La Sentenza che vi proponiamo oggi, chiarisce in maniera esaustiva una problematica che sistematicamente si ripresenta in caso di richiesta di fruizione dei permessi retribuiti mensili ai sensi dell’ ex art. 33, comma 3 della L.n. 104/92 .
Un Sergente dell’ Esercito, dopo aver presentato istanza per assistere una parente disabile, non ha avuto la concessione dei benefici della legge 104, in quanto, a detta dell’ amministrazione , “potevano concorrere a prestare l’auspicata assistenza alla persona disabile le tre sorelle e numerosi nipoti.↓
Il Sergente veniva quindi invitato a produrre entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, eventuali osservazioni . Nelle richieste osservazioni personali, il Militare rappresentava l’ impossibilità oggettiva dei menzionati altri familiari nel fornire la dovuta assistenza al soggetto disabile. Niente da fare. L’Amministrazione confermava il mancato accoglimento dell’istanza.
Il Sergente quindi impugnava il provvedimento, ritenendolo illegittimo per eccesso di potere per difetto di motivazione, sostenendo che gli altri familiari, per le loro condizioni di salute o per carichi familiari, erano impossibilitati ad assistere la parente disabile, e l’unico familiare in grado di prestare assistenza alla signora in questione era dunque egli stesso;
Il Tar lo scorso 06/06/2018 con la sentenza N. 03735/2018 ha accolto il ricorso, in quanto ritenuto manifestamente fondato. Infatti , in una sentenza analoga, pur essendo stati dimostrati i requisiti per godere del permesso, l’amministrazione ha negato il diritto, facendo riferimento alla presenza di altri parenti, in grado di prestare assistenza rinviando in tal modo , erroneamente alle nozioni di continuità ed esclusività dell’assistenza, requisiti non previsti per questa tipologia di permesso dopo la novella di cui all’art. 24 L. 183/2010. ↓
Nell’ipotesi di permesso ex art. 33 comma 3 L. 104/1992, l’amministrazione a fronte della sussistenza dei presupposti, non può quindi negare il permesso, neppure per ragioni organizzative, non essendo demandata alcuna valutazione su dette opposte ragioni, proprio perché il permesso di assentarsi per tre giorni costituisce un diritto del lavoratore e deve essere ritenuto compatibile con qualsiasi attività lavorativa.