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Ricalcolo del TFS. Sentenza del Consiglio di Stato

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SUL RICORSO PER IL RICALCOLO DEL TFS CON IL COMPUTO DEI 6 SCATTI.

 21 marzo 2023 1° Lgt in pensione Antonio Pistillo

Premesso che, come indicato in precedenti articoli pubblicati su questo sito il 26/08/2020, il 21/05/2022 e 12/07/2022, il personale interessato dal ricorso è quello appartenente alle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare cessato dal servizio a domanda con 55 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva, si segnala che il 14 c.m. si è tenuta l’udienza innanzi alla seconda sezione del Consiglio di Stato sul mancato calcolo dei 6 scatti stipendiali ai fini della determinazione del Tfs, al fine di dirimere le sorti dei tanti giudizi di appello relativi, esclusivamente, al personale sopra elencato.

Al momento non si conosce l’esito dell’udienza in quanto non ancora depositata.

È opportuno ribadire che il beneficio oggetto del contendere è quello previsto dall’art. 6 bis del D.L. 387/1987, convertito in legge n. 472/87, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/90 ai fini della determinazione del Tfs, da non confondere col beneficio dei 6 scatti, ai fini del trattamento di quiescenza, di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 165/97 valutati alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa, che è attribuito al personale del Comparto Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) se la cessazione è avvenuta per:

  • raggiungimento del limite di età;
  • permanentemente inabilità al servizio;
  • decesso;
  • dimissioni con 55 anni di età e 35 di servizio utile.

Per il personale del Comparto Difesa, invece, i 6 scatti, valutabili ai fini del Tfs, sono disciplinati dall’art. 15 bis della legge 468/87 che prevede che tale beneficio sia riconosciuto a condizione che la cessazione avvenga per:

  • raggiungimento del limite di età ovvero collocamento in ausiliaria a sensi dell’art. n. 2229, del D. Lgs. n. 66/2010 (c.d. scivolo);
  • permanentemente inabilità al servizio;
  • decesso.

Infatti, la giurisprudenza di merito, relativa al personale del Comparto Difesa, è stata unanime nel negare i 6 scatti, ai fini della determinazione del Tfs, in caso di cessazione a domanda anche se con 55 anni di età e 35 di servizio utile (effettivo + figurativo)

A tal proposito, è utile precisare che il collocamento in ausiliaria al compimento di 40 anni di servizio effettivo non dà diritto alla valutabilità dei 6 scatti ai fini del Tfs, in quanto tale collocamento a riposo non è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento del limite di età, come, invece, è il collocamento in ausiliaria ai sensi dell’art. n. 2229, del D. Lgs. n. 66/2010 (c.d. scivolo).

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