Nel quadro delle ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 223 del 23 settembre 2022, è stato pubblicato il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che, all’articolo 19, prevede la corresponsione di un’indennità una tantum in favore dei pensionati e di altre categorie di soggetti.
In particolare, i commi da 1 a 7, del citato articolo 19 disciplinano la corresponsione di un’indennità una tantum, pari a 150 euro, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Tali soggetti devono essere in possesso di un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.
Il comma 8 del citato articolo 19 prevede l’erogazione, nel mese di novembre 2022, di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro nei confronti dei lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Il successivo comma 9 prevede che sia riconosciuta un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro nei confronti di coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Il comma 10 del citato articolo 19 riconosce una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro a coloro che, nel corso del 2022, percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola, di competenza del 2021, di cui all’articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il successivo comma 11 riconosce una ulteriore indennità una tantum di 150 euro, a domanda, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) e che siano iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 19. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Il comma 12 del citato articolo 19 prevede altresì che l’INPS eroghi un’indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall’articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Ai sensi del successivo comma 13, l’INPS eroga, a domanda, un’indennità una tantum pari a 150 euro, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e purché abbiano un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Il successivo comma 14 ha previsto, inoltre, che l’indennità una tantum pari a 150 euro sia erogata dall’INPS, a domanda, anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) che nel 2021 hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, purché abbiano un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Il comma 15 del medesimo articolo 19 prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum pari a 150 euro ai soggetti già beneficiari delle indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022.
Il successivo comma 16 prevede, infine, la corresponsione d’ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, di un’indennità una tantum pari a 150 euro, ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L’indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022.
Tanto rappresentato, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative per il riconoscimento delle indennità una tantum in favore dei soggetti sopra indicati.
PARTE I
Indennità una tantum per i pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione (articolo 19, commi da 1 a 7)
1. Trattamenti rientranti nell’ambito di applicazione della misura
Come anticipato, il comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022 prevede che l’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di novembre 2022 in favore dei “soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro”.
1.1 Trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione
Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 1° ottobre 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico.
In entrambi i casi il pagamento in favore dei titolari di assegno ordinario di invalidità sarà eseguito in tempi successivi.
I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di novembre 2022, sono destinatari dell’indennità una tantum di 150 euro secondo le modalità di cui alla Parte III, Sezione I, paragrafo 1, della presente circolare.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
L’indennità una tantum non è, invece, erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall’incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).
Il citato articolo 19, al comma 1, stabilisce che hanno diritto all’indennità una tantum pari a 150 euro anche i titolari di “trattamenti di accompagnamento alla pensione”.
Tra i trattamenti di accompagnamento alla pensione si intendono ricompresi:
– l’APE sociale di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;
– l’APE volontario di cui agli articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni;
– l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni;
– gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26, comma 9, lett. b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
– le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
– l’indennità mensile del contratto di espansione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.
L’indennità una tantum è corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti che hanno decorrenza entro il 1° ottobre 2022, ancorché liquidati successivamente.
1.2 Trattamenti di natura assistenziale
Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che, alla data del 1° novembre 2022, risultino titolari di:
– pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5;
– assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;
– pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali), di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;
– pensione, non riversibile, per sordi, di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
– assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
– pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Per quanto attiene alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale, il beneficio in trattazione è subordinato alla spettanza della prestazione principale. Ne consegue che se viene revocata la prestazione con effetto retroattivo, sarà recuperato anche il beneficio in argomento.
2. Requisiti
2.1 Requisito della residenza in Italia
L’indennità viene corrisposta esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° novembre 2022.
2.2 Requisiti reddituali
Il menzionato comma 1 dell’articolo 19 prevede quale condizione per il riconoscimento dell’indennità l’avere un “reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro”.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Come indicato dal citato comma 1, il limite di reddito personale per l’anno 2021 è pari a 20.000 euro e non è prevista alcuna clausola di salvaguardia.
Per l’individuazione del reddito del 2021 da utilizzare per l’erogazione in via provvisoria dell’indennità in esame, sono presi in considerazione i seguenti redditi ove disponibili:
- redditi da Certificazioni Uniche 2022 emesse dall’Istituto;
- redditi da flussi UniEmens;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all’iscrizione in Gestione separata;
- redditi dichiarati dai pensionati per l’anno 2021 noti all’Istituto ai fini delle verifiche del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento;
- per gli assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione separata (aventi categoria: 027, 028, 127, 128), è stato considerato l’importo lordo da assoggettare a tassazione separata derivante dai trattamenti stessi.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 19: “L’indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è sottoposta a successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili”.
La suddetta verifica sarà effettuata dall’Istituto mediante la fornitura delle informazioni reddituali che saranno rese disponibili da Agenzia delle Entrate relative al periodo d’imposta 2021, al fine di assicurare la sussistenza dei requisiti e la spettanza delle indennità.
3. Ulteriori disposizioni
Il comma 3 del citato articolo 19 prevede che l’indennità una tantum per pensionati non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Pertanto, l’indennità in esame non assume rilevanza ai predetti fini.
Il successivo comma 6 prevede che: “L’indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa”.
Il comma 19 del medesimo articolo stabilisce altresì che: “Le prestazioni di cui al presente articolo e all’articolo 18 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto, avente diritto, una sola volta”.
Ne consegue che, anche qualora il soggetto abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio di cui al comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022 oppure abbia diritto all’indennità una tantum sia ai sensi dell’articolo 18 che ai sensi di uno o più commi dell’articolo 19 in esame, potrà beneficiare dell’indennità una sola volta.
In particolare, nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio è corrisposto d’ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha altresì precisato che l’indennità di cui all’articolo 19, commi da 1 a 7, è incompatibile con l’incremento di 150 euro per i lavoratori autonomi previsto dall’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022.
4. Modalità di erogazione
Il comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022 prevede che l’indennità una tantum di 150 euro sia riconosciuta d’ufficio nel corso del mese di novembre 2022.
L’Istituto provvede automaticamente all’erogazione del beneficio senza necessità che i soggetti destinatari della norma debbano presentare alcuna istanza.
4.1 Titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione
L’importo a titolo di indennità una tantum è accreditato unitamente alla rata della mensilità di novembre 2022 con la specifica descrizione “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”.
Al fine di consentire alle competenti Strutture territoriali dell’Istituto di riscontrare il pagamento dell’indennità a favore dei titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione l’Istituto metterà a disposizione un applicativo che, mediante l’inserimento del codice fiscale dell’interessato, verificherà l’erogazione o i motivi dell’esclusione.
4.1.1 Casi di titolarità di più trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione a carico di enti diversi. Criterio di individuazione dell’Ente previdenziale competente al pagamento
4.1.1.1 Titolarità di trattamenti INPS e di altri Enti previdenziali
In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall’INPS e dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni (c.d. Casse previdenziali privatizzate), e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Enti previdenziali per i professionisti iscritti ad albi o elenchi privi di un ente previdenziale di categoria), il pagamento è effettuato sulla pensione erogata dall’INPS.
4.1.1.2 Titolarità di trattamenti non gestiti dall’INPS
L’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 144/2022 prevede che “qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione”.
L’Istituto, avvalendosi dei dati presenti nel Casellario centrale dei pensionati, individuerà i potenziali beneficiari titolari di trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS e ne darà comunicazione agli Enti tenuti al pagamento.
In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS, l’Ente tenuto al pagamento è quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale.
Per espressa previsione dell’articolo 19, comma 5, infatti, l’accertamento dei requisiti reddituali compete all’Ente erogatore.
L’Istituto predisporrà una procedura dedicata che consentirà di rendicontare le somme erogate dagli Enti diversi dall’INPS.
4.1.2 Comunicazione ai pensionati
I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell’indennità una tantum, verranno informati dell’erogazione mediante:
a) nota sul cedolino;
b) invio di SMS e/o e-mail qualora negli archivi dell’Istituto siano presenti i relativi contatti;
c) notifica nella sezione “MY INPS” del pensionato;
d) notifica mediante App “IO”.
4.1.3 Verifica esito elaborazione
Nella sezione personale “MY INPS” è a disposizione del cittadino un’apposita funzione, denominata “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”, che consente di visualizzare l’esito dell’elaborazione centralizzata, specificando in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di novembre 2022 le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o da integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l’indennità una tantum di cui al comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022. La medesima funzione “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022” è consultabile da parte delle Strutture territoriali dell’INPS.
4.1.4 Rinuncia all’indennità una tantum
Ove il soggetto, invece, riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell’anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare, in via telematica, con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.
4.2 Titolari di trattamenti di natura assistenziale
Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale, rientranti nell’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022, l’importo a titolo di indennità una tantum è accreditato unitamente alla rata della mensilità di novembre 2022 con la specifica descrizione “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”.
4.2.1 Titolari di pensione sociale o assegno sociale
L’indennità di cui all’articolo 19, comma 1, decreto-legge n. 144/2022 è riconosciuta a coloro che sono titolari di pensione sociale o assegno sociale con decorrenza entro il 1° ottobre 2022.
L’indennità una tantum è corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti che hanno decorrenza entro il 1° ottobre 2022, ancorché liquidati successivamente.
Per il riconoscimento del beneficio deve essere verificato il reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, come specificato al precedente paragrafo 2.2.
4.2.2 Modalità di pagamento
L’indennità una tantum, pari a 150 euro, è corrisposta d’ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata della mensilità della prestazione assistenziale in godimento. Il pagamento dell’indennità riporta la specifica descrizione “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”.
L’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali e non deve essere computata nella verifica del limite reddituale per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale.
5. Indennità una tantum non dovuta. Recupero indebito
Il comma 5 dell’articolo 19 in esame prevede che: “L’Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali”.
A tale riguardo, nel fare riserva di più dettagliate istruzioni, si precisa che l’INPS provvede all’erogazione di dette indennità una tantum in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche.
Si precisa, in proposito, che l’eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare non soltanto il caso in cui, dopo la prevista verifica, il soggetto risulti avere percepito nel 2021 un reddito superiore a 20.000 euro, ma anche l’ipotesi in cui il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell’indennità una tantum sia revocato o, comunque, tutte le circostanze in cui si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale.
In tali circostanze il recupero verrà effettuato secondo i criteri e le modalità di cui alla determinazione presidenziale n. 123/2017 e alla circolare n. 47/2018.
PARTE II
Indennità una tantum per lavoratori domestici e nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza (articolo 19, commi 8 e 16)
1. Lavoratori domestici
Il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legge n. 144/2022 prevede l’erogazione, nel mese di novembre 2022, di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro nei confronti dei lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, a condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore del predetto decreto-legge).
L’indennità è erogata d’ufficiodall’INPS ai succitati soggetti assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall’INPS, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 144/2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.
Il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche in contanti presso lo sportello delle Poste in base a quanto a suo tempo indicato ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui al richiamato decreto-legge n. 50/2022.
In caso di variazione di ufficio pagatore, si invita a darne tempestiva comunicazione all’Istituto.
La comunicazione potrà essere effettuata accedendo al medesimo sistema utilizzato per la presentazione della domanda ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui al richiamato decreto-legge n. 50/2022 (cfr. la circolare n. 73/2022).
2. Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza
Il comma 16 del menzionato articolo 19 ha previsto che ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc), di cui al decreto-legge n. 4/2019, è corrisposta d’ufficio, nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, una indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 e di cui ai commi da 1 a 15 del medesimo articolo 19.
Pertanto, l’INPS procede al riconoscimento dell’indennità una tantum a favore di tutti i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda.
L’indennità è erogata attraverso la Carta Rdc di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019.
Si precisa, inoltre, che, con riferimento ai sopra riportati punti 1 e 2, l’Istituto procederà a effettuare i necessari controlli, anche a campione, al fine di assicurare la sussistenza dei requisiti e la spettanza delle indennità erogate.
PARTE III
Indennità una tantum per altre categorie di soggetti (articolo 19, commi da 9 a 15 e da 17 a 19)
L’articolo 19, commi 9, 10 e 12, del decreto-legge n. 144/2022 prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore degli assicurati che percepiscono per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015, a favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all’articolo 32 della legge n. 264/1949, nonché a favore dei lavoratori che sono stati destinatari delle cc.dd. indennità COVID-19 di cui dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) e dall’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis).
I successivi commi 11, 13 e 14 del medesimo articolo 19 riconoscono, a domanda, l’indennità una tantum di importo pari a 150 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori che soddisfano i requisiti di cui ai successivi paragrafi 1, 2 e 3 della Parte III, Sezione II, della presente circolare:
- collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Infine, il comma 15 dell’articolo 19 in esame riconosce un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell’indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022.
Ai sensi del menzionato articolo 19, comma 19, le indennità di cui agli articoli 18 e 19 del decreto-legge n. 144/2022 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto.
In merito al regime delle incompatibilità si evidenzia che le indennità di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 50/2022 (cfr. la circolare n. 103/2022) – come attuato dal decreto interministeriale 19 agosto 2022 – e quelle di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge, sono tra loro incompatibili, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 6, del citato decreto interministeriale 19 agosto 2022.
Analoga incompatibilità non è, invece, prevista tra l’incremento di 150 euro dell’indennità a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti disposto dall’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022 e le indennità una tantum previste dall’articolo 19, commi da 9 a 15, del medesimo decreto-legge.
In ragione di quanto sopra, le indennità di cui all’articolo 19, commi da 9 a 15, del decreto-legge n. 144/2022, sono compatibili con l’incremento di 150 euro previsto dall’articolo 20 del medesimo decreto-legge a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.
Pertanto, ai lavoratori autonomi e liberi professionisti – qualora ammessi all’indennità di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 50/2022 e in presenza del requisito reddituale di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022 – l’indennità è erogata in unica soluzione nella misura di 350 euro e il pagamento è effettuato prima della erogazione delle indennità di cui all’articolo 19, commi da 9 a 15, del decreto-legge n. 144/2022.
Si precisa altresì che ai sensi dell’articolo 19, comma 17, del decreto-legge n. 144/2022, le indennità una tantum di cui alla Parte III della presente circolare sono erogate dall’Istituto successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens di cui all’articolo 18, comma 5, del medesimo decreto-legge e relative alle retribuzioni di novembre 2022.
Si precisa, inoltre, che l’Istituto procederà a effettuare i necessari controlli, anche a campione, al fine di assicurare la sussistenza dei requisiti e la spettanza delle indennità erogate.
Infine, si fa presente che l’indennità una tantum di 150 euro di cui alle seguenti Sezioni I e II è erogata secondo quanto indicato al paragrafo 1 (“Calendario dei pagamenti”) della Parte IV della presente circolare.
Sezione I
Indennità una tantum erogate d’ufficio dall’INPS
1. Indennità una tantum a favore dei titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità
L’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022 prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei soggetti che nel mese di novembre 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015.
La medesima indennità una tantum,su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuta anche in favore dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga e di indennità di importo pari alla mobilità, considerata l’identità di ratio delle prestazioni e le esigenze di sostegno al reddito sottese all’articolo 19 in commento.
L’unica condizione di accesso all’indennità una tantum è, pertanto, la titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle richiamate prestazioni a sostegno del reddito.
Si precisa che l’indennità una tantum in argomento non è, invece, riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015 e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di novembre 2022.
Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.
Detta ulteriore indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per la stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
2. Indennità una tantum a favore dei beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021
Il comma 10 dell’articolo 19 in esame prevede il riconoscimento da parte dell’INPS di una indennità una tantum pari a 150 euro in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di cui all’articolo 32 della legge n. 264/1949, di competenza del 2021.
Il beneficio in argomento si aggiunge all’indennità una tantum di importo pari a 200 euro di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 50/2022.
Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione agricola.
Detta indennità una tantum in favore dei percettori di indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e per la stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
3. Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità COVID-19 di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021
L’articolo 19 in commento, al comma 12, prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021, e dall’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021.
Il beneficio in argomento si aggiunge all’indennità una tantum di importo pari a 200 euro di cui all’articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 50/2022.
In ragione di quanto sopra, l’indennità una tantum di importo pari a 150 euro è riconosciuta ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito riportate, qualora siano stati beneficiari delle indennità di cui ai menzionati decreti-legge:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Per la fruizione del beneficio in argomento non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento delle suddette indennità COVID-19 già riconosciute.
Detta indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e per la stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
4. Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio
L’articolo 19, comma 15, del decreto-legge n. 144/2022 prevede il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei beneficiari delle indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022.
In ragione di quanto sopra, ai lavoratori autonomi occasionali e ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che hanno presentato domanda per l’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, di cui all’articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022, e che sono stati ammessi alla fruizione della stessa, è riconosciuta, in aggiunta, un’ulteriore indennità una tantum di importo pari a 150 euro, senza presentazione di un’ulteriore domanda.
Si precisa che per l’accesso all’indennità una tantum di cui al richiamato articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022, i lavoratori interessati appartenenti alle richiamate categorie devono soddisfare i requisiti legislativamente previsti, come illustrati dall’INPS nella Parte III, Sezione II, paragrafi 4 e 5, della circolare n. 73/2022.
Detta indennità una tantum di importo pari a 150 euro non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 e per la stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
Sezione II
Indennità una tantum erogate a domanda dall’INPS
1. Indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi e dei dottorandi e assegnisti di ricerca
L’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 144/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, nonché a favore dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in esame, il citato comma 11 dell’articolo 19 prevede che le richiamate categorie di lavoratori devono avere un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del decreto-legge n. 50/022), e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Inoltre, la citata disposizione prevede, quali requisiti di accesso all’indennità in commento, che i potenziali beneficiari non siano titolari – alla medesima data del 18 maggio 2022 – dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 144/2022.
In particolare, i lavoratori interessati non devono essere titolari di uno dei trattamenti individuati nella Parte I, paragrafo 1, della presente circolare.
Infine, l’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 144/2022, prevede che l’indennità una tantum di importo pari a 150 euro è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione/dottorato/assegno di ricerca non superiore a 20.000 euro.
L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS – da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 4 della presente Sezione II – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
2. Indennità una tantum a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
L’articolo 19, comma 13, del decreto-legge n. 144/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81/2015. In tale platea di lavoratori sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinatodel settore agricolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81/2015. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.
Per il riconoscimento dell’indennità in esame la norma prevede che le richiamate categorie di lavoratori devono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro.
L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS – da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 4 della presente Sezione II – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
A tale proposito, si rileva che quanto previsto dal menzionato articolo 19, comma 13, relativamente al pagamento diretto da parte dell’INPS su presentazione di apposita domanda, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, bensì solo coloro i quali abbiano avuto nel 2021 i requisiti sopra illustrati e recati dal comma 13 in commento.
Conseguentemente, con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro devono, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli) e intermittenti, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui al comma 13 dell’articolo 19, laddove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 (cfr. la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022).
Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.
3. Indennità una tantum a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
Il medesimo articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022, al comma 14, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità la disposizione sopra richiamata prevede che detti lavoratori, nell’anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 20.000 euro.
L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS – da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 4 della presente Sezione II – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
Anche per tale categoria di lavoratori, analogamente a quanto illustrato nel precedente paragrafo per i lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti, il pagamento diretto da parte dell’INPS non riguarda la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), bensì solo coloro che, nel 2021, soddisfino i requisiti prescritti dal comma 14 in commento.
Conseguentemente, con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro devono, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui al comma 14 dell’articolo 19, laddove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 (cfr. la circolare n. 116/2022).
Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, anche in questo caso, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.
4. Presentazione della domanda
Come già precisato ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 della Sezione I della presente Parte III, l’indennità una tantum di importo pari a 150 euro è erogata d’ufficio dall’Istituto ai soggetti titolari, nel mese di novembre 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità, nonché a favore dei lavoratori che hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola in competenza anno 2021, a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19 di cui al decreto-legge n. 41/2021 e al decreto-legge n. 73/2021, nonché a favore dei lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro di cui all’articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022.
I suddetti lavoratori, pertanto, non devono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità una tantum in commento, ma la stessa è erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è effettuato il pagamento delle prestazioni di NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola, indennità COVID-19 e indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022.
Per quanto concerne, invece, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità una tantum di cui all’articolo 19, commi 11, 13 e 14, del decreto-legge n. 144/2022, al fine dell’accesso all’indennità una tantum prevista per la categoria di appartenenza, i medesimi devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.
La domanda per l’accesso a tali indennità, come individuate ai paragrafi 1, 2 e 3 della Sezione II della presente Parte III, può essere presentata dai lavoratori interessati fino al 31 gennaio 2023.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle dettagliate nella presente circolare.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti:
• SPID almeno di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità di cui alla Parte III della presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
È possibile altresì presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
5. Finanziamento
L’articolo 19, comma 21, del decreto-legge n. 144/2022 prevede che agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16 del medesimo articolo 19 – valutati in 256,5 milioni di euro per l’anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l’anno 2023 – si provvede ai sensi dell’articolo 43 dello stesso decreto-legge.
6. Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui all’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022, l’interessato può proporre azione giudiziaria.
Parte IV
Pagamenti e istruzioni contabili
1. Calendario dei pagamenti
Il calendario dei pagamenti delle indennità in parola è il seguente:
- ai sensi dell’articolo 19, commi da 1 a 7, del decreto-legge n. 144/2022, per i titolari di uno o più trattamenti pensionisticia carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avviene unitamente alla rata di pensione di novembre 2022; come già evidenziato, si ribadisce che, qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
- ai sensi dell’articolo 19, comma 8, del decreto-legge in argomento, per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avviene d’ufficio nel mese di novembre 2022;
- ai sensi dell’articolo 19, comma 17, del decreto-legge in commento, per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 e per i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e 16,del decreto-legge n. 50/2022, il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto-legge n. 144/2022, relative alle retribuzioni di novembre 2022;
- ai sensi dell’articolo 19, comma 17, del decreto-legge in argomento, per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi 11, 13 e 14 dell’articolo 19 del decreto-legge in argomento, il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di febbraio 2023;
- ai sensi dell’articolo 19, comma 16, del decreto-legge in argomento, per i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avviene a novembre 2022, successivamente all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.
2. Istruzioni contabili
Gli oneri per le indennità una tantum di importo pari a 150 euro, previste dall’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022, a carico dello Stato, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione oneri vari (GAZ).
L’indennità a favore dei titolari di trattamenti pensionistici, assegni sociali, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti e trattamenti di accompagnamento alla pensione, di cui all’articolo 19, comma 1, della norma in argomento, è posta in pagamento direttamente ai beneficiari, tramite la procedura di pagamento delle pensioni, e contabilizzate al seguente conto di nuova istituzione:
GAZ30251 – per rilevare l’indennità una tantum (150 euro) corrisposta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione – articolo 19, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
Il debito nei confronti dei beneficiari andrà rilevato al conto già in uso GAZ10151, che sarà adeguato nella denominazione.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio in uso “3283” che sarà ridenominato.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituisce il seguente conto:
GAZ24251 – Entrate varie – recupero e/o reintroito dell’indennità una tantum (150 euro) corrisposta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione – articolo 19, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio già esistente “1216”, opportunamente ridenominato.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire saranno imputati al conto esistente GAZ00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio “1216”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Per rilevare contabilmente le indennità una tantum erogate a favore dei lavoratori individuati dall’articolo 19, commi da 8 a 16, del decreto-legge n. 144/2022, si istituiscono i seguenti conti:
GAZ30252 – per rilevare l’indennità una tantum (150 euro) corrisposta alle varie categorie di lavoratori – articolo 19, commi da 8 a 15, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
GAZ30253 – per rilevare l’indennità una tantum (150 euro) corrisposta ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 19, comma 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
Il debito nei confronti dei beneficiari delle indennità previste dall’articolo 19, commi da 8 a 16, andrà rilevato al conto esistente GAZ10152, che sarà opportunamente ridenominato.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio già in uso “3284”, che sarà opportunamente ridenominato.
Le procedure gestionali consentiranno la riemissione in pagamento delle somme riaccreditate, perché non riscosse dai beneficiari, contraddistinte dal medesimo codice bilancio “3284”, attribuendo gli importi al conto già esistente GPA10144.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituiscono i seguenti conti:
GAZ24252 – Entrate varie – recupero e/o rentroito dell’indennità una tantum (150 euro) corrisposta a varie categorie di lavoratori – articolo 19, commi da 8 a 15, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
GAZ24253 – Entrate varie – recupero e/o rentroito dell’indennità una tantum (150 euro) corrisposta ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 19, comma 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio in uso “1217”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire saranno imputati al conto esistente GAZ00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio “1217”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).