Nel sistema giudiziario italiano esistono diversi strumenti che tutelano chi sostiene costi in processi — siano essi penali o civili — offrendo meccanismi di liquidazione, rimborso o credito d’imposta. In questo articolo spieghiamo in cosa consistono e come si ottengono:, sia in ambito civile, che in ambito militare:
AMBITO CIVILE
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la liquidazione delle spese di giustizia
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le istanze Pinto (equità processuale per violazione del termine ragionevole del processo)
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il rimborso per gli imputati assolti
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i crediti d’imposta per procedure stragiudiziali (mediazione, negoziazione assistita, arbitrato)
Con focus sulle procedure telematiche e condizioni aggiornate.
1. Liquidazione spese di giustizia: cos’è e chi ne ha diritto
Cosa si intende
La “liquidazione delle spese di giustizia” riguarda il rimborso — totale o parziale — dei compensi, onorari e indennità spettanti a soggetti terzi (ad esempio, consulenti tecnici, periti, avvocati) che hanno prestato attività nel processo, se espressamente riconosciute nella sentenza. Giustizia
Non va confusa con le spese sostenute dalle parti per lo svolgimento del processo (es. contributi, bolli, notifiche), a meno che non siano ammesse dalla sentenza.
Chi può chiederla
Possono richiederla:
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le parti processuali (in ambito civile, amministrativo etc.) quando la sentenza riconosce la condanna alle spese
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il difensore o il professionista (per le proprie prestazioni) se la sentenza lo prevede
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altri soggetti terzi ammessi dal giudice nella fase di liquidazione
Procedura e modalità
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La richiesta si presenta tramite il portale del Ministero della Giustizia “Liquidazioni Spese di Giustizia” (LSG).
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Ogni istanza deve contenere la documentazione giustificativa delle prestazioni svolte, con indicazione analitica dei costi.
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Il sistema LSG prevede un modulo online con sezioni dedicate ai dati anagrafici, fiscali e all’allegazione dei documenti.
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Il Ministero valuta la conformità, la congruità delle spese e procede alla liquidazione.
Tempistiche
Non esiste una scadenza fissa nazionale uniforme; molto dipende dal processo e dalla disponibilità del bilancio del Fondo Unico Giustizia. In genere, la liquidazione avviene quando la sentenza diventa definitiva, entro i tempi previsti da bilancio e graduatorie (se previste).
2. Istanze Pinto (Legge 89/2001): equa riparazione
Finalità
Le istanze Pinto permettono al cittadino di richiedere un risarcimento quando il processo (civile, penale, amministrativo) si è protratto oltre i termine ragionevole, cioè oltre la durata ragionevole stabilita dalla legge (Legge Pinto). Si richiede una equità di riparazione, cioè un indennizzo per il danno legato al ritardo.
Chi può presentarla
Qualsiasi soggetto che sia parte in un procedimento giudiziario che ha subito un ritardo ingiustificato.
Procedura
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Si presenta l’istanza tramite lo stesso portale LSG.
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Vanno indicati: dati del procedimento, durata, eventuali atti intermedi che hanno inciso, documentazione delle spese subite.
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L’istanza è sottoposta a verifica di ammissibilità e merito da parte del Ministero.
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Se accolta, si liquida un importo (non sempre proporzionale al danno effettivo, ma secondo criteri prefissati) o si compone con il giudice.
Criticità e opportunità
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Il termine per presentare l’istanza è di norma di due anni dal termine del processo.
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Non sempre il risarcimento copre le spese legali: l’istanza riguarda il danno da durata eccessiva, non necessariamente il rimborso integrale.
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È spesso utile nel caso in cui il processo abbia durevole rilievo e la parte subisca un danno ingiustificato.
3. Imputati assolti: rimborso delle spese legali
Quadro normativo
Con la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1015, L. 178/2020) è stato introdotto il diritto al rimborso delle spese legali per chi è assolto con sentenza definitiva, nei casi in cui la assoluzione sia motivata con formule come: “il fatto non sussiste”, “non ha commesso il fatto”, “non è previsto dalla legge come reato”.
Non è riconosciuto se l’assoluzione è dovuta alla prescrizione, amnistia, se è già stato concesso il patrocinio a spese dello Stato, o se è già intervenuto un rimborso da altre fonti.
Importo e limiti
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Il rimborso è previsto in un limite massimo di € 10.500,00 per ciascun soggetto avente diritto.
- Deve essere liquidato in un’unica soluzione, entro l’anno successivo a quello in cui la sentenza diventa irrevocabile.
Procedura
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La domanda va presentata tramite l’istanza “Imputato assolto” nel portale LSG.
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Serve autenticazione con SPID (o altri strumenti digitali riconosciuti).
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Si inseriscono dati del procedimento penale (numero, data, grado), motivazione dell’assoluzione, archivio al giudicato, e si allegano sentenza e documentazione delle spese sostenute.
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L’amministrazione verifica la congruità e ammette o respinge la domanda.
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4. Crediti d’imposta per procedure stragiudiziali (mediazione, negoziazione assistita, arbitrato)
Contesto e finalità
Negli ultimi anni sono previsti incentivi fiscali/crediti d’imposta per chi sostiene spese legali in procedimenti stragiudiziali — ad esempio mediazione civile e commerciale, negoziazione assistita, arbitrato — per incentivare l’uso di forme alternative di risoluzione delle controversie.
Tali crediti d’imposta permettono di recuperare (totalmente o parzialmente) le spese legali sostenute, compensandole in sede fiscale, anziché attendere una sentenza che le riconosca.
Requisiti e procedure
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Il modello di domanda è disponibile tramite l’applicativo “Istanza credito d’imposta” nel portale LSG.
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L’istanza può essere presentata solo in determinate finestre temporali (es. dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo) secondo il decreto ministeriale vigente.
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Si devono indicare: i dati del richiedente, i dati della procedura (tipo, data, importi), fatture ed estremi dei pagamenti, modalità di mediazione/negoziazione/arbitrato.
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Il sistema verifica che non esista un’istanza già presentata per lo stesso anno e titolare.
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Una volta accolta, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello fiscale.
Vantaggi e limiti
Vantaggi:
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Recupero anticipato dei costi legali
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Incentivo all’uso di strumenti alternativi al processo
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Chiarezza normativa e digitalizzazione del procedimento
Limiti / attenzioni:
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Finestra restrittiva per la presentazione
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Verifica rigorosa dei documenti e della correttezza delle spese
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Il credito può essere parziale, non coprire integralmente
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Serve attenzione alla competenza normativa e circolare ministeriale vigente
5. Come scegliere e integrare le istanze: sinergie e priorità
Quando ci si trova in una situazione che “potenzialmente” dà diritto a più benefici (liquidazione spese, istanze Pinto, rimborso imputato assolto, credito d’imposta stragiudiziale), è importante valutare:
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Tempistiche di presentazione: alcune istanze hanno termini brevi (ad esempio, 2 anni per Pinto), il rimborso imputati ha scadenza legata all’irreversibilità, il credito d’imposta ha finestra annuale di presentazione.
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Compatibilità normativa: non sempre è possibile cumulare istanze diverse sullo stesso fatto/spesa.
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Convenienza economica: in certi casi è più efficace chiedere la liquidazione nella sentenza (se prevista) piuttosto che basarsi su altre strade.
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Aspetti fiscali: il credito d’imposta può essere più rapido se l’istanza è accolta, ma potrebbe non coprire tutto.
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Assistenza professionale: la materia è tecnica: un avvocato o commercialista può aiutare a scegliere la strategia migliore e predisporre la documentazione corretta.
Come funziona in ambito militare?
Le regole su liquidazione spese, istanze Pinto, rimborsi imputati assolti e crediti d’imposta si applicano anche ai procedimenti militari, con alcune differenze operative e competenziali.
AMBITO MILITARE
1. Liquidazione spese di giustizia nei procedimenti militari
✅ Stesso principio generale
La liquidazione delle spese di giustizia nei processi militari segue le stesse norme del D.P.R. 115/2002 (“Testo Unico Spese di Giustizia”).
Sono quindi riconosciuti:
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i compensi dei difensori (anche d’ufficio o patrocinio a spese dello Stato),
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le spese per consulenti, interpreti, periti,
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le spese documentate e autorizzate dal giudice militare.
️ Differenze pratiche
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Competenza territoriale: la liquidazione è disposta dal Tribunale Militare o dalla Corte Militare d’Appello che ha emesso la sentenza.
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Ufficio amministrativo competente: la gestione contabile delle liquidazioni fa capo alla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) o, in alcuni casi, agli uffici di contabilità militare del Ministero della Difesa, non a Equitalia Giustizia.
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Procedura telematica: non tutti gli uffici militari sono ancora integrati nel portale LSG (Liquidazioni Spese di Giustizia); alcune liquidazioni vengono gestite con modulistica interna o tramite PEC istituzionale, non con istanza online.
In pratica: la norma è la stessa, ma la piattaforma e la catena amministrativa cambiano.
2. Istanze Pinto (equa riparazione) per processi militari
La Legge Pinto (L. 89/2001) si applica anche ai processi militari, perché riguarda qualsiasi giurisdizione italiana (civile, penale, amministrativa o speciale).
L’istanza di equa riparazione può quindi essere presentata da militari o da soggetti coinvolti in procedimenti militari se il processo ha avuto una durata irragionevole.
Differenze operative
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La domanda si presenta al Ministero della Giustizia (non al Ministero della Difesa), tramite il portale LSG o deposito cartaceo alla Corte d’Appello competente.
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Si allegano gli atti del procedimento militare e la prova della durata.
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L’indennizzo viene liquidato dal Ministero della Giustizia con le stesse modalità dei processi ordinari.
➡️ In sostanza: nessuna differenza di diritto, ma serve allegare documentazione militare completa e autenticata.
3. Rimborso delle spese legali per imputati assolti (Legge di Bilancio 2021)
Questa norma (art. 1, commi 1015–1022, L. 178/2020) vale anche per i tribunali militari.
Infatti, la legge parla di “processi penali”, senza distinzione tra giurisdizione ordinaria e militare.
Applicabilità
Un militare assolto con formula piena (“il fatto non sussiste”, “non ha commesso il fatto”, ecc.) ha diritto al rimborso delle spese legali, se la sentenza è definitiva.
Differenze operative
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L’istanza va presentata sempre tramite il portale LSG – Imputati assolti, ma nel campo “ufficio giudiziario” si seleziona “Tribunale Militare di …” o “Corte Militare d’Appello”.
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Il rimborso avviene sempre attraverso Equitalia Giustizia, anche per i processi militari, poiché è un beneficio nazionale gestito dal Ministero della Giustizia.
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Serve allegare copia della sentenza, parcelle quietanzate e dichiarazione del difensore.
Quindi: stesse regole, stesso tetto massimo (€10.500), ma indicazione dell’autorità militare.
4. Crediti d’imposta per procedure stragiudiziali (mediazione, negoziazione, arbitrato)
In ambito militare, le controversie che coinvolgono militari in servizio o il Ministero della Difesa non rientrano di norma nei procedimenti stragiudiziali tipici del diritto civile (es. mediazione o negoziazione assistita).
Ciò significa che i crediti d’imposta stragiudiziali non si applicano ai procedimenti disciplinari o penali militari.
Tuttavia:
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Un militare che agisce come privato cittadino (es. in una causa civile o amministrativa contro la P.A.) può accedere agli stessi crediti d’imposta previsti per tutti i cittadini.
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Se la controversia è civile o tributaria, il credito d’imposta segue le regole ordinarie (portale LSG – sezione “Stragiudiziali”).