“Lavoro Agile”: militari richiamati in caserma malgrado le direttive?

Il “lavoro agile” , denominato anche “Smart Working”, è applicato su tutto il territorio nazionale, caserme comprese, ma negli ambienti militari c’è ancora chi si ostina a non volerlo applicare, forse non comprendendone il vero significato.

Il “lavoro agile” altri non è che una forma di prevenzione dalla pandemia da covid19. Tramite la sua applicazione, i lavoratori, militari compresi, pur rimanendo a casa, non perdono preziose giornate di lavoro o di licenza.



Questa forma di “esenzione” riesce comunque a garantire l’operatività dello strumento militare tramite una rotazione del personale strettamente necessario

L’Esercito intanto sembra aver recepito le direttive del Ministero della Difesa ordinando di ridurre all’essenziale la presenza nelle caserme, pur garantendo l’operatività dello strumento militare.

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Tra le ffaa, l’Esercito Italiano ha subito recepito il  messaggio contenuto nella direttiva della DGPM datata 20 marzo 2020 , e nello stesso giorno ha diramato a sua volta una circolare nella quale indica le posizioni ” statiche” in cui è possibile collocare il personale, invitando gli enti sottoposti a porre in atto ogni utile misura di contrasto e di contenimento della diffusione del virus covid19 negli ambienti di lavoro, impiegando solo ed esclusivamente, a rotazione,  il personale impegnato nelle attività correnti ed indifferibili.



Il personale che non può essere collocato nella “modalità” di lavoro agile, potrà essere collocato nella posizione di “Temporanea Assenza dal Servizio“. Una licenza straordinaria che equivale comunque a giornate di lavoro effettivamente prestate, proprio come il lavoro agile.

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Le altre ffaa si erano già espresse al riguardo, ma prima che venisse pubblicata l’ultima circolare del Ministero della Difesa, Direzione Generale del Personale Militare,resa nota il 20 marzo 2020 e che disciplina esaustivamente l’applicazione dei seguenti istituti:

  • LAVORO AGILE
  • ASSENZA DAL SERVIZIO
  • TEMPORANEA DISPENSA DAL SERVIZIO
  • PERMESSI LEGGE 104/1992
  • CONGEDO CON INDENNITA’ AL 50% DELLA RETRIBUZIONE
  • MALATTIA, QUARANTENA, PERMANENZA DOMICILIARE
  • ASSENZE IMPOSTE DA PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA
  • PERMESSI PER I SINDACI




Tutte le succitate misure hanno il solo fine di “ garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e su questo era intervenuto anche  il sindacato SILF della Guardia di Finanza ( leggi QUESTO ARTICOLO).

In questo momento è necessario evitare ogni forma di aggregazione/contatto inutile ed inappropriata ed è necessaria la collaborazione di tutti.

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