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SENTENZE TAR SU TFS PER INCLUSIONE DEI 6 SCATTI. AL MOMENTO ANCORA ESCLUSO IL PERSONALE MILITARE DELLE FORZE ARMATE

21 maggio 2022 1° Lgt in pensione Antonio Pistillo
Con un articolo pubblicato su questo sito il 26 agosto 2020, si cercava di spiegare se il ricorso intentato da tanti avvocati, al fine di valutare i 6 scatti per la determinazione del trattamento di fine servizio (TFS) se posti in congedo con 35 anni di contributi in concomitanza di 55 anni età, potesse coinvolgere anche il personale militare delle Forze Armate.

Si manifestava, purtroppo, più di una perplessità sulla fondatezza della pretesa per quanto riguarda il personale delle Forze Armate, in quanto l’art. 1911 del D. Lgs. n. 66/2010 e l’art. 6 bis del D.L. 387/1987 costituiscano benefici alquanto diversi tra loro, sia in relazione ai soggetti beneficiari, sia in relazione ai presupposti necessari per poter fruire del beneficio.

Il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6 bis del D.L. 387/1987 riguarda esclusivamente il personale della Polizia di Stato, e non le Forze Armate, ed è attribuito se la cessazione è avvenuta per:

 raggiungimento del limite di età;
 permanentemente inabilità al servizio;
 decesso;
 dimissioni con una età di 55 anni e 35 di servizio utile.

Le norme vigenti per il personale delle Forze Armate in materia di 6 scatti valutabili ai fini del trattamento di fine servizio, prevedono che la cessazione avvenga per:

 raggiungimento del limite di età;
 permanente inabilità al servizio;
 decesso.

In particolare, per una categoria di personale delle Forze Armate, cioè quella dei sottufficiali (maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante e gradi equivalenti) , è ancora vigente l’art. 15 bis della legge 468/87 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 379/87” che prevede l’attribuzione dei 6 scatti, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, a condizione che il collocamento in congedo sia avvenuto per raggiungimento del limite di età, per permanente inabilità al servizio e per decesso.

L’art. 15 bis della legge 468/87 è stato sostituito dall’art. 11 della legge 231/90 che a sua volta è stato abrogato dal D. Lgs. n. 66/2010 e, pertanto ha prodotto, dal 9/10/2010, una reviviscenza dell’atto normativo originario.

In sintesi, si presumeva che il ricorso non fosse fondato per il personale militare delle Forze Armate, in quanto i 6 scatti per il calcolo del Tfs competono unicamente se la cessazione è avvenuta per limiti di età (incluso il c.d. scivolo perché equiparato al limite di età), per permanente inabilità al servizio e per decesso e non per dimissioni volontarie, compreso il collocamento in ausiliaria al compimento di 40 anni di servizio effettivo in quanto tale collocamento a riposo non è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento del limite di età.

Oggi le ultime sentenze dei Tar in merito sembravano confermare la suesposta tesi di esclusione del personale militare delle FF. AA. dalla possibilità di ottenere un maggiore trattamento di fine servizio se collocati in congedo con 35 anni di contributi e 55 anni di età.

La sentenza del Tar di Milano n. 866/2022 e del Tar della Sicilia n. 823/2022 e le sentenze del Tar del Friuli Venezia Giulia n. 154 e 156 del 2022 hanno dato ragione ai ricorrenti appartenenti alla Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

N.B. Questo articolo, come il precedente, ha il solo scopo di dare un contributo ma assolutamente non è un invito a non aderire al ricorso.

 

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