Proposta di sindacalizzazione militare di Forza Italia Ecco il testo integrale

Forza Italia ha depositato il testo relativo alla Proposta di Legge N. 1060 d’iniziativa dei deputati MARIA TRIPODI, VITO, FASCINA, GREGORIO FONTANA, PEREGO DI CREMNAGO, RIPANI, SIRACUSANO che disciplina la rappresentanza sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare



 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritto di associazione
sindacale dei militari)

1. In attuazione degli articoli 39 e 52 della Costituzione e in conformità agli articoli 11 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, è riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare il diritto di associarsi in sindacati e in organizzazioni professionali. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli specificamente istituiti per il personale militare, né assumere la rappresentanza di altre categorie di lavoratori.
2. I sindacati e le organizzazioni professionali formati ai sensi del comma 1 sono diretti e rappresentati da appartenenti, rispettivamente, all’Esercito, all’Aeronautica militare e alla Marina militare, all’Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio. L’adesione è libera, volontaria e individuale.
3. I sindacati e le organizzazioni professionali possono coordinarsi tra loro nonché avere relazioni di carattere organizzativo con associazioni sindacali di altre categorie di lavoratori, fermo restando il divieto di affiliarsi a queste ultime.
4. I rappresentanti sindacali dei militari hanno i seguenti compiti:

a) trattano la tutela individuale e collettiva dei militari;

b) formulano pareri e proposte su leggi e regolamenti;

c) chiedono di essere auditi dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri competenti;

d) si autofinanziano tramite il contributo dei propri iscritti secondo modalità previste dalla legge o dalla contrattazione nazionale;

e) possono fornire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia nella fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia nella fase della contrattazione e concertazione ai vari livelli.

Art. 2.
(Facoltà e limiti dell’azione sindacale)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non esercitano il diritto di sciopero o azioni analoghe che possano pregiudicare il servizio.
2. L’attività sindacale si svolge senza interferire con le attività di servizio e operative. Alle organizzazioni sindacali è tuttavia riconosciuto il diritto di riunirsi nelle infrastrutture delle amministrazioni di rispettiva appartenenza nel limite di dieci ore annue in orario di servizio e senza limiti di tempo al di fuori del normale orario di servizio.

Art. 3.
(Poteri di contrattazione dei sindacati)

1. I sindacati di cui all’articolo 1 detengono il potere di contrattazione nazionale e decentrata.

Art. 4.
(Sindacati nazionali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare)

1. I sindacati nazionali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, di seguito denominati «sindacati nazionali», partecipano, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, 11 e 12, alle attività di contrattazione e di concertazione. I sindacati territoriali e le rappresentanze unitarie di base partecipano, nelle materie di loro competenza, alla concertazione con gli organismi di comando territoriale militare a ciò delegati e con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali.

Art. 5.
(Categorie rappresentate)

1. I sindacati nazionali, le loro strutture territoriali e le rappresentanze unitarie di base rappresentano unitariamente a tutti i livelli le seguenti categorie:

a) categoria A: ufficiali;

b) categoria B: marescialli e ispettori;

c) categoria C: sergenti e sovrintendenti;

d) categoria D: volontari e assimilati in servizio permanente, appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri, nonché appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo;

e) categoria E: volontari in ferma breve o prefissata quadriennale e successive rafferme e assimilati;

f) categoria F: carabinieri e finanzieri in ferma quadriennale.

2. Le rappresentanze unitarie di base sono costituite dai rappresentanti delle categorie di cui al comma 1 nonché da quelli delle seguenti categorie:

a) categoria G: ufficiali in ferma prefissata;

b) categoria H: volontari in ferma annuale e raffermati delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, presenti al livello considerato proporzionalmente al numero degli appartenenti alle singole categorie.

3. La composizione numerica delle singole rappresentanze unitarie di base deve rispettare il criterio della proporzionalità del numero degli appartenenti alle singole categorie di personale ed è disciplinata dal regolamento di cui all’articolo 13.

Art. 6.
(Elezione dei delegati della rappresentanza unitarie di base)

1. I componenti delle rappresentanze unitarie di base sono eletti nell’ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Forza armata, arma e corpo di riferimento, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 13.
2. Le liste elettorali sono presentate dai sindacati nazionali costituiti con atto legale, in forma unitaria o separata ovvero da militari del comando di riferimento, secondo le modalità stabilite dal comma 4.
3. I militari eleggibili sono votati su liste elettorali, formate da un numero pari almeno a quello dei delegati da eleggere.
4. Al fine della loro ammissione, le liste devono essere depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista per le elezioni e devono essere firmate da almeno il 10 per cento del personale appartenente a ciascun comando interessato. Un militare può sottoscrivere una sola lista.
5. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. L’elezione in due mandati consecutivi è motivo di ineleggibilità per il mandato successivo.
6. In caso di cessazione anticipata dal mandato, i militari sono sostituiti, per il periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate più di recente seguono, nella graduatoria, l’ultimo degli eletti.
7. L’elezione dei delegati ha luogo per scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.
8. Il numero degli eletti per ciascuna rappresentanza unitaria di base è di uno per ogni cento o frazione di cento militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a duecento addetti e di uno ogni trecento o frazione di trecento per ogni unità da duecento fino a tremila addetti.
9. Hanno diritto a partecipare alla contrattazione e concertazione nazionale e territoriale a tutti i livelli e alla presentazione delle liste, nella tornata elettorale successiva, i sindacati dei militari le cui liste abbiano conseguito il 5 per cento dei votanti, a livello nazionale, in ciascuna Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare.
10. In ogni caso, nella composizione degli organismi di rappresentanza a tutti i livelli deve essere presente, qualora non eletta, almeno una rappresentante di sesso femminile, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Art. 7.
(Sistema elettivo)

1. L’elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base avviene con il sistema elettorale proporzionale puro, con voto di lista e con l’espressione di preferenze pari a un massimo di un terzo degli eletti.

Art. 8.
(Diritti dei dirigenti sindacali)

1. Il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, concorda con i sindacati nazionali maggiormente rappresentativi la collocazione in aspettativa dei militari appartenenti a ciascun sindacato di categoria, sia a livello nazionale che a livello territoriale.
2. I componenti degli organi statutari dei sindacati di cui all’articolo 1, che non si trovino in aspettativa ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono autorizzati, su richiesta dei dirigenti del rispettivo sindacato e fatte salve inderogabili esigenze di servizio, a usufruire di permessi retribuiti per il tempo necessario allo svolgimento della normale attività sindacale e per la partecipazione alle riunioni degli organi di appartenenza.
3. Ai militari collocati in aspettativa ai sensi del comma 1, in numero non superiore al rapporto di una unità ogni tremila dipendenti o frazione di tremila dell’organico di ogni singola categoria, si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale in analoga posizione.
4. I trasferimenti d’ufficio di personale dirigente sindacale a livello nazionale o provinciale possono essere effettuati solo previo nulla osta del sindacato di appartenenza.

Art. 9.
(Tutele e diritti)

1. I militari componenti il sindacato nazionale o territoriale e gli eletti delegati della rappresentanza unitaria di base non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l’esercizio del mandato.
2. L’attività svolta dai membri della rappresentanza militare nello svolgimento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.
3. I membri della rappresentanza militare possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti e con associazioni di carattere sociale, culturale o politico anche estranei alle Forze armate e ai corpi armati dello Stato e possono altresì partecipare a convegni e assemblee. I delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza a titolo personale o a nome degli stessi organi, qualora da questi delegati. In tale attività deve essere garantita l’estraneità dalle competizioni elettorali.
4. I membri della rappresentanza militare hanno facoltà di trasmettere proprie comunicazioni scritte, sulle materie di loro competenza, al personale militare, nonché di visitare le strutture e i reparti militari della loro base elettorale, quando lo ritengono opportuno, dandone avviso preventivo, di almeno trentasei ore, ai comandanti competenti.
5. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare l’esercizio del mandato degli organismi della rappresentanza militare di base o dei singoli membri.
6. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.
7. L’avere svolto il ruolo di membro della rappresentanza militare è motivo di merito da considerare ai fini della valutazione dell’intero periodo del mandato svolto.



Art. 10.
(Procedure di concertazione)

1. Nell’ambito del procedimento di contrattazione e di concertazione, i sindacati nazionali firmatari dei contratti nazionali e che abbiano conseguito nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base almeno il 5 per cento dei voti a livello nazionale, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 9, presentano, un mese prima della scadenza contrattuale, al Ministro per la pubblica amministrazione, dandone contestuale conoscenza al Ministro dell’economia e delle finanze e ai Ministri interessati, le proposte e le richieste relative alle sessioni di contrattazione e di concertazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d’impiego del personale rappresentato.

Art. 11.
(Competenze dei sindacati nazionali)

1. Le competenze dei sindacati nazionali riguardano tutte le materie che interessano il personale, ad eccezione dell’impiego operativo, nonché:

a) la formulazione di pareri, di proposte e di richieste alle Commissioni parlamentari e ai Ministri competenti, allo stato maggiore della difesa, agli stati maggiori corrispondenti nonché ai comandi generali su quanto attiene alla tutela collettiva e individuale dei militari rappresentati in relazione ai seguenti temi:

1) trattamento economico fondamentale e accessorio;

2) durata massima e articolazione dell’orario di lavoro;

3) licenze ordinarie e straordinarie;

4) aspettative;

5) permessi;

6) trattamento economico di missione e di trasferimento;

7) criteri di massima per la formazione professionale;

8) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipazione diretta alla gestione stessa mediante l’inserimento nel consiglio di amministrazione di almeno un delegato designato dall’assemblea;

9) vigilanza sulla corretta applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

10) criteri generali per la mobilità del personale;

11) criteri generali per l’attribuzione degli incarichi;

12) gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi e amministrativi di carattere generale relativi allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale;

13) misure generali concernenti l’organizzazione degli uffici e del lavoro;

14) attuazione di programmi di formazione del personale;

b) il ruolo contrattuale, attraverso la contrattazione e la concertazione in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sulle materie indicate alla lettera a);

c) l’informazione preventiva con le modalità previste all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sulle materie indicate ai numeri 9) e 10) della lettera a) del presente comma;

d) l’informazione di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sulle materie indicate ai numeri 11), 12), 13) e 14) della lettera a) del presente comma;

e) l’informazione alle unità di base, come previsto dall’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sulle materie indicate alla lettera a) del presente comma;

f) la partecipazione a un interscambio informativo con gli organismi interessati alla contrattazione;

g) gli incontri con altri organismi sindacali dei lavoratori dipendenti pubblici o privati sui temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, anche per ragioni diverse dalla contrattazione;

h) la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di competenza, che possano comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;

i) la partecipazione a convegni e congressi;

l) l’attuazione di interventi di propria iniziativa su fatti specifici al fine della tutela morale, giuridica, economica, previdenziale e culturale dei militari;

m) l’esame delle richieste dei militari in congedo e dei cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari;

n) l’esercizio del diritto d’accesso e di partecipazione, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate;

o) la partecipazione dei delegati alla nomina delle commissioni cui sono demandate decisioni nell’ambito di materie di competenza dei sindacati dei militari.

2. Sulle materie di cui al comma 1 i sindacati nazionali formulano pareri, proposte e richieste, direttamente ai Ministri e alle Commissioni parlamentari competenti e sono incaricati della relativa contrattazione e concertazione presso il Ministro per la pubblica amministrazione e presso i Ministri interessati.
3. I sindacati nazionali formulano, altresì, pareri sui criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale militare e partecipano attraverso propri delegati al consiglio di amministrazione degli stessi. I sindacati nazionali vigilano inoltre sull’applicazione degli accordi economici e normativi a livello nazionale, regionale e provinciale riguardanti il personale militare.

Art. 12.
(Competenze specifiche delle rappresentanze
unitarie di base)

1. Le rappresentanze unitarie di base sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell’ambito della corrispondente unità. Possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale e, in particolare, sulla distribuzione delle risorse accessorie eventualmente attribuite all’ente periferico.
2. Le rappresentanze unitarie di base vigilano sull’applicazione degli accordi economici e normativi del rispettivo livello.
3. Le rappresentanze unitarie di base trattano direttamente con i responsabili delle regioni e degli enti locali competenti per le seguenti materie:

a) edilizia residenziale;

b) trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale;

c) igiene del lavoro;

d) antinfortunistica;

e) promozione del benessere del personale.

4. Le competenze delle rappresentanze unitarie di base riguardano i seguenti settori:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale e inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subìti e per le infermità contratte in servizio o per causa di servizio;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;

d) organizzazione delle sale convegni e delle mense, nonché controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro;

e) alloggi, con la partecipazione di rappresentanti delegati dall’assemblea a tutte le commissioni previste dai regolamenti per la gestione, l’assegnazione e l’acquisto degli stessi;

f) verifica della puntuale, corretta e uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni economiche e normative introdotte dai contratti di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

g) diritto di informazione ai sensi dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

h) formulazione di pareri e di proposte ai sindacati nazionali.

5. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione sociale anche a favore dei familiari dei militari, l’amministrazione concorda con il sindacato territoriale e con le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con gli enti locali, redigendo programmi trimestrali.

Art. 13.
(Regolamento per le rappresentanze unitarie di base)

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante norme per l’elezione e per il funzionamento delle rappresentanze unitarie di base, in conformità alle disposizioni della presente legge e in attuazione di un apposito accordo con i sindacati nazionali. L’accordo deve essere concluso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contenere norme concernenti il diritto di delega, da parte del singolo militare, per l’iscrizione e per il finanziamento del sindacato nazionale scelto.
2. Il regolamento è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
3. Il regolamento deve in particolare prevedere il numero delle rappresentanze unitarie di base in funzione dell’unità minima compatibile e dell’autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie di interesse delle rappresentanze sindacali militari, nonché la composizione delle rappresentanze unitarie di base, garantendo un’equilibrata presenza per ciascuna categoria e comunque la presenza di almeno un rappresentante donna, ove non eletta e compatibilmente con l’effettiva presenza di militari donne nell’organico dell’unità di riferimento.
4. Il regolamento stabilisce i procedimenti elettorali e le dotazioni, le strutture organiche, nonché il materiale necessario per il funzionamento della rappresentanza unitaria di base ai vari livelli.

Art. 14.
(Propaganda elettorale)

1. I candidati convocano e presiedono apposite assemblee, organizzate per ciascun comando sede di elezioni, e possono essere assistiti, su loro richiesta, dai sindacati nazionali o territoriali per la propaganda elettorale e per la presentazione dei candidati stessi.
2. Alle assemblee di cui al comma 1 ogni candidato iscritto in una lista dichiarata valida ha diritto di presentare e di esporre il proprio programma elettorale e quello della lista che rappresenta.
3. Le assemblee e le riunioni dei candidati sono svolte in orario di servizio.
4. È vietato qualsiasi atto teso a influenzare o a limitare, attraverso l’autorità connessa agli incarichi di comando ovvero ai rapporti gerarchici connessi al grado, il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell’ambito dell’attività riferita alle attività di voto nonché all’esercizio della rappresentanza militare. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare.
5. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati.
6. I candidati possono svolgere la propaganda elettorale attraverso mezzi di comunicazione diretta e siti internet, nonché attraverso i sindacati nazionali se costituiti.

Art. 15.
(Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1470 è sostituito dal seguente:

«Art. 1470. – (Libertà di riunione). – 1. Sono vietate riunioni non di servizio nell’ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base.
2. Al di fuori dei luoghi specificati al comma 1, sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base»;

b) il comma 1 dell’articolo 1475 è abrogato;

c) gli articoli da 1476 a 1482 sono abrogati.

Art. 16.
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.



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