, CO. 7, D.LGS. 165/1997. … (indicare grado, cognome e nome del militare)”. Al fine di consentire una rapida trattazione delle istanze, si chiede di trasmettere le stesse anche ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
scivoloufficiali@persomil.difesa.it (per gli Ufficiali);
scivolosottufficiali@persomil.difesa.it (per i Sottufficiali).
Si precisa, inoltre, che la medesima facoltà di optare per il montante contributivo potrà essere esercitata –secondo modalità e termini che saranno comunicati da questa Direzione Generale– anche dai militari compresi in elenco, ma non in posizione utile, in virtù della citata possibilità di questi ultimi di subentrare nel collocamento in ausiliaria a seguito di revoche delle domande
da parte dei richiamati Ufficiali e Marescialli aventi titolo al beneficio, ovvero di cessazione dal servizio dei medesimi per altra causa, e sempre nel rispetto, nell’ambito della categoria degli
Ufficiali, della riserva di 20 unità prevista per i Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti.
9. Si dispone, infine, che i Comandi, ai fini della promozione a titolo onorifico ai sensi dell’art. 1084-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviino con la massima celerità, a
questa Direzione Generale –relativamente al personale titolare del beneficio di cui al precedente paragrafo 3.– l’attestazione di aver prestato servizio “senza demerito” nell’ultimo quinquennio, redigendo il fac-simile allegato alla circolare n. M_D GMIL REG2020 0111327 del 6 marzo 2020 e attenendosi scrupolosamente alle disposizioni ivi impartite.
10. Si invita a curare la diramazione della presente a tutti i Reparti/Enti dipendenti (per l’Esercito, fino al livello di Reggimento/Battaglione autonomo). Per la circolare integrale, clicca QUI