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Il Tar marche ha emesso un’ordinanza , pubblicata in G.U. lo scorso 15 febbraio, afferente il ritardo dell’erogazione del TFS al dipendente pubblico cessato dal servizio per limiti di età.

Nella fattispecie, il caso tratta di un dirigente della Polizia di Stato, cessato dal servizio nel 2022, che chiede l’accertamento del diritto a percepire il trattamento di fine servizio (di seguito «T.F.S.») in unica soluzione e comprensivo della rivalutazione monetaria.

Secondo il Tribunale amministrativo, va osservato che nella sentenza n. 130 del 2023 la Corte costituzionale ha già evidenziato che le misure finalizzate a consentire all’ex dipendente di chiedere anticipazioni del T.F.S. o finanziamenti bancari previa cessione pro solvendo del credito non sono risolutive perché «…non apportano alcuna modifica alle norme in scrutinio, ma si limitano a riconoscere all’avente diritto la facoltà di evitare la percezione differita dell’indennità accedendo però al finanziamento oneroso delle stesse somme dovutegli a tale titolo…».

Il tribunale ritiene dunque che vi siano fondati argomenti per sostenere che allo stato il legislatore non si è oggettivamente adeguato alle sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023 (mentre in questa sede non sono valutabili eventuali ragioni che giustifichino tale inerzia).

Quanto al secondo profilo, per un verso è del tutto ovvio che non si può pretendere un adeguamento immediato da parte del legislatore (stanti anche i tempi tecnici necessari per l’approvazione di una proposta di legge), per altro verso è altrettanto ovvio che le decisioni della Corte, per non tradursi di fatto in grida di manzoniana memoria, debbono essere ottemperate in un tempo ragionevole, che però non può essere stabilito dal giudice di merito, ma solo dal giudice delle leggi. 

Va dunque sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, e 12, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per il profilo relativo all’omesso adeguamento delle norme medesime alle sentenze della Corte costituzionale n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023, visto che l’inerzia del legislatore reitera la lesione sostanziale del diritto del dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di eta’ alla percezione di una retribuzione (in questo caso differita) sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta dall’interessato (art. 36 della Costituzione).

La lesione sostanziale discende dalla dilazione temporale e dalla rateizzazione del pagamento della somma dovuta, non accompagnate da un meccanismo di adeguamento degli importi pagati all’andamento dell’inflazione.

Laddove si volesse invece ritenere che le «sentenze monito» non vincolano né il legislatore né la stessa Corte costituzionale, vanno nuovamente sollevate le medesime questioni di legittimità costituzionale delle prefate disposizioni di legge, nella parte in cui le stesse prevedono – come misure ormai strutturali e non più legate a specifiche emergenze finanziarie – la dilazione dell’effettiva erogazione del T.F.S. e (nell’ipotesi di importi superiori a 50.000,00 euro, come è nel caso dell’odierno ricorrente) la rateizzazione dei pagamenti, non accompagnate dalla rivalutazione delle somme via via erogate all’ex dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di eta’.

Tali disposizioni confliggono con l’art. 36 della Costituzione per i profili gia’ ampiamente evidenziati dalla Corte costituzionale  nella sentenza n. 130 del 2023 e riepilogati nella presente ordinanza.

Per tutto quanto precede, va sospeso il giudizio e va sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, e 12, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, per contrasto con l’art. 36 della Costituzione, nonché con le sentenze della Corte costituzionale n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023.

QUI l’Ordinanza del Tar Marche

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