SAF: DDL 1893. Libertà sindacati militari sempre più lontana. Altro rinvio altri emendamenti.

Lo scorso 3 agosto 2021 si è tenuta la 112ª Seduta presso la 4ª Commissione permanente Difesa,  per l’esame congiunto, in sede referente, dei Disegni di Legge 1893, 1542 e 1950 riguardanti le norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché la delega al Governo per il coordinamento normativo.

L’esame è stato rinviato dopo che la presidente della Commissione Difesa del Senato PINOTTI ha rammentato che si attende il parere della Commissione bilancio, non solo sugli emendamenti e subemendamenti presentati, ma anche sul testo del provvedimento.

La Presidente ha, anche, ricordato che i Ministeri della difesa, dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione hanno in corso una interlocuzione per chiarire alcuni aspetti e per assicurare la necessaria copertura finanziaria del provvedimento, sia pure piuttosto ridotta.

I nuovi emendamenti

Il relatore VATTUONE (PD) ha presentato tre nuovi emendamenti da inviare alla Commissione Bilancio, che riguardano:

  • l’inserimento dell’area negoziale per il personale dirigente;
  • la necessità di una preventiva determinazione di distacchi, permessi retribuiti e aspettative spettanti ai rappresentanti sindacali, in sede di contrattazione, dei relativi contingenti massimi e della copertura degli oneri conseguenti, proponendo l’eliminazione del termine dei sei mesi per procedere.

L’inserimento dell’area negoziale per il personale dirigente

Per quanto attiene all’inserimento nella contrattazione del personale dirigente, la stessa trova una logica conseguenza nell’istituzione di un’area negoziale, prevista per le Forze di polizia a ordinamento civile a seguito dell’approvazione dell’art. 46 del d.lgs. n.  95/2017, avente per oggetto la procedura negoziale del trattamento economico accessorio e il rapporto di impiego[1].

Anche il personale dirigente militare necessita di analoga regolazione, per cui dovrà essere rappresentato nelle procedure negoziali con la parte pubblica, dalle organizzazioni sindacali di riferimento.

Ora l’art. 46, comma 3, del citato decreto prevede la rappresentatività sindacale, misurata con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale.

A parte la difformità delle modalità di rappresentatività previste, che per i sindacati militari sarebbe rapportata al dato della forza organica, sarebbe utile comprendere quale sia l’intenzione emendativa.

Qualora l’intenzione sia quella di ritornare alla rappresentatività per categoria, è bene rammentare come la stessa, nel corso del lungo iter legislativo, sia già stata espunta dal testo originario in commissione difesa alla Camera.

Distacchi e permessi sindacali

In relazione agli emendamenti presentati dal Relatore, i distacchi, i permessi retribuiti e le aspettative per i rappresentanti sindacalidovrebbero essere definiti dalla contrattazione in base alle risorse economiche da destinare, con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze.

Il Relatore aveva già proposto un emendamento all’art. 9 del DDL (comma 4-bis), che fissa, in sede di prima applicazione, il numero totale dei distacchi sindacali nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.

Da ciò se ne deduce che l’intenzione sia di prevedere solo inizialmente un rapporto numerico fisso, per poi procedere in sede di contrattazione alla definizione numerica.

  • La  contrattazione dei distacchi potrebbe costituire un fattore limitativo dell’autonomia dei sindacati, rendendoli più facilmente condizionabili. 

Riguardo alla elisione del termine di sei mesiper procedere alla definizione dei distacchi, la stessa appare controversa. Da un lato è comprensibile che per definire la ripartizione dei distacchi sia necessario un periodo transitorio per quantificare le adesioni alle associazioni sindacali, dall’altro non è chiaro come gli attuali delegati debbano continuare a svolgere l’attività in questa fase transitoria.

  • E’ da porsi l’interrogativo se, quando sarà approvata la norma, i rappresentanti delle sigle sindacali, in un momento cruciale, godranno di quei distacchi e permessi che gli consentiranno di esercitare l’attività sindacale e di acquisire le maggiori adesioni possibili ai fini del raggiungimento della quota di rappresentatività.

Altra questione riguarda l’attuazione della delega concernente i distacchi e i permessi dei rappresentanti sindacali per cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In questo caso si terrà conto degli attuali costi degli organismi di rappresentanza?

Conclusioni

Le proposte emendative a firma del Relatore, nella considerazione che le stesse siano frutto degli accordi di maggioranza, sembrano contenere elementi peggiorativi della norma.

Dopo oltre tre anni si intravede l’approvazione di una Legge che, nel corso dell’iter legislativo,ha assunto connotati sempre più limitativi  per l’operatività dei sindacati militari.

Riguardo alle criticità della norma sono già stati apportati  i  precedenti contributi “Correttezza, contegno e senso di responsabilità”  e “Trasferimenti dei delegati” ( limiti di azione dei delegati), “Limiti alle cariche elettive nei sindacati militari”  (limitazioni all’eleggibilità dei delegati ) e  “Autorizzazione e cancellazione dall’Albo” delle associazioni sindacali militari.

Non da meno erano stati gli ultimi e precedenti emendamenti di marzo che contengono alcuni elementi peggiorativi della norma che non sono compensati nemmeno da taluni emendamenti migliorativi. (vedi qui l’articolo).

Eppure la Sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 aveva voluto dare immediata attuazione alla libertà sindacale militare, rinviando all’intervento del legislatore la sua  disciplina.

  • Il disegno di legge dovrebbe essere limitato a definire a grandi linee la libertà sindacale e i “principi fondamentali della materia”,mentre si vogliono  disciplinare dettagli e tecnicismi che dovrebbero essere stabiliti da uno o più decreti attuativi, che pure saranno necessari.

Un disegno di Legge sempre più distante da quella concezione di libertà di organizzazione sindacale, come intesa dall’art. 39 della Costituzione.

Fabio Perrotta

[1] Si tratta del trattamento accessorio, delle le misure per incentivare l’efficienza del servizio, dei congedi ordinario e straordinario, dell’aspettativa, dei permessi, del trattamento di missione e di trasferimento. Il trattamento economico fondamentale è rivalutato annualmente con apposito DPCM, in ragione delle risorse finanziarie disponibili.

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