1° luogotenente

Riordino delle Carriere 2017: la Corte Costituzionale dichiara inammssibile il ricorso dei Marescialli dell’Arma

Il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 2252, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) – come sostituito dall’art. 30, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia .

In particolare, la questione sollevata dal TAR Valle d’Aosta ha ad oggetto la normativa che disciplina l’attribuzione del (nuovo) grado di maresciallo maggiore a coloro che rivestivano quello di MASUPS con anzianità inferiore a otto anni alla data del 1° gennaio 2017, precludendo loro la possibilità di accedere al (nuovo) grado apicale della carriera di ispettore, vale a dire al grado di luogotenente, già in via transitoria, in mancanza di apposito meccanismo all’uopo previsto che tenga conto della professionalità maturata oltre che dell’anzianità.



La seconda questione, sollevata dal TAR Campania, ha ad oggetto la norma che disciplina la promozione al grado di maresciallo maggiore di chi riveste quello di maresciallo capo “anziano” (ossia, con un’anzianità superiore a otto anni), precludendogli, parimenti, la possibilità di ottenere il grado apicale della carriera di ispettore già in sede transitoria, nonostante l’anzianità relativa maturata nel grado precedentemente rivestito.

L’atto di intervento è stato depositato il 2 agosto 2019, oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione (art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), avvenuta il 4 luglio 2018.

Secondo il costante orientamento di questa Corte – si apprende dalla sentenza – «il termine previsto dal richiamato art. 4, comma 4, deve ritenersi perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che l’intervento avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del 2018, n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009)» (sentenza n. 106 del 2019).



Deve essere preliminarmente precisato che l’evocazione operata dalla parte privata, costituitasi nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 97 del 2018, del principio di affidamento in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. si traduce in una questione non sollevata dal giudice rimettente. Essa è, di conseguenza, inammissibile.

Infatti, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, «l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell’ordinanza di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza» (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2019 e n. 194 del 2018).

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Valle d’Aosta e dal TAR Campania sono inammissibili. Dalle ordinanze di rimessione non risulta chiaro che tipo di pronuncia invochino i giudici a quibus.

Entrambi si dolgono del fatto che non siano stati valorizzati il merito e le professionalità maturate dai marescialli, ex MASUPS o ex maresciallo capo “anziano”, divenuti, rispettivamente per iscrizione a ruolo o per promozione, maresciallo maggiore, con ciò asseritamente tradendo il criterio direttivo (tener conto del merito e delle professionalità) indicato nella legge di delega.

Inoltre, il TAR Valle d’Aosta evidenzia la mancata previsione di «un meccanismo – quale che fosse – che garantisse astrattamente a tutti – indipendentemente dall’anzianità posseduta (alla quale comunque, per quanto si è detto, nell’ambito del meccanismo prescelto si sarebbe comunque ben potuto attribuire rilievo, anche se non esclusivo) – la possibilità di accedervi [al grado di luogotenente]», mentre il TAR Campania lamenta la mancata previsione di «un diverso trattamento per i marescialli capo con un’anzianità superiore a 8 anni […] per esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente o consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di una qualche natura che tenesse conto degli anni di anzianità maturati nel grado stesso».

Una pronuncia additiva finirebbe inevitabilmente per attingere lo spazio di discrezionalità del legislatore, a fronte della pluralità di soluzioni prospettabili (ex plurimis, sentenza n. 281 del 2016; ordinanze n. 60 del 2019 e n. 12 del 2017), non potendosi devolvere a questa Corte, in difetto di indicazioni di tipo emendativo, «il compito di prescegliere, fra le molteplici soluzioni astrattamente ipotizzabili, quella da adottare come risolutiva delle problematiche enunciate» (ordinanza n. 136 del 2015).

Alla luce delle ragioni che precedono, le questioni sollevate vanno dichiarate inammissibili.Inammissibile l’intervento del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori (CODACONS) e dei sessantuno sottufficiali inquadrati con il grado di maresciallo maggiore, spiegato nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 97 del 2018;






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