https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/CALABRIA/SENTENZA/91/2020

Medico militare in convalescenza continua ad esercitare nel civile. Dovrà risarcire l’ Esercito di 117mila euro

Un medico militare dell’Esercito ha continuato ad esercitare nel civile malgrado una lunga convalescenza in forza armata. Dovrà risarcire l’Esercito di 117mila euro.

L’uomo, assegnato nel 2006 presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno, aveva presentato una serie di certificati medici , proseguendo con tutta una serie di analoghe richieste di convalescenza, sempre accompagnate da certificati medici, per giustificare la propria assenza dal servizio per malattia.

Tale assenza – si apprende dalla sentenza della Corte dei Conti- si è protratta per due anni, senza che il militare avesse mai di fatto prestato servizio presso il Centro di Foligno. Nel giugno del 2008 l’ ufficiale medico venne posto in congedo per infermità.



Secondo la Procura , le assenze dal lavoro nel periodo dal 1.6.2006 al 23.6.2008, data ultima in cui il militare cessava a seguito di “riforma”, erano da considerarsi illegittime in quanto ottenute attraverso la produzione di certificazioni mediche false, apparse già “sospette” all’Amministrazione , tanto da interessare la Procura Militare nei primi mesi del 2008, con successiva attivazione del procedimento giudiziario presso il Tribunale penale ordinario di S. Maria Capua Vetere.

Da ulteriori accertamenti era altresì emerso che l’ufficiale durante la convalescenza, aveva ininterrottamente continuato a svolgere l’attività di medico convenzionato con l’ASL Caserta 1, presso il proprio studio medico , con emissione regolare di prescrizioni ai propri pazienti. Nel medesimo periodo, oltre ad aver partecipato ad una selezione pubblica di reclutamento di personale presso il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura della salute mentale a Caserta, aveva anche sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Casagiove per il furto di ricette mediche in bianco e di un proprio timbro, asseritamente avvenuto presso il proprio studio medico-abitazione  mentre svolgeva attività di ambulatorio pomeridiano.

Al termine degli accertamenti, la Procura contabile formalizzò l’accusa di danno erariale per un importo di € 157.747,48. Era il 2008. Nel  2014 venne disposta la sospensione del giudizio fino alla definizione del processo penale dinnanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che si concluse nel 2017, diventando irrevocabile nel 2018. La sentenza dispose il “non luogo a procedere rispetto ai reati a lui contestati perché estinti per prescrizione”.



Nel marzo 2018 la Procura chiese la fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio. Nel settembre dello stesso anno, l”ormai ex ufficiale medico fece pervenire una memoria difensiva cnella quale sosteneva che non vi erano prove circa la falsità di alcuni certificati medici, contestando il presunto danno all’immagine , poiché non  vi era stata alcuna diffusione dei fatti e ritenendo infine  inammissibile e infondata anche la richiesta di risarcimento del danno da disservizio, in quanto non risultavano neanche ipotizzati specifici disagi all’utenza o altri problemi organizzativi.

Stralcio della sentenza della Corte dei Conti Regione Umbria ( 2019)

L’illiceità della condotta che ha portato alla mancata prestazione lavorativa nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza – sostiene il collegio – trova il suo fondamento non tanto (e non solo) in una asserita falsità materiale o ideologica di taluni dei certificati medici, quanto soprattutto nel comportamento del militare che, svolgendo altra attività lavorativa in luogo di quella contrattualmente dovuta, disattendeva volontariamente e dolosamente alle prescrizioni di riposo e cure (legittimanti l’astensione da qualsiasi prestazione lavorativa) riportate a chiare lettere nella quasi totalità dei certificati medici presentati dal medesimo convenuto o comunque desumibili implicitamente dal tenore delle stesse.

Se le attestazioni siano più o meno false , possono, al più, ritenersi utilizzabili soltanto ai fini della dimostrazione della verità o verosimiglianza delle diagnosi contenute nei certificati medici in contestazione; tuttavia nulla comprovano in merito alla legittimità del comportamento tenuto dal militare, per quanto si è detto.

L’ammontare della condanna al risarcimento del danno, in assenza di diversi e validi elementi contrari, viene pertanto determinato in € 117.747,48, da corrispondersi in favore dell’Amministrazione militare .




Riguardo al danno all’immagine , la normativa è entrata in vigore il 15 settembre 2009 e, pertanto, non risulta applicabile alla fattispecie concreta. Quanto al danno da disservizio, l’assenza dell’ufficiale medico ha comportato un aggravio (non ulteriormente specificato) per gli altri due ufficiali psichiatrici assegnati al Centro e che in taluni casi si è dovuto ricorrere al concorso esterno di altri ufficiali psichiatrici provenienti da altri Enti . il Collegio ritiene non sufficientemente comprovata la sua verificazione né adeguatamente quantificata la sua entità, con la necessità di seguire le tecniche liquidative oramai utilizzate pacificamente da oltre venti anni dalla giurisprudenza di legittimità civile.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, pronunciando in parziale accoglimento della domanda attoria, condanna omissis al pagamento di € 117.747,48 (euro centodiciassettemilasettecentoqua-rantasette/48) in favore dell’Amministrazione della difesa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei sensi precisati in motivazione.

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