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Specifici compensi per maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti

Per l’anno 2021, nella più generale prospettiva dell’efficientamento dei servizi istituzionali, a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare (per i carabinieri vai vedi in fondo all’articolo) preposti all’espletamento di funzioni di comando e controllo, di direzione, di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti, è attribuito uno specifico compenso di funzione calcolato su base mensile e corrisposto in unica soluzione l’anno successivo a quello di riferimento, le cui misure lorde base sono stabilite nella Tabella A allegata al presente decreto e di esso costituente parte integrante.

Presupposti, criteri per l’attribuzione e modalità applicative

Il compenso di cui all’articolo I spetta al personale militare ivi indicato che nell’ambito der programmi complessi di approntamento dello strumento militare a garanzia della sicurezza intenazionale e della difesa del Paese:

a) svolge le funzioni appresso indicate connesse alla realizzazione degli obiettivi strategici delle Forze armate e dell’amministrazione della Difesa: – staff,, consulenza, informazione e supporto alle autorità sovraordinate; – concorso ai processi decisionali, organizzativi e di efficientamento interno dell’organizzazione; – operazioni, reclutamento, formazione, addestramento, stato giuridico, disciplina e impiego del personale; – supporto logistico e tecnico-amministrativo alle attività operative, addestrative, formative, di consulenza e di staff; – pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione delle forze, dei materiali e delle risorse finanziarie;

b) opera stabilmente per il più efficace conseguimento dei fini istituzionali e dimostra un elevato rendimento professionale attestato dalla qualifica di “eccellente” riportata nell’ultima valutazione caratteristica del periodo di riferimento. Se nei riguardi del personale interessato non sia stata redatta alcuna scheda valutativa recante la qualifica finale, il Comandante di corpo, ai soli fini dell’attribuzione del compenso, valuta se i giudizi formulati nei rapporti informativi o negli altri documenti equivalenti siano equiparabili a quello di “eccellente”.

2. Il compenso di cui all’articolo I non spetta al personale che, a prescindere dalla qualifica conseguita nelle valutazioni caratteristiche, sia stato, nell’anno di riferimento, destinatario di provvedimenti comminatori di:

a) sospensione precauzionale dall’impiego;
b) una qualsiasi fra le sanzioni disciplinari di stato;
c) sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore.

3. Ove i provvedimenti di cui al comma 2, lettere da a) a c) siano caducati da una decisione definitiva dell’Autorità giurisdizionale amministrativa, ovvero perché la vicenda penale causa della sospensione precauzionale dall’impiego si è conclusa con sentenza definitiva di assoluzione con le formule “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”,il compenso è corrisposto per i mesi di effettivo servizio prestato nell’anno.

4. Il compenso di cui all’articolo I non spetta al personale per le mensilità in cui risulta, per almeno l5 giomi calendariali:

a) inviato in missione all’estero ai sensi degli articoli 1807, 1808 e 1809 del Codice;
b) in servizio ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. ll14.

5. Il compenso di cui all’articolo 1 non è maturato per i mesi calendariali dell’anno di riferimento nei quali il personale interessato ha prestato servizio per un periodo inferiore o
uguale a quindici giomi, ancorché non continuativi, quando I’assenza dal servizio risulta connessa a:

a) Iicenza straordinaria;
b) infermità;
c) frequenza di corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di Forza armata o interforze, nonché presso le università o all’estero;
d) assenza ingiustificata dal servizio, ai sensi dell’articolo l, comma 6, del decreto legge 21 settembre 2021 , n. 127 ;
e) sospensione dal diritto di svolgere I’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172. 6. La misura del compenso base di cui all’articolo I è maggiorata del:
a) 40 per cento per il personale percettore dell’indennita supplementare di comando di cui all’articolo l0 della legge 23 mazo 1983, n. 78;
b) 70 per cento per il personale che ricopre un incarico:
l) tabellare superiore al grado rivestito;
2) di comando ma non è percettore della relativa indennità di cui all’articolo l0 della legge 23 marzo 1983. n. 78-

7. Le misure lorde del compenso di cui all’articolo l, maggiorate secondo le percentuali di cui al comma 6, sono riportate nella Tabella B allegata al presente decreto e di esso costituente parte integrante.

Articolo 3
(Disposizioni finanziarie e finali)

1.Per il corrente esercizio finanziario, agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo l, pari a complessivi euro 6.048.454,06, si provvede:

a) quanto a euro 5.176.154,68, mediante l’utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1826-bis, commi 3 e 4, del Codice, ripartiti sui pertinenti capitoli di “cedolino unico” dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;
b) quanto a euro 872.299,38, mediante I’utilizzo dei residui, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale l4 gennaio 2022, ripartiti sui pertinenti capitoli di “cedolino unico” dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difes4 per euro 561.792, e sullo Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per euro 310.507,38.
2. Eventuali risorse residue sono destinate in via prioritaria a finanziare esigenze relative ad annualità future.
3. Il decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data l’agosto 2019, richiamato in premess4 è abrogato. I[ presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

DECRETO CARABINIERI

DECRETO FFAA

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