“Covid19”: il virus che miete sperequazioni. Ecco come ti mando in licenza

Il Coronavirus non sembra dannoso solo per i contagiati, ma anche per quel personale che, malgrado sia riuscito ad evitare il contagio, si ritrova a pagare indirettamente le conseguenze di una pandemia sulle proprie ferie e sulle ore faticosamente accumulate nel corso dei mesi.

Ci riferiamo a quel personale che, indistintamente dalla forza armata di appartenenza , viene posto in licenza ordinaria anno precedente,ed in alcuni casi anche in licenza ordinaria “anno in corso”, ed al quale viene negato lo “Smart Working” o la licenza straordinaria ( equivalente al servizio effettivo) così come invece diverse direttive della Difesa indicano.



Nulla da fare! Per questo personale gli ordini dei superiori sono perentori “in licenza a tutti i costi!” Come se la drammatica situazione che sta attraversando il paese debba inevitabilmente creare situazioni poco piacevoli a discapito dei soliti.Eppure le direttive di Persomil parlano d’altro e cercano di agevolare il personale in tutti i modi. Purtroppo , tra le varie forze armate, più di qualche comando applica a propria discrezione le normative.

In questo contesto, paradossalmente c’è anche chi non riesce a rientrare al lavoro dopo la malattia, poiché l’ infermeria di base pretende l’idoneità del dottore generico, ma quest’ultimo non la effettua per ovvi motivi. Persone lasciate nel  limbo ad attendere che qualche anima pia si ricordi di loro.

Tra gli altri, non poco stupore ha suscitato la denuncia del Nuovo Sindacato dei  Carabinieri “NSC”. Il Segretario Nazionale Roberto Di Stefano ha voluto ribadire di come si applichino due pesi e due misure per chi svolge servizio di ordine pubblico durante la pandemia.

Se per i poliziotti asintomatici con anamnesi positiva per aver avuto contatto a rischio viene disposta la quarantena, ciò non accade per i carabinieri nella medesima situazione. 



I colleghi che sono stati posti in quarantena dai medici di base secondo le regole di contenimento del virus – sostiene Di Stefano – sono stati successivamente contattati dalla Infermeria che li ha obbligati a rientrare sostituendo il certificato medico con un giorno di licenza ordinaria.

Il SIAM “Sindacato Aeronautica Militare” , al riguardo, lo scorso 14 marzo aveva interpellato direttamente il presidente del Consiglio Conte, lamentando la mancata o sporadica applicazione del ” Lavoro Agile” da parte di alcuni enti ( leggi QUI).

La situazione quindi non è affatto limpida e questo sta creando sperequazioni evidenti tra le forze armate e talvolta addirittura all’interno della stessa forza armata. Per fortuna la nuova direttiva del Ministero della Difesa chiarisce le idee un pò a tutti.

Lo stesso Stato maggiore della difesa, lo  scorso 5 marzo, con la circolare M_D GSGDNA REG2020 0017383, disponeva che tra le misure di flessibilità individuate nelle direttiva medesima  “Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro”.

Noi di NSM cvogliamo tentare di  fare un pò di chiarezza, richiamando le norme in vigore, esaustivamente disposte dall’ultimo decreto legge e prendendo spunti dalla circolare del Ministero della Difesa resa pubblica in data odierna.




DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Ll’ultimo decreto legge, di fatto riassume un pò tutte le precedenti disposizioni. Nelle more di tale dispositivo, sono contenute norme ( proposte in stralcio) che agevolano il personale di polizia e delle forze armate.

Alla pagina 45 ,art. 87 comma 6 e 7 del succitato decreto, si dispone che :

Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a
rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato
secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti.

Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa.

7. Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all’articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

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Invero,  il Ministero della Difesa già lo scorso 5 marzo 2020 si era espresso in tal senso con la circolare M_D GSGDNA REG2020 0017383 05-03-2020, consigliando di agevolare con l’applicazione dello Smart Working quel personale maggiormente esposto ad un eventuale contagio. La circolare è abbastanza generica e non entra nel  merito, poiché si era ancora nelle prime fasi dell’ emergenza , ed indicava tra i destinatari delle misure di “lavoro agile”, i lavoratori portatori di patologie che li rendono
maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia.

Nella direttiva non venivano menzionati tutti i casi, come ad esempio quelle famiglie in cui il coniuge “non militare” continua a lavorare negli ospedali, negli hotel e nei supermercati, quindi  maggiormente esposti ad un eventuale contagio. 

Oggi , con la circolare M_D GMIL REG2020 0123560 20-03-2020, viene permesso ai comandanti di porre il personale in queste condizioni in TEMPORANEA DISPENSA DAL SERVIZIO. L’art. 3 della succitata circolare, al paragrafo b. commi 1,2,e 3, dispone che

(1) Ai sensi dell’art. 87, comma 6, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020) e fuori dai casi di assenza a causa di malattia, quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (di cui all’art. 19, comma 1 del DL 9/2020),
in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità dell’amministrazione, il personale può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio.
(2) In tali casi, il Comandante di Corpo, secondo le norme in materia di prevenzione e protezione, può collocare l’interessato in licenza straordinaria non computabile nel limite massimo previsto.
(3) Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

COSA  ACCADE REALMENTE

In molte amministrazioni, il personale, anziché essere posto nelle posizioni amministrative indicate dai vari decreti e circolari,  viene collocato in “licenza Ordinaria Anno Precedente”, o in Recupero Ore. Eppure i chiarimenti che ci sono stati sembrano individuare chiaramente altre forme di “allontanamento precauzionale dal posto di lavoro“. Con estrema probabilità, la scelta delle amministrazioni viene effettuata , interpretando erroneamente  il comma 3 del succitato articolo 87 del decreto legge del 17 marzo 2020 che è indirizzato al pubblico impiego e non alle ffaa, poiché è l’unico che sottolinea l’utilizzo da parte delle amministrazioni dli strumenti come le ferie pregresse, il congedo, la banca ore

In conclusione, malgrado il decreto legge sia chiarissimo, fino ad oggi si sono rilevate sperequazioni gratuite. L’ultima direttiva del Ministero della Difesa dovrebbe finalmente porre la parola fine a queste spiacevoli circostanza .

LA LEGGE 104

All’ art. 24 del decreto salva italia e come viene ribadito nella circolare del Ministero della Difesa,  vengono estesi i permessi della legge 104.

All’ art. 3 paragrafo c comma 1 e 2 si dipone che :

Fino al 30 aprile 2020, il DL 18/2020 prevede che:
(1) ai sensi dell’art. 24, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate da fruire entro il suddetto termine;
(2) ai sensi dell’art. 39, comma 1, il personale militare nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 beneficiante per sé e/o per soggetto appartenente al proprio nucleo familiare, ha diritto a svolgere il servizio in modalità agile, allorquando sia consentito dalla tipologia di prestazione lavorativa.

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