Condannata amministrazione che limita istanza trasferimento a militare con contenzioso pendente

L’amministrazione dirama un foglio nel quale si cerca personale per alcune sedi in Italia. Nel foglio si specifica che detto personale , oltre a determinati requisiti, non deve avere alcun  contenzioso pendente con l’Amministrazione Difesa, ovvero non deve aver presentato elementi di informazione/memorie ostative avverso un provvedimento d’impiego” e di tutti atti successivi, prodromici e agli stessi consequenziali; Il Militare ricorre al Tar ed ottiene giustizia. L’ amministrazione viene condannata al pagamento delle spese processuali.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9168 del 2016, proposto da:
Omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Africa, 120;

contro

Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– della ricerca straordinaria di graduati per le sedi di Modena, Firenze, Foligno, Viterbo e Roma diramata dal Ministero Difesa con prot. m_d e24094 reg2016 0043178, in data 1 giugno 2016, notificato al ricorrente in data 5 giugno 2016, in particolare il punto 11 laddove prevede, quale requisito obbligatorio per la presentazione della domanda stessa, che l’interessato non debba avere “un contenzioso pendente con l’A.D. ovvero abbia presentato elementi di informazione/memorie ostative avverso un provvedimento d’impiego” e di tutti atti successivi, prodromici e agli stessi consequenziali;

– della graduatoria relativa alla richiesta straordinaria di personale approvatasi o da approvarsi.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Col presente ricorso, il C.le Magg. Sc. Marzano impugnava la ricerca straordinaria per l’alimentazione di Enti del Sostegno generale: sedi di Firenze, Foligno, Modena, Viterbo e Roma, nella parte in cui era richiesto, quale requisito obbligatorio per la presentazione dell’istanza di adesione, l’assenza di un contenzioso pendente con l’Amministrazione, ritenendo tale previsione illegittima per eccesso di potere sotto diversi profili.

Per resistere al gravame, si costituiva il Ministero della Difesa che, nell’evidenziare la mancata presentazione dell’istanza di adesione da parte del ricorrente, insistenza per il rigetto del gravame in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 15 settembre 2016, veniva accolta l’istanza cautelare, disponendo, per l’effetto, la rimessione in termini del ricorrente per la presentazione dell’istanza, considerato che “la previsione di un contenzioso pendente con l’Amministrazione, quale criterio di sbarramento della ricerca straordinaria, appare limitare illegittimamente il diritto del personale ad agire in giudizio a difesa dei propri interessi, e non tale da inficiare un eventuale trasferimento disposto nei confronti del militare vincitore della procedura selettiva;

Considerato altresì che, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la mancata presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso a fronte di una clausola univocamente escludente – quale quella in esame – non rende il ricorso inammissibile per colui il quale provi di trovarsi in detta condizione” (ord. n. 5514/2016).

Alla pubblica udienza del 29 marzo 2017, il Collegio ravvisava l’esigenza di chiarimenti, anche ai fini della preliminare decisione sulla procedibilità del giudizio e permanenza dell’interesse a ricorrere, circa l’avvenuta, o meno, presentazione della domanda di partecipazione e l’esito che la stessa avesse eventualmente avuto (ord. coll. n. 4603/2017).

In data 12 maggio 2017, l’Amministrazione depositava, pertanto, copia del provvedimento di assegnazione del ricorrente presso la sede di Roma, evidenziando, con successiva nota d’udienza, l’avvenuta cessazione della materia del contendere.

All’udienza del 12 luglio 2017, la causa è infine passata in decisione.

Come osservato dall’Amministrazione ed altresì richiesto dalla difesa ricorrente in udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la pretesa azionata in questa sede, ovvero la partecipazione alla ricerca straordinaria per la sede di Roma, risulta essere stata soddisfatta col successivo provvedimento di impiego del militare presso l’ente auspicato.

Le spese di lite, sulla base della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell’Amministrazione, dovendosi ritenere illegittima, per le ragioni indicate in cautelare, la preclusione derivante dalla pendenza di un contenzioso con la stessa, e sono liquidate equitativamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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