1. Premessa Con il presente messaggio l’INPS comunica che, anche per il 2025, assicura, nella sua qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
A tale fine, sul sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella scheda relativa al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, è stato pubblicato, come di consueto, il “Manuale d’uso per l’assistenza fiscale da parte di INPS” aggiornato all’anno 2025, al quale si rinvia per ogni istruzione di dettaglio.
Il medesimo manuale è disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
2. Il rapporto di sostituzione di imposta con il dichiarante I modelli 730/4 sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate all’INPS e riportano i conguagli derivanti dalla dichiarazione resa con il modello 730, che i sostituti di imposta devono effettuare sulle prestazioni erogate al dichiarante, quali ad esempio, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti o i trattamenti pensionistici.
Non è ammessa l’assistenza fiscale in favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, delle indennità una tantum erogate ai sensi dei cc.dd. decreti Aiuti, oppure nel caso in cui nel corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica (CU) per redditi corrisposti nel periodo di imposta precedente.
Si segnala che l’Agenzia delle Entrate, in aggiunta a quelli previsti per la generalità dei sostituti di imposta, ha previsto a uso esclusivo dell’INPS tre particolari codici di diniego, al fine di dare comunicazione alla stessa Agenzia della mancata gestione delle dichiarazioni dei modelli 730.
Per i casi di incapienza, qualora sia impossibile per l’INPS effettuare o completare i conguagli da modello 730 a debito (a causa, ad esempio, della cessazione della prestazione o in casi di prestazione diventata esente) sono previsti i seguenti codici: codice CP, conguaglio non possibile parziale; codice CT, conguaglio non possibile totale.
Inoltre, è previsto il seguente codice diniego: codice ES, diniego per soggetti residenti all’estero. Tale codice è relativo ai soggetti residenti all’estero, per i quali, essendo precluso l’utilizzo del predetto modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi, è invece necessario, trasmettere all’Agenzia delle Entrate esclusivamente il modello “Redditi Persone Fisiche”.
L’Agenzia delle Entrate dà comunicazione del diniego al contribuente, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata attraverso ilsito internet della medesima Agenzia, o al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale nell’ipotesi di dichiarazione presentata tramite un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o un professionista abilitato, che deve a sua volta informare il contribuente.
3. Servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” Ai fini dell’assistenza fiscale 2025 i contribuenti autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.
Attraverso tale servizio è possibile, inoltre, consultare i seguenti dati: avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi; conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto di imposta del dichiarante; eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione di imposta; importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730, in possesso del contribuente, e i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in pagamento, si rammenta quanto segue.
Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, imputato al dichiarante, a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (comprensivo eventualmente di primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito.
In presenza di dichiarazione congiunta l’importo così determinato, scaturente dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730/4, ricomprende anche i debiti/crediti relativi alla posizione fiscale del coniuge[1]. Tale dato, se a debito del contribuente, è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4, con la descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” o, se a credito, è riportato con la descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.
Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in argomento consente ai contribuenti di: trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2025; richiedere che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto di imposta che deve effettuare i conguagli.
Il diniego non può, invece, essere richiesto qualora l’INPS, svolgendo correttamente il ruolo di sostituto di imposta, abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli.
Anche attraverso l’app“INPS mobile” è possibile consultare i dati relativi alle risultanze contabili della propria dichiarazione e gli esiti relativi all’applicazione dei conguagli.
Inoltre, l’Istituto gestisce le dichiarazioni integrative, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, solo se presentate dai soggetti sostituiti entro il termine previsto del 25 ottobre 2025.
Conseguentemente, le dichiarazioni trasmesse tardivamente non verranno gestite e le Strutture territoriali dell’INPS non avranno accesso ad alcuna informazione.
4. Annullamento e variazione della seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca
L’annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, il cui addebito è previsto per il mese di novembre 2025, può subire un differimento in ragione delle tempistiche con cui viene effettuata la richiesta di variazione e ai tempi necessari per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2025.
Qualora la richiesta pervenga in un momento successivo rispetto all’elaborazione delle prestazioni in pagamento nel mese di novembre 2025, non sarà possibile applicare tempestivamente la variazione richiesta.
La riduzione, pertanto, verrà applicata sulla successiva mensilità di dicembre 2025 con il conseguente rimborso dell’importo, relativo alla seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca, trattenuto nel mese di novembre 2025.
5. Gestione delle risultanze contabili Dal 2020 l’INPS riceve le risultanze contabili dei modelli 730/4 attraverso un canale univoco proveniente dall’Agenzia delle Entrate e provvede, successivamente, a comunicare esclusivamente a quest’ultima le posizioni relativamente alle quali non è tenuto a effettuare i conguagli (cosiddetto “diniego”).
Si precisa che le risultanze contabili trasmesse all’INPS ai fini della relativa applicazione sulle prestazioni possono essere successivamente bloccate su disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
L’eventuale “stato di blocco” è verificabile dalle Strutture territoriali dell’INPS consultando la posizione sull’applicativo intranet “Assistenza fiscale 730” accessibile sia dal “Portale Fiscalità Pensioni” che dalla “Piattaforma Fiscale” nella videata principale, che contiene le informazioni relative alla dichiarazione, e nella specifica sezione “Eventi”.
Posto che le suddette posizioni permarranno in stato di blocco fino a diversa disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, qualora la relativa autorizzazione venga trasmessa nei termini utili ai fini dell’elaborazione delle risultanze contabili da parte dell’INPS, la dichiarazione verrà sbloccata e gestita centralmente.
Diversamente, nel caso in cui lo sblocco non venga autorizzato entro i termini indicati, le relative dichiarazioni verranno definitivamente chiuse con la specifica “nessun documento”, gli eventuali conguagli verranno effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate e nessun dato verrà inserito nella CU2026. In tali circostanze, per ulteriori informazioni i contribuenti sono tenuti a rivolgersi esclusivamente alle competenti Sedi dell’Amministrazione finanziaria.
Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di portare a termine l’applicazione dei conguagli a debito scaturenti dal modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante o di incapienza dei pagamenti spettanti), invierà un’apposita comunicazione all’interessato, o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
L’informazione relativa a tale sopravvenuta impossibilità verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione stessa.
Si precisa inoltre che, nel caso di decesso del dichiarante, gli importi a debito non trattenuti dall’INPS devono essere versati dagli eredi direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma non sono dovuti gli acconti delle imposte relativi all’anno 2025.
Le somme a credito non rimborsate, riportate nella CU 2026, possono essere oggetto della dichiarazione dei redditi dell’anno 2026 (per i redditi dell’anno 2025) per conto della persona deceduta; in alternativa, gli eredi possono chiederne il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate. In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge o la parte dell’unione civile superstite deve separare la propria posizione tributaria da quella del defunto e versare le eventuali somme a debito di sua competenza, mentre può fare valere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa alla successiva annualità.
Posto che il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 è fissato al 30 settembre 2025, ai fini della determinazione del numero di rate per il versamento dei debiti di imposta, dovuti a titolo di saldo e primo acconto, il dichiarante deve tenere conto del predetto limite temporale del mese di novembre 2025 e dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni erogate dall’INPS.
Quindi, nei casi in cui la risultanza contabile è ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno 2025, il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito corrisponde al numero di mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni medesime e il mese di novembre 2025.
Si richiamano al riguardo gli esempi già descritti nel messaggio n. 2640 del 17 luglio 2024 concernenti l’applicazione della rateazione in ragione della data di acquisizione del modello 730/4. Il Direttore generale Valeria Vittimberga [1] In base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.