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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che l’obbligo vaccinale contro il Covid-19 imposto ai militari italiani durante la pandemia non costituisce una forma di discriminazione vietata dal diritto dell’Unione. La decisione è stata resa nell’ambito della causa BG contro Ministero della Difesa (C-522/24), originata dal ricorso di un ufficiale dell’Esercito italiano sospeso dal servizio nel 2022 per aver rifiutato la vaccinazione obbligatoria prevista dalla normativa emergenziale adottata durante la crisi sanitaria.

Il caso

L’obbligo vaccinale per il personale delle Forze Armate era stato introdotto dal legislatore italiano con il decreto-legge n. 172 del 2021, nell’ambito delle misure volte a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2. La normativa prevedeva che il personale militare non vaccinato fosse sospeso dal servizio e privato della retribuzione fino all’adempimento dell’obbligo o alla cessazione della misura.

L’ufficiale ricorrente contestava la legittimità della sospensione sostenendo, da un lato, che la normativa introducesse una disparità di trattamento tra il personale militare e quello civile del Ministero della Difesa, che non era soggetto allo stesso obbligo; dall’altro, che la sospensione senza stipendio avesse compromesso il sostentamento proprio e della sua famiglia, composta dalla moglie e da due figlie minorenni.

Le questioni sottoposte alla Corte di Giustizia

Il rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato chiedeva alla Corte di chiarire:

  • se l’obbligo vaccinale imposto ai soli militari integrasse una discriminazione diretta rispetto al personale civile;
  • se il rifiuto della vaccinazione fondato su convinzioni personali potesse essere tutelato dalla direttiva europea 2000/78 in materia di parità di trattamento nel lavoro;
  • se la sospensione senza retribuzione fosse compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Nessuna discriminazione tra militari e civili

La Corte ha ricordato che la direttiva 2000/78/CE vieta le discriminazioni nel lavoro fondate su motivi specifici, tra cui religione, convinzioni personali, età, disabilità e orientamento sessuale.

Nel caso in esame, la differenza di trattamento tra personale militare e personale civile non si fonda su alcuno dei motivi protetti dalla normativa europea, bensì sull’appartenenza a una diversa categoria professionale.

Secondo i giudici europei, la direttiva non mira a eliminare ogni differenza di trattamento tra categorie lavorative, ma soltanto quelle riconducibili ai motivi espressamente indicati dal legislatore europeo. Pertanto, la circostanza che l’obbligo vaccinale riguardasse esclusivamente il personale militare non configura una discriminazione vietata dal diritto dell’Unione.

Il rifiuto del vaccino non costituisce una “convinzione” tutelata dal diritto UE

Uno dei punti centrali della controversia riguardava la possibilità di qualificare il rifiuto della vaccinazione come espressione di una convinzione personale meritevole della tutela prevista dalla direttiva europea.

L’ufficiale aveva motivato il proprio rifiuto richiamando documentazione scientifica esterna, dubbi sull’efficacia dei vaccini, preoccupazioni relative ai possibili effetti avversi e critiche alle scelte adottate dalle autorità pubbliche durante la pandemia.

La Corte ha tuttavia osservato che tali argomentazioni non esprimono una convinzione religiosa, filosofica o spirituale, bensì una valutazione critica delle politiche sanitarie adottate dallo Stato.

Secondo la giurisprudenza europea, per essere protetta dalla direttiva 2000/78 una convinzione deve presentare un certo grado di coerenza, serietà e rilevanza nella vita dell’individuo. Nel caso di specie, il rifiuto del vaccino è stato considerato l’espressione di un’opinione personale sulle misure di sanità pubblica e non di una convinzione rientrante tra quelle tutelate dal diritto dell’Unione.

Per questo motivo la Corte ha escluso che il ricorrente possa invocare la protezione antidiscriminatoria prevista dalla normativa europea.

La Carta dei diritti fondamentali non è applicabile al caso

Particolarmente significativo è il passaggio della sentenza dedicato alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’ufficiale sosteneva che la sospensione dal servizio senza retribuzione avesse inciso gravemente sui propri diritti fondamentali e sulla capacità di garantire il sostentamento della propria famiglia.

La Corte ha però precisato che la Carta dei diritti fondamentali si applica agli Stati membri soltanto quando essi danno attuazione al diritto dell’Unione europea.

Nel caso dell’obbligo vaccinale imposto ai militari italiani, la misura contestata era stata adottata nell’esercizio di competenze nazionali in materia di sanità pubblica e organizzazione delle Forze Armate, senza un collegamento diretto con una normativa europea.

In assenza di tale collegamento, la controversia non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato di non poter valutare la compatibilità della sospensione con la Carta dei diritti fondamentali.

Questo significa che la Corte non ha affermato che la sospensione senza stipendio fosse necessariamente conforme ai diritti fondamentali; ha semplicemente ritenuto di non avere competenza per esaminarla alla luce della Carta UE. Eventuali questioni relative alla proporzionalità della misura, alla tutela della famiglia, al diritto al lavoro o ai mezzi di sostentamento restano quindi affidate ai giudici nazionali, alla Corte costituzionale e, ove ne ricorrano i presupposti, alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Le conclusioni della Corte

La Corte di Giustizia ha quindi stabilito che:

  • l’obbligo vaccinale imposto ai soli militari non costituisce una discriminazione diretta vietata dal diritto dell’Unione;
  • il rifiuto della vaccinazione basato su dubbi scientifici, valutazioni personali o contestazioni delle politiche sanitarie non rientra nella nozione di “convinzione” tutelata dalla direttiva europea contro le discriminazioni;
  • la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non è applicabile alla controversia, poiché la misura contestata non costituisce attuazione del diritto dell’Unione.
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