28 luglio 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
La sentenza n. 125 depositata il 14 luglio 2026 della Corte Costituzionale rappresenta una tutela
per i lavoratori che, in conseguenze di rapporti di lavoro frammentati o ingressi tardivi nel mondo
della scuola, rischiavano di essere collocati a riposo d’ufficio senza aver maturato il diritto al
trattamento pensionistico e quindi per un certo periodo senza mezzi di sostentamento.
Il caso trattato dalla Consulta si riferisce a una situazione circoscritta e singolare di una
insegnante che al compimento dei 70 anni non aveva ancora maturato i requisiti per godere del
trattamento pensionistico.
Nel sistema interamente contributivo, in assenza di almeno 20 anni di
contributi, il trattamento pensionistico decorre dal compimento del settantunesimo compleanno.
Sebbene la pronuncia spieghi i suoi effetti diretti sul solo personale della scuola, il principio di
portata generale in essa contenuto promette di ridefinire i contorni del trattenimento in servizio
per tutta la pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda il personale del Comparto Difesa e Sicurezza tale sentenza non produce alcun
effetto in quanto l’ingresso nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia avviene entro dei limiti
di età prestabiliti (di massima entro 35 anni per chi proviene dal mondo civile).
Pertanto, al compimento del limite ordinamentale si è già acquisito il requisito minimo di
anzianità contributiva (20 anni) per beneficiare del trattamento di vecchiaia, come si evince da
tabella a seguire.
L’esempio è relativo a Ufficiali a nomina diretta (limite partecipazione concorso 35 anni se
proveniente dal civile) con limite di età previsto a 60 anni, ma soggetto, in mancanza del requisito
per il diritto al trattamento della pensione di anzianità (per il 2025/2026 41 anni e 3 mesi + 12
mesi di finestra ovvero 35 anni di contributi + 12 mesi), agli adeguamenti dell’aspettativa di vita
nel tempo.
ESEMPIO UFFICIALI A NOMINA DIRETTA – LIMITE DI ETA’ 60 ANNI
