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SAF – FESI 2020 Guardia di Finanza: Verifica e segnalazione entro il 5 agosto.

La procedura concernente la determinazione del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali si conclude il prossimo 5 agosto.

Entro tale data sarà possibile provvedere alla segnalazione di eventuali anomalie riscontrate.

La procedura prevede, oltre alla rilevazione automatizzata dei dati, l’inserimento manuale, a cura dei Reparti in indirizzo, dei dati che si riferiscono a ciascun avente diritto che potrebbero incidere nella determinazione del Fesi, in particolare per il coefficiente (parametro) previsto dall’art. 9 del decreto ministeriale, correlato alla computazione delle presenze utili.    

Pertanto è importante verificare la correttezza dei dati.

Come verificare i dati

Accedendo all’area FESI dal proprio profilo personale, sul portale intranet IRIDE, è possibile verificare i parametri computati ai fini degli emolumenti previsti riguardo a:

– il Grado rivestito al 31/12/2020;

– gli Articoli relativi all’impiego inseriti nella Circolare FESI 2020.

A titolo esemplificativo si troverà l’indicazione degli articoli di riferimento art. 7 (qualifica IEF), art. 8 (Capo pattuglia) o art. 9 con il riferimento a un parametro.

Il parametro (coefficiente) dell’art. 9  

Con la Circolare n. 172752 del 22.06.2021, il Comando Generale VI Reparto – Ufficio Trattamento Economico ha fornito le indicazioni esplicative riguardanti allo schema di decreto ministeriale recante i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2020.

In corrispondenza dell’art. 9 sarà presente il parametro di riferimento previsto dalla Circolare n. 172752 del 22.06.2021, il Comando Generale VI Reparto – Ufficio Trattamento Economico.

Potrà essere presente il parametro: 1.1  1.3 1.5 1.7 1.9 o parametro 0.

Il paragrafo 10 del documento indica la fattispecie di cui all’art. 9 del decreto, il quale prevede le modalità di distribuzione dell’importo di cui all’articolo 11, comma 2, dello stesso schema, secondo distinti coefficienti diversificati in relazione agli anni di servizio utili per la determinazione dei giorni di licenza ordinaria spettanti.

Ecco i coefficienti:

Numero di giorni Coeff.
Fino a 15 anni di servizio Oltre 15 anni di servizio Oltre 25 anni di servizio
da 215 a 242 da 215 a 237 da 215 a 230 1,1
da 243 a 256 da 238 a 251 da 231 a 243 1,3
da 257 a 270 da 252 a 265 da 244 a 257 1,5
da 271 a 284 da 266 a 279 da 258 a 271 1,7
pari o superiore a 285 pari o superiore a 280 pari o superiore a 272 1,9

La verifica del parametro di cui all’art. 9

Per verificare la correttezza dei dati si può accedere alla propria area riservata da MiaIride o da https://webiride.gdf.it  nell’applicativo ip1web è possibile verificare cliccando alla voce Fondo efficienza nel menù a tendina “Elaborazioni” ove sono indicate le giornate di presenza e assenza utili per la determinazione del parametro (coefficiente) da applicare all’art. 9 del Decreto Ministeriale.

Ai fini del computo dei giorni di presenza in servizio, si riporta il contenuto della Circolare:

  1. Il computo dei giorni di presenza in servizio dovrà essere effettuato tenendo conto:
  • delle effettive giornate di “presenza in servizio”, ivi comprese quelle relative ad attività addestrative di post-formazione ed escludendo, di contro, quelle fornite durante i periodi di frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione di base (cfr. all. 3 – art. 9, comma 3, dello schema di d.m.). Ai fini del computo dei “giorni di presenza in servizio” da escludere, per i militari che hanno frequentato un corso di formazione di base in modalità e-/learning e telematica il numero dei relativi giorni è predeterminato (cfr. indicazioni riportate nel prospetto in cit. ali. 3);
  • di quelli prestati “a distanza”5;
  • delle assenze:
  • per recupero ore;
  • per riposo compensaiivo;
  • per riposo programmato8 (o di servizio), a condizione che sia assimilabile al riposo sub (a);
  • per licenza ordinaria relativa agli anni precedenti, comprensiva di quella fruita ai sensi dell”articolo 87, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dell’articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 349;
  • imposte dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 (es.: divieto di allontanamento o accesso da/in specifici territori) ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell’articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (rendicontate con codice S.I.Ris, E3513)9;
  • necessarie per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del militare, o dei figli minorenni, disposti dall’autorità sanitaria competente per il COVID-19 ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 ottobre 20209;
  • per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici rideterminati ai sensi dell’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e che coprano l’intera giornata lavorativa.

Eventuali fattispecie diverse da quelle sopraccitate si configurano come giorni di assenza.

  1. Per ciò che attiene la rilevazione delle giornate di effettiva presenza in servizio sub c.(1), (2) e (3), lettere (e), (f) e (g), la procedura informatica centralizzata:

(1)   prevede l’inserimento manuale, a cura dei Reparti in indirizzo, dei dati relativi a
ciascun avente diritto, distinguendo a seconda che l’orario d’obbligo settimanale sia
stato articolato su cinque, ovvero su sei giornate lavorative.

Qualora, nel corso del 2020, l’orario settimanale di servizio di un militare, articolato su sei giorni, sia stato rimodulato su cinque giorni o viceversa, il computo delle presenze/assenze dovrà essere effettuato distintamente per ciascun periodo;

(2)   attribuisce automaticamente, avuto riguardo al personale che osserva un orario
settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, un giorno aggiuntivo ogni cinque
di effettiva presenza. AI riguardo, tenuto conto che tale diritto spetta
esclusivamente per le giornate di presenza pianificate, nel caso di prestazione
fornita nelle giornate dedicate ai riposi, i relativi giorni di presenza dovranno essere
riportati nella rendicontazione dedicata alla pianificazione settimanale su 6 giorni.

  1. Inoltre, ai militari che, nel corso del 2020, siano stati presenti in servizio per meno di 215
    giorni, calcolati secondo le modalità sopra riportate, al solo fine del raggiungimento
    della suddetta soglia si considerando validi, altresì, i giorni di assenza fruiti nelle sole
    giornate di presenza pianificate (con esclusione, pertanto, di quelli fruiti durante le
    giornate destinate ai riposi) per:
  • congedo di maternità e di paternità ai sensi degli articoli 16, 17, 26, 28 e 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (codici assenza – STE e STL);
  • malattia, quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuti al COVID-19 ed equiparati al periodo di ricovero ospedaliero ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e degli articoli 26, comma 2, e 87, commi 1 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (codice assenza – RH solo per patologie correlate al COVID-19)9;
  • dispensa temporanea dalla presenza in servizio ai sensi dell’articolo 87, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (codice assenza – ST6).

Ai fini del calcolo di tali giornate aggiuntive, la piattaforma in uso prevede l’applicazione del medesimo criterio sub d.

                                                  LA SEGRETERIA DEL S.A.F

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