La sentenza che vi proponiamo oggi ci riporta indietro di diversi anni. I giudici del tar non si pronunciavano su una tematica cosi delicata da molto tempo. Il caso di specie interessa un Luogotenente dell’ Arma dei Carabinieri, reo, a dire dell’amministrazione, di aver scritto su facebook alcune frasi rivolte ai propri colleghi.
Il militare era stato accusato dall’amministrazione di aver scritto su un gruppo Facebook, un post dal seguente tenore:
<<Alcuni delegati amici si stanno muovendo per cercare di risolvere una grave situazione tuttora in corso alla Scuola Allievi di -OMISSIS-. Infatti sembra che da 3 giorni manchi l’acqua. Gli allievi devono radersi e lavarsi comprando a proprie spese le bottiglie di acqua. Problemi anche per il vitto ridotto a scatolame e similari. Speriamo che si risolva presto o sospendano momentaneamente il corso come ha chiesto il Cocer Carabinieri con delibera n. -OMISSIS- di questa mattina. Gli allievi presenti sul gruppo possono darmi informazioni in privato senza scrivere pubblicamente. Per ovvi motivi di vostra tutela>>.
In seguito al post del gennaio 2018 era stato instaurato nei suoi confronti un procedimento disciplinare che si concludeva con l’irrogazione della sanzione di corpo di tre giorni di consegna di rigore, sulla base della seguente motivazione:
<<delegato -OMISSIS- del -OMISSIS- Battaglione -OMISSIS-, utilizzando un “social network” rappresentava artatamente, ad una platea di circa 26mila persone, fatti non rispondenti al vero riguardanti la Scuola Allievi Carabinieri di -OMISSIS-. Invitava inoltre gli Allievi Carabinieri di quel Comando di Corpo a fornirgli informazioni “in privato”, senza scrivere pubblicamente, per motivi di loro tutela. Tale comportamento, ampliato dalla potenzialmente indiscriminata disponibilità delle informazioni fornite, ha inciso negativamente sull’immagine e sulla credibilità dell’Istituzione ed è contrario ai doveri attinenti al grado, al senso di responsabilità, al contegno del militare nonché alle modalità di svolgimento di attività connesse con la rappresentanza, in violazione degli artt. 713, co. 2, 717, 732 co. 1 e 3 lett. a), 751, co.1 lett. a) n. 48, 882, co. 5 lett. b) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90>>.
Il militare aveva quindi proposto il ricorso gerarchico , ma con esito negativo. La punizione quindi lo aveva escluso dalle elezioni della rappresentanza militare.
Nel maggio 2018 scriveva nuovamente nello stesso gruppo Facebook, manifestando il proprio pensiero sulla campagna elettorale in corso per il rinnovamento degli organi di rappresentanza:
<<in tutta Italia si stanno candidando colleghi di tutte le categorie che fanno riferimento a -OMISSIS-. I punti principali di chi sarà eletto saranno: 1) contribuire a far approvare una legge che definisca gli ambiti di competenza e agibilità delle future associazioni sindacali; 2) Correttivi sul riordino che ha scontentato quasi tutti; 3) Presa di distanza da un rinnovo contrattuale risibile; 4) presa di coscienza che questo sarà un mandato transitorio e limitato perché la strada verso i sindacati è tracciata e irreversibile>>.
Anche a seguito di questo post, era instaurato nei suoi confronti un procedimento disciplinare che si concludeva con l’irrogazione della sanzione di corpo di dieci giorni di consegna di rigore, sulla base della seguente motivazione:
<<Luogotenente carica speciale, già delegato -OMISSIS- del -OMISSIS- battaglione Carabinieri -OMISSIS- e già sottoposto a procedimento disciplinare (anche) per l’utilizzo improprio dei “social network”, svolgeva, per il tramite di un “post” pubblicato sul gruppo “-OMISSIS-” presente su “Facebook”, attività di propaganda elettorale per il rinnovo degli organi di rappresentanza militare, in violazione degli artt. 713, 717, 722 co. 1 lett. b), 732 co. 5 lett. b), 751, co.1 lett. a) nn. 3, 23, 51 e 52, nonché 751 co. 2 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90>>.
Anche in questo caso il ricorso gerarchico veniva respinto. Il militare si è quindi rivolto al Tar.
Stralcio della sentenza del Tar
Nell’ottica sostanzialistica – sostengono i giudici – la vicenda che ci occupa con la previsione dell’art. 21 Cost., conferma piuttosto che smentire che i problemi di approvvigionamento idrico abbiano importato anche modificazioni della struttura dei pasti, si tratta pertanto di affermazione che risulta “temperata” dall’evidente preoccupazione di non attribuire definitivamente all’Amministrazione la responsabilità di accadimenti che al ricorrente pervenivano pur sempre di seconda mano.
A livello normativo primario -continuano i giudici – l’intera problematica deve ovviamente essere ricostruita alla luce della previsione dell’art. 1265, 1° comma del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che riconosce, in termini generali, ai militari <<i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi costituzionali>>.
L’’Amministrazione resistente non ha assolutamente individuato quale sia la norma che sottoponga ad autorizzazione la divulgazione delle notizie relative ai disservizi verificatisi presso la Scuola Allievi di -OMISSIS- che, con tutta evidenza, non rivestono certamente quel <<carattere riservato di interesse militare o di servizio>> che ne giustificherebbe la disciplina limitativa. Del pari assolutamente inutilizzabile risulta poi il generico riferimento al fatto che il ricorrente non fosse <<autorizzato a divulgare il proprio commento personale sulla vicenda>>
Non occorre dimenticare – continuano i giudici – che i disservizi presso la Scuola Allievi di -OMISSIS- risultano, in gran parte, effettivamente verificatisi e sostanzialmente ammessi dalla stessa Amministrazione resistente, non potendo ovviamente essere attribuita efficacia dirimente alla durata dell’interruzione del servizio idrico (che risulta peraltro confermata per 22 ore) o alle contraddittorie argomentazioni dell’Amministrazione (che, a distanza di poche righe, contemporaneamente conferma e nega la sospensione del servizio idrico; pagg. 21-22 della memoria del dicembre 2018 e delibera -OMISSIS- del -OMISSIS- della Scuola Allievi Carabinieri -OMISSIS-).
Discorso diverso per la rilevata violazione delle previsioni di cui agli artt. 751, 1° comma lett. a) n. 48 (che sottopone alla sanzione della consegna di rigore dello <<svolgimento di attività connesse con la rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, senza preventiva autorizzazione dell’autorità gerarchica competente>>)
Appare di tutta evidenza – sostengono i giudici – di come si trattasse di problematiche estranee alla competenza del Luogotenente.Non può certo imputarsi al militare di avere svolto, con il già citato post del maggio 2018, attività di propaganda elettorale per la semplice ragione che lo stesso non era per nulla candidato alle elezioni per il rinnovo degli organi rappresentativi per la precedente punizione subita. Il post del maggio 2018 non reca poi l’indicazione di un qualche candidato “consigliato” ma solo la neutra e generica indicazione della presentazione di più candidature (senza indicazione di alcun nominativo) e dei temi che il ricorrente riteneva più importanti e suscettibili di approfondimento nel corso della campagna elettorale e nell’attività futura degli organi rappresentativi;
Dalle affermazioni contenute nel post; del resto, appare veramente difficile (se non impossibile) ravvisare un carattere riservato nell’elencazione generica di alcuni temi, ritenuti importanti per la campagna elettorale, ma del tutto slegati da un qualche collegamento a dati specifici suscettibili di assumere un carattere di segreto militare o di servizio.
In definitiva – concludono i giudici – , i ricorsi devono essere accolti e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; la particolare complessità della fattispecie e la novità per la giurisprudenza della Sezione delle questioni trattate giustificano poi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.