La sentenza che vi proponiamo oggi riguarda alcuni tenenti in servizio permanente effettivo nell’Esercito Italiano entrati nei ruoli di tale Forza Armata in qualità di sottufficiali dopo aver superato il Corso Allievi Marescialli presso la Scuola Sottufficiali di Viterbo.
I militari avrebbero dovuto essere promossi al grado di Maresciallo Ordinario alla data del 31 dicembre 2003, ma l’amministrazione militare non ha provveduto allo scrutinio di tale avanzamento sino al 2005.
Medio tempore, peraltro, gli stessi sono transitati nel Ruolo Speciale delle Armi, divenendo Sottotenenti in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta al 31 dicembre 2004 previa frequentazione del Corso RS e superamento delle relative prove d’esame.
La Direzione Generale per il Personale Militare – II° Reparto – V^ Divisione Stato e Avanzamento Sottufficiali nel maggio 2005 gli comunicava di essere stati cancellati dal quadro di avanzamento del ruolo marescialli, in quanto transitati nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito in data 31 dicembre 2004”.
Nella comunicazione DGPM affermava che “è ormai giurisprudenza consolidata che condizione necessaria per il conferimento delle promozioni è la persistenza attuale del rapporto di servizio, posto che finalità precipua delle promozioni stesse è la migliore utilizzazione del personale nell’interesse dell’Amministrazione”.
i militari nel 2005 hanno proposto ricorso sulla cancellazione dal ruolo di avanzamento predetto, con contestuale accertamento del proprio diritto alla conseguente ricostruzione della carriera con decorrenza 21 ottobre 2003 anche ai fini economici con interessi e rivalutazione monetaria.
Il T.A.R. ha accolto il ricorso, condannando il Ministero al pagamento delle spese e degli onorari di tale primo grado di giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 2.000,00.- (duemila/00).
Il Ministero della Difesa si è quindi rivolto al Consiglio di Stato.
La sentenza del Consiglio di Stato (26/08/2019)
Il Collegio ha respinto l’appello del Ministero della Difesa. I giudici non hanno riscontrato motivi ostativi sull’inserimento nell’aliquota di avanzamento e conseguente valutazione.La mancata inclusione – sostiene il Collegio -ha arrecato un danno economico, stante il fatto che la promozione al grado superiore è avvenuta a distanza di un rilevante lasso temporale rispetto al momento in cui la parte aveva maturato le condizioni per l’avanzamento. Conclusivamente, l’appello va respinto, e la sentenza resa in primo grado deve essere confermata.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, in favore degli appellati, complessivamente liquidati nella misura di € 5.000,00.- (cinquemila/00)oltre oneri accessori, se dovuti.