Un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri ha impugnato il provvedimento recante il suo trasferimento d’autorità, per incompatibilità ambientale.
Il militare, di stanza in una caserma del nord, era stato trasferito a causa di una vicenda che lo ha visto coinvolto in un’oggettiva situazione di contrasto con altro collega. Era il 2010 quando in un alterco nel corso di una riunione di lavoro tenutasi nei locali del Reparto ove entrambi prestavano servizio, gli stessi passarono a violente vie di fatto.
A seguito dell’accaduto, il Comandante della Compagnia , a conclusione degli opportuni accertamenti esperiti, trasferì entrambi alla competente Autorità giudiziaria militare e ordinaria e solo il maresciallo venne trasferito presso altra sede.
Il militare si è quindi rivolto al Tar censurando il provvedimento anche nel merito, evidenziando che a parere della sua tesi difensiva il trasferimento fu disposto a causa di un verbale di denuncia-querela dal medesimo presentata nei confronti di due appartenenti allo stesso reparto , dopo che lo stesso, nella sua qualità di comandante interinale del nucleo operativo e radiomobile, aveva richiesto una serie di interventi al primo, conseguendone rifiuti e risposte non consone al suo ruolo e all’ufficio, e di ciò si era doluto con il secondo, che, tuttavia, non aveva assunto alcun provvedimento al riguardo.
Inoltre il trasferimento avrebbe riguardato solo lui, rilevando il pregiudizio determinato dal suo allontanamento dalla famiglia,-in assenza di alloggio di servizio,quindi ha chiesto il risarcimento dei danni che avrebbe patito unitamente al proprio nucleo familiare per effetto del trasferimento.
Stralcio di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Il ricorso è privo di fondamento per le ragioni di seguito esposte. Occorre partire dalla qualificazione del trasferimento d’autorità, quale è pacificamente quello qui in contestazione.
Secondo il granitico orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi: “.. i provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato” (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. IV, n. 103 del 15.01.2016; id. n. 6337 dell’11.12.2012, n. 4260 del 26.07.2012).
L’Amministrazione, nella valutazione della situazione e nella decisione da adottare conseguentemente gode di ampia discrezionalità, censurabile solo in caso di erroneità dei presupposti di fatto e di manifesta illogicità ed irragionevolezza della decisione stessa.
Costituisce un dato pacifico la circostanza che nel reparto nel quale il ricorrente prestava in precedenza servizio vi fosse una situazione di oggettiva assenza di serenità ed armonia, elementi necessari per un proficuo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il trasferimento, al quale certamente non può attribuirsi carattere sanzionatorio, essendo la sua finalità quella di ripristinare proprio quella serenità e quell’armonia venute meno, non è contestabile neppure sotto il profilo dell’eccesso di potere per disparità di trattamento.
Rientra, infatti, nell’ambito valutativo e decisionale dell’Amministrazione decidere se disporre il trasferimento per uno solo degli elementi “di disturbo” o per tutti, al fine di raggiungere la finalità per la quale esso è previsto.
In fatto si deve comunque osservare che l’Amministrazione, nella memoria prodotta in giudizio, ha rilevato che l’avvicendamento ha riguardato anche l’altro maresciallo con cui il ricorrente ha avuto il diverbio. Tale affermazione non è stata poi smentita o contestata in giudizio dal ricorrente.
Ne deriva che il trasferimento censurato è esente da vizi, evidenziandosi altresì che la mancata assegnazione dell’alloggio di servizio, di cui pure si duole il ricorrente, risulta comunque compensata dalla corresponsione dell’indennità, dovuta sempre in caso di trasferimento d’autorità.
Conseguentemente va respinta la domanda annullatoria. Lo stesso vale per quella risarcitoria. Al riguardo deve rilevarsi, da una parte, l’assenza di un comportamento non jure da parte dell’Amministrazione e, dall’altra, la mancata allegazione del danno, che è stato solamente asserito.
In ragione dell’oggetto della causa, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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