La Legge di Bilancio 2026 introduce una modifica rilevante per i dipendenti pubblici in materia di indennità di fine servizio.

In base a quanto previsto dall’articolo 44 della bozza del provvedimento, a partire dal 1° gennaio 2027 il pagamento del TFS sarà anticipato di tre mesi nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di anzianità. Il termine di liquidazione passerà quindi da 12 a 9 mesi.

Questa accelerazione, tuttavia, comporta un effetto collaterale non trascurabile: la perdita del primo livello di detassazione previsto dalla normativa vigente, che si applica ai trattamenti liquidati dopo almeno 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite di 50.000 euro.

Riduzione dei tempi di pagamento

Attualmente, la disciplina prevede tempistiche differenziate per la liquidazione delle indennità di fine servizio:

  • entro 105 giorni in caso di cessazione per inabilità o decesso del dipendente;

  • dopo 12 mesi in caso di pensionamento per limiti di età o di servizio;

  • dopo 24 mesi in tutte le altre ipotesi (dimissioni volontarie, licenziamento, destituzione).

Con la nuova disposizione, il termine dei 12 mesi viene ridotto a 9 per i soli pensionamenti “ordinari”, con un effetto strutturale che, a regime dal 2028, neutralizza anche l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile previsto da un altro articolo della manovra.

Chi rientra nel TFS e chi nel TFR

Il Trattamento di Fine Servizio riguarda i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 che non hanno aderito alla previdenza complementare. Le principali forme di TFS sono:

  • Indennità di buonuscita (IBU), per il personale civile e militare dello Stato;

  • Indennità premio di servizio (IPS), per i dipendenti di enti locali e sanità;

  • Indennità di anzianità, per i lavoratori degli enti pubblici non economici.

Per i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000, invece, trova applicazione il regime del TFR.

Modalità di erogazione

Il TFS viene corrisposto:

  • in un’unica soluzione se l’importo lordo non supera i 50.000 euro;

  • in due rate annuali per importi compresi tra 50.000 e 100.000 euro;

  • in tre rate annuali se l’ammontare supera i 100.000 euro.

In caso di ritardi superiori a tre mesi rispetto alle scadenze previste, maturano interessi al tasso legale.

Il richiamo della Corte costituzionale

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La modifica introdotta dalla manovra risponde a un rilievo della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 130 del 2023 ha sollecitato il legislatore a intervenire sulla disciplina del differimento del TFS/TFR. Secondo la Consulta, il principio di giusta retribuzione non riguarda solo l’adeguatezza dell’importo, ma anche la tempestività dell’erogazione, e le eventuali rateizzazioni devono essere oggetto di una valutazione legislativa proporzionata e ragionevole.

La Corte aveva inoltre suggerito un approccio graduale, partendo dai trattamenti di importo più contenuto per estendere progressivamente le tutele agli altri.

Le conseguenze fiscali dell’anticipo

Dal punto di vista fiscale, il cambiamento è significativo. La normativa introdotta nel 2019 ha previsto una riduzione dell’aliquota IRPEF sul TFS fino a 50.000 euro, legata alla durata dell’attesa tra cessazione e pagamento. Il beneficio cresce con il protrarsi del differimento, a partire da una riduzione dell’1,5% per le somme liquidate dopo almeno 12 mesi.

L’anticipo a 9 mesi previsto dalla manovra 2026 impedisce però ai dipendenti interessati di raggiungere la soglia minima necessaria per accedere a questa prima agevolazione fiscale. Ne deriva che, pur ricevendo la liquidazione in tempi più rapidi, i lavoratori perdono il beneficio della riduzione d’imposta iniziale.

Un equilibrio diverso tra tempi e tassazione

In sintesi, la nuova disciplina accorcia l’attesa per il pagamento del TFS nei casi di pensionamento per limiti di età o di servizio, ma lo fa a costo di una minore convenienza fiscale. La scelta del legislatore sembra quindi orientata a privilegiare la tempestività dell’erogazione rispetto al vantaggio tributario, modificando l’equilibrio finora esistente tra ritardo nei pagamenti e compensazione fiscale.

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