Inps: Rinnovo delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per l’anno 2023.

Con la Circolare n° 20 del 10-02-2023, l’Inps interviene sul rinnovo delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per l’anno 2023. Articolo 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

La perequazione delle pensioni e le attività a essa correlate vengono effettuate e concluse prima della fine di ciascun anno per consentire ai beneficiari di riscuotere, all’inizio dell’anno successivo, gli importi rivalutati nella misura prevista dalla legge. Tali operazioni sono state illustrate, da ultimo, con la circolare n. 135 del 22 dicembre 2022.

Nella citata circolare è stato rappresentato che il disegno di legge di Bilancio per l’anno 2023, all’esame del Parlamento al momento in cui si stava effettuando la rivalutazione delle pensioni, prevedeva interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo. Pertanto, al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione è stata attribuita ai soli beneficiari il cui importo cumulato di pensione non fosse superiore al limite di quattro volte il trattamento minimo, in pagamento nell’anno 2022 (pari a € 2.101,52).

A seguito dell’approvazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, sono stati rivalutati anche i trattamenti pensionistici cumulati superiori al predetto limite e la rivalutazione viene ora attribuita sulla base dell’articolo 1, comma 309, della menzionata legge, che dispone: “Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”.

Tanto rappresentato, con la presente circolare, a integrazione della citata circolaren. 135/2022,siillustrando di seguito i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo.

2. Criteri di carattere generale

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale delle pensioni (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione, vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS, a esclusione delle seguenti:

  • prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
  • prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
  • prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APE SOCIALE, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
  • · pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario centrale delle pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Per le pensioni in totalizzazione e cumulo, la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.

Si rammenta, infine, che il decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione – anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2021”, ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

3. Attribuzione della rivalutazione per trattamenti pensionistici di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo

Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l’anno 2023.

 

Fasce trattamenti complessivi % indice perequazione da attribuire Aumento del Importo trattamenti complessivi
da a Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM 100 7,300% 2.101,52
Fascia di Garanzia * Importo garantito 2.101,52 2.123,19 2.254,93
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 85 6,205% 2.101,53 2.626,90
Fascia di Garanzia* Importo garantito 2.626,90 2.685,97 2.789,90
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM 53 3,869% 2.626,91 3.152,28
Fascia di Garanzia * Importo garantito 3.152,28 3.165,63 3.274,24
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM 47 3,431% 3.152,29 4.203,04
Fascia di Garanzia * Importo garantito 4.203,04 4.232,91 4.347,25
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM 37 2,701% 4.203,05 5.253,80
Fascia di Garanzia * Importo garantito 5.253,80 5.272,53 5.395,71
Oltre 10 volte il TM 32 2,336% 5.253,81

* Le Fasce di Garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Il pagamento nell’importo rivalutato sarà posto in pagamento dalla mensilità di marzo 2023, unitamente agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

Circolare

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