A distanza di diversi anni, la Cassazione ha condannato un militare per non aver eseguito l’ordine di indossare la mascherina durante un concorso.
Di seguito un estratto delle valutazioni che hanno portato i giudici a confermare la condanna tramite la sentenza Num. 29668/2025.
Un militare si era rifiutato di indossare la mascherina durante operazioni concorsuali, nonostante l’ordine impartito dai superiori. In primo grado era stato assolto, ritenendo quell’ordine “giuridicamente inesistente” (cioè senza base normativa). In appello invece era stato condannato. La questione è giunta in Cassazione.
Le difese del militare:
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L’ordine di indossare la mascherina era nullo perché non imposto da una legge (dopo la fine dello stato di emergenza era solo “raccomandato”).
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Non era quindi esigibile dal subordinato.
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Egli aveva agito nella convinzione di esercitare un diritto, cadendo eventualmente in errore scusabile (ignoranza inevitabile della norma o errore sul fatto).
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Anche volendo ritenere commesso il reato, la condotta doveva considerarsi di scarsa offensività e quindi non punibile per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La posizione dell’accusa:
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Non compete al militare giudicare l’utilità o meno dell’ordine.
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L’ordine era legittimo perché rientrava nei poteri organizzativi e di sicurezza del Comandante.
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Non ricorrevano né errori scusabili né cause di non punibilità.
Le valutazioni della Cassazione:
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L’ordine non era inesistente né illecito.
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Il Comandante del Centro aveva competenza in materia di sicurezza sanitaria nelle operazioni concorsuali.
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Anche se cessato l’obbligo di legge, la raccomandazione ministeriale legittimava l’adozione di misure cautelative come l’uso della mascherina.
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Non spettava al singolo militare scegliere se eseguire o meno in base alla sua opinione sull’utilità del presidio.
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Il militare avrebbe dovuto seguire la procedura prevista.
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L’ordinamento militare stabilisce che se un ordine appare illegittimo, il militare deve comunicarlo al superiore, ma se l’ordine viene confermato, è comunque tenuto a eseguirlo.
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Solo se l’ordine è manifestamente criminoso o contro le istituzioni dello Stato sussiste il dovere di disobbedire. Non era questo il caso.
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L’elemento soggettivo (dolo) era presente.
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Il reato di disobbedienza richiede dolo generico: basta la volontà cosciente di non eseguire un ordine attinente al servizio.
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Le motivazioni personali del militare (ritenere la mascherina inutile o lesiva della libertà personale) non rilevano.
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Inoffensività esclusa.
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Non rileva la maggiore o minore efficacia scientifica della mascherina.
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Conta l’impatto della disobbedienza sull’organizzazione militare e sull’ordine del servizio.
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Il rifiuto aveva intralciato le operazioni concorsuali, quindi offensività presente.
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Errore di diritto o di fatto non applicabile.
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Il militare aveva compreso perfettamente il contenuto dell’ordine e ha scelto di non obbedire.
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Non si tratta di errore sui fatti, ma semmai di disaccordo sull’interpretazione delle norme, che non lo scusa.
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Particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non applicabile.
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La condotta ha inciso sull’ordine e sulla disciplina militare.
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La Corte militare ha correttamente escluso che vi fosse un’offesa di minima entità.
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Esito finale:
La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. L’ordine di indossare la mascherina era legittimo, il militare ha coscientemente disobbedito e quindi il reato sussiste. Non si applicano né errori scusabili né la causa di non punibilità per particolare tenuità.