Riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall’ausiliaria

Il personale militare in ausiliaria richiamato in servizio per svolgere attività di lavoro in favore dell’Amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche Amministrazioni senza assegni ha diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita alla cessazione dal richiamo.

Lo rende noto l’INPS con la Circolare n. 159 del 28/10/2021 a seguito del mutato orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (parere n. 22028 del 15 dicembre 2020).

Gli articoli 986 e 1876 del D. Lgs. n. 66/2010 consentono di richiamare in servizio il personale militare delle Forze Armate, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in ausiliaria con o senza assegni.

Si parla di richiamo senza assegni quando il trattamento pensionistico in godimento non viene sospeso in quanto più favorevole dello stipendio. Precedentemente, l’Inps, con il messaggio n. 6292/2015, aveva riconosciuto la riliquidazione del trattamento di buonuscita, ma successivamente, con il messaggio n. 341/2018, ha negato tale riliquidazione a seguito parere del Ministero del Lavoro che aveva escluso tale possibilità, ritenendola applicabile al solo personale richiamato in servizio con assegni.

Con il parere n. 22028/2020, il Ministero del Lavoro inverte la rotta e precisa che anche i periodi di richiamo senza assegni formano oggetto di riliquidazione ai fini del TFS. La base di calcolo del TFS è rappresentata dal trattamento economico costituito dalle voci utili ai fini del TFS che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio ed a tal fine l’amministrazione di appartenenza dovrà commisurare il contributo previdenziale del 9.60%, di cui il 2,50% a carico del personale richiamato, sul trattamento economico “virtuale” compresi gli eventuali miglioramenti economici.

Articolo a cura del 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Di seguito la circolare integrale:

Con riferimento alla problematica concernente la riliquidazione dell’indennità di buonuscita per il personale in ausiliaria, richiamato in servizio a domanda “senza oneri” (o senza assegni), l’Istituto, con messaggio n. 6292/2015, aveva disposto che il servizio prestato dal personale militare richiamato in servizio o senza assegni fosse da ritenersi utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, sempre che fosse stato accertato il versamento del contributo “Opera di Previdenza” da parte dell’Amministrazione di appartenenza sia per la quota a carico dell’Amministrazione medesima sia per la quota a carico dell’amministrato.

Successivamente, con messaggio n. 341/2018, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e modificando la precedente impostazione, l’Istituto aveva fornito indicazioni alle Strutture territoriali disponendo la non valutabilità, ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS), del periodo di richiamo in servizio a domanda e senza assegni.

Con parere n. 22028 del 15 dicembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel fornire riscontro alla richiesta avanzata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, ha precisato che i periodi di richiamo senza assegni sono oggetto di riliquidazione ai fini del TFS.

Premesso quanto sopra, alla luce delle valutazioni espresse nel citato parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare uniformità di indirizzo alle proprie Strutture territoriali, si fornisce di seguito un riepilogo del quadro normativo e operativo, conforme alle indicazioni fornite con il messaggio citato n. 6292/2015, concernente l’istituto del richiamo in servizio senza assegni, con riferimento a tutti i Corpi militari.

2. Quadro normativo

La disciplina dell’istituto giuridico del richiamo senza oneri (o senza assegni) trova la propria fonte normativa nell’articolo 52, comma 1, e nell’articolo 100, commi 1 e 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con il R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458. Tale Regio decreto (successivamente abrogato dall’art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui contenuto è stato reiterato nel codice dell’Ordinamento militare) prevedeva che al personale militare richiamato in servizio dal congedo, provvisto di pensione civile o militare, competeva lo stipendio o la paga giornaliera, restando sospeso il trattamento pensionistico, il quale continuava ad essere erogato in luogo dello stipendio se più favorevole, configurandosi in tal caso il richiamo senza oneri.

L’attuale disciplina sul richiamo in servizio è contenuta negli articoli 986 e 1876 del suddetto decreto legislativo n. 66/2010. In particolare, il citato articolo 986, nel disciplinare le diverse tipologie di richiamo in servizio, fa riferimento anche al richiamo senza assegni (o senza oneri) disponendo che “il militare in congedo può essere richiamato in servizio a) d’ autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice; b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata”e che“il richiamo a domanda: a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale.

3. Adempimenti operativi

Le seguenti istruzioni operative trovano applicazione nei confronti di tutti i Corpi militari, il cui personale è collocato in ausiliaria e viene richiamato a domanda senza assegni per lo svolgimento di attività a favore della propria o di altre Amministrazioni pubbliche.

Pertanto, le Strutture territoriali, sulla base della documentazione trasmessa dalle Amministrazioni militari, dovranno porre in essere tutti gli adempimenti al fine di riliquidare il trattamento di fine servizio dei militari in questione, una volta che gli stessi siano cessati dal periodo di richiamo senza assegni, valutando conseguentemente il periodo medesimo.

La base di calcolo della suddetta prestazione è rappresentata dal trattamento economico, costituito dalle voci utili ai fini del TFS, che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio.

4. Sistemazione della posizione assicurativa e aspetti contributivi

Il contributo previdenziale del 9,60% deve essere determinato dalle Amministrazioni datrici di lavoro sul trattamento economico “virtuale” previsto per il personale in attività di servizio, compresi gli eventuali miglioramenti economici.

Le Strutture territoriali devono inoltre accertare, attraverso l’applicativo gestionale ECA, che la quota di contributo previdenziale dovuta dall’Amministrazione, pari al 7,10%, nonché quella a carico dell’iscritto, pari al 2,50%, siano state debitamente versate dall’Amministrazione stessa.

5. Modalità di compilazione della ListaPosPA

Nei periodi di richiamo senza oneri del personale in ausiliaria, si dovrà continuare a trasmettere le denunce mensili identificando detto personale con i codici “Tipo Impiego” già in uso: “40 Ausiliaria Ufficiali” e “41 Ausiliaria Sottufficiali”, valorizzando in questo caso anche gli elementi <imponibile> e <Contributo> della Gestione Previdenziale per il Regime Fine Servizio TFS; in particolare, nell’elemento “Imponibile” dovrà essere dichiarata la retribuzione che coincide con la base contributiva, pari all’80% delle voci utili ai fini del TFS che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio, e nell’elemento “Contributo” andrà indicato l’importo da versare pari al 9,60% di tale imponibile. La circolare integrale, la trovi QUI

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