Militari trasferiti da Rimini a Cervia a costo zero ottengono indennizzo del trasferimento al Tar

La sentenza che vi proponiamo oggi, riguarda sei sottufficiali dell’Aeronautica militare italiana, tutti in s.p.e. ( Servizio Permanente Effettivo). I sei militari,  in seguito alla chiusura della  1^BAOS Aeronautica Militare sede di Rimini, avvenuto nel febbraio del 2017 , vennero trasferiti d’autorità da Rimini al 15° Stormo di Cervia.

Il 20 febbraio di quell’ anno, i sottufficiali ricevettero l’ordine di trasferimento senza oneri a carico per l’amministrazione, ma, appena giunti presso il nuovo reparto, presentarono una prima istanza per ottenere i benefici economici connessi al trasferimento di autorità. L’amministrazione non ritenne opportuno fornire alcuna risposta. Qualche tempo dopo i militari reiterarono l’istanza, motivandola sulla base della sentenza del Consiglio di Stato 115/2019 L’amministrazione questa volta rispose, ma negò ogni tipo di beneficio. I militari, di comune accordo , decisero allora di adire il Tar Emilia Romagna.



I giudici del Tribunale amministrativo Regionale, dopo aver esaminato i carteggi , hanno voluto sottolineare un particolare fondamentale, ovvero che , a partire dal 1.1.2013, nell’art. 1 L. 86/2001 è stato inserito il comma 1bis che afferma: “L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

E’ sorta subito una questione interpretativa su cosa dovesse intendersi per sede limitrofa.  A detta del consiglio, un primo orientamento sostiene che la sede è limitrofa se è ubicata in comune confinante con quello dove si trovava il reparto soppresso; per la seconda tesi sede limitrofa vuol dire sede ove si trova un ufficio avente un ambito di giurisdizione confinante.


Il Consiglio di Stato – sostengono nella sentenza  i giudici del Tar – ha optato per la prima interpretazione perché ritenuta più aderente alle finalità per cui è stata prevista l’indennità di trasferimento ( Consiglio di Stato 4344/18, 4350/18, 4351/18, 4352/18, 4353/18, 4354/18, 4355/18, 4609/18, 4619/18 e 2383/2019 ).

Pertanto il Collegio deve modificare sul punto l’orientamento espresso nella sentenza 650/2017, ritenendo che nel caso di specie il comma 1 bis dell’art. 1 L. 86/2001 non è risolutivo della controversia poiché Cervia e Rimini non sono comuni confinanti.

Dagli atti prodotti dall’Amministrazione militare è emerso che anche in questo caso, secondo una prassi consolidata, in occasione della soppressione del reparto riminese, è stato proposto ai ricorrenti di poter scegliere una delle sedi di servizio disponibili rinunciando per iscritto all’indennità di trasferimento connesse con un movimento di autorità. In sostanza  il trasferimento rimane sempre “ d’autorità” ma, essendo venuta l’Amministrazione incontro alle preferenze del militare, quest’ultimo rinuncia al diritto all’indennità operando in termini civilistici una sorta di remissione del debito.

Questa prassi – si legge nella sentenza – è stata oggetto di una sistematica censura da parte della giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado a partire dalla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 1/2016 che ha stabilito come nel caso di trasferimenti di ufficio per soppressione del reparto di appartenenza al militare spettino le indennità connesse al trasferimento anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede.

Quanto alla possibilità di rinunciare al credito spettante, la medesima sentenza ha affermato che ” La rinuncia preventiva ad una indennità prevista dalla legge è nulla per contrarietà alla norma imperativa che disciplina il trasferimento d’autorità”.

In conclusione a tutti  e sei i militari spetta l’indennità di cui all’art. 1 L. 86/2001 oltre al riconoscimento degli interessi legali dalla data del trasferimento e sino al soddisfo, con condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle relative somme.

Non può essere riconosciuta invece  la rivalutazione monetaria trattandosi di crediti maturati dopo il 1 gennaio 1995, ai sensi dell’articolo 22, comma 36, della legge n. 724/1994, in virtù del richiamo all’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 che pone il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi.

Non può giungersi ad analoga conclusione per l’indennità ex art. 21 L. 836/1978: tale indennità – concludono i giudici – ha lo scopo di indennizzare forfetariamente il dipendente delle maggiori spese sostenute per reperire, ed avviare, una nuova sistemazione. Quindi l’indennità di prima sistemazione non ha natura di beneficio ad personam per il trasferimento della sede di lavoro, ma è un contributo forfettario per le maggiori spese sostenute dal lavoratore e dalla sua famiglia per il cambio di residenza o di domicilio; non basta, dunque, il solo provvedimento amministrativo che cambia la sede di servizio a far scattare l’incremento economico per il trasferito, ma occorre anche un effettivo trasferimento della residenza o del domicilio, diversamente il beneficio si tradurrebbe in un illecito arricchimento, ma i ricorrenti non hanno offerto la prova che ciò sia avvenuto e trattandosi di diritti la prova deve essere offerta dall’attore non supplendo il carattere acquisitivo della prova nel giudizio amministrativo che vale solo quando si controverte di interessi legittimi.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per l’indennità di cui all’art. 47, comma 5, DPR 164/2002.

Le spese possono compensarsi in considerazione del parziale accoglimento del ricorso e del recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale.




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