RICALCOLO TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DIFESA CESSATO NEL 2022

 06 maggio 2025 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Domanda

Buongiorno, sono il 1° Lgt. omissis, andato nella riserva in data 31.12.2022 (ultimo giorno di servizio 30.12.2022) con il grado di Lgt. (la qualifica successiva mi è stata attribuita a titolo onorifico). Volevo chiedervi se ci sono novità in base al mio caso. Ho letto l’articolo riguardante un 1° Lgt. andato in pensione nel 2024, ma volevo chiedervi se eventualmente ci sono novità a riguardo di questi contratti su beneficio di pensione. Vi ringrazio e buon lavoro, per fortuna che esistete… Dopo una vita di cobar, coir, meglio Un sindacato.

Risposta

Con un articolo pubblicato il 29 gennaio 2025 è stato già rivelato quali sono gli effetti sui trattamenti di quiescenza degli gli aumenti contrattuali 2022-2024 per il personale cessato durante la vigenza triennale del contratto. Le disposizioni in materia contrattuale prevedono che “i benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio” Pertanto, il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione durante il periodo di vigenza contrattuale del triennio 2022/2024 (ovvero dal 02/01/2022 al 01/01/2025 – ultimo giorno di servizio 31/12/2024), ha diritto alla riliquidazione dei propri trattamenti di quiescenza a ogni singola decorrenza degli aumenti. Invece, ai fini del Trattamento di Fine Servizio e dell’Indennità Supplementare della Cassa di Previdenza delle Forze Armate sono valutabili esclusivamente gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio. Per il personale cessato il 31/12/2022

il processo di riliquidazione è il seguente:

 con decorrenza dalla data di cessazione: riliquidazione della Pensione, del Tfs e della Cassa sulla base dell’aumento previsto dal 01/012022;

 con decorrenza dal 1 gennaio 2023: adeguamento della Pensione sulla base dell’aumento previsto dal 01/01/2023;

In realtà, non c’è stato un “aumento” in senso stretto per il 2022 e 2023, ma un incremento retributivo per l’intero periodo anticipato attraverso l’indennità di vacanza contrattuale già in godimento al momento della cessazione, pertanto i trattamenti di quiescenza non saranno oggetto di riliquidazione in tale biennio. Per lo stesso motivo non si è maturato nessun arretrato.

 con decorrenza dal 1 gennaio 2024: adeguamento della Pensione sulla base dell’aumento previsto dal 01/012024.

In sintesi, la riliquidazione viene riassunta nel seguente specchio.

Relativamente al contratto 2019-2021, si presume che l’ultimo Ente di servizio abbia già tenuto conto degli aumenti contrattuali di tale triennio in fase di predisposizione della documentazione propedeutica per la determinazione dei trattamenti di quiescenza. Tuttavia, dalla determinazione di pensione dell’Inps (mod. TE08 ex S.M. 5007) si può desumere se il trattamento pensionistico è stato determinato sulla base della retribuzione comprensiva di tali aumenti.

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