Indennità di aerosoccorritore soppressa – Corte dei conti dice No – Il Tar bacchetta l’Amministrazione

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8987 del 2017, proposto da:
Omissis , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Mastragostino, Maria Chiara Lista, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Giuffré in Roma, via dei Gracchi, 39;

contro

Ministero della Difesa Dg Previdenza e Leva, Ministero della Difesa Dgpm Aeronautica non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

della determinazione di cui alla nota del Capo della Divisione della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, 1° Reparto, 2° Divisione, Col. Com. Omissis, posizione n. 90817/1/A dell’8 giugno 2017, in riscontro alla richiesta di informazioni e documenti;

nonché avverso il silenzio sulla istanza di accesso del in data 5 luglio 2017;

e per la conseguente esibizione/produzione degli atti in essa istanza indicati.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Maresciallo di 1° Classe Gov. Aerosoccorritore, speciale, è stato impiegato presso Reparti di soccorso aereo dell’Aeronautica Militare (CENTRI SAR).

In relazione alla indicata specializzazione veniva corrisposta una speciale indennità di aerosoccorso.

Successivamente la p.a., avendo adottato un diverso assetto organizzativo, ha soppresso la indicata indennità.

Avverso tale determinazioni numerosi militari hanno proposto ricorso giurisdizionale ed i diversi giudici amministrativi aditi hanno annullato i provvedimenti di soppressione della indennità.

Anche al ricorrente, in sede di revocazione, veniva riconosciuta il diritto alla indicata indennità.

In seguito il predetto ha avanzato alla Corte dei Conti, ricorso per il riconoscimento, anche ai fini pensionistici, di tale indennità.

La Corte dei Conti, sia in primo grado, che in appello, ha respinto il gravame.

Il ricorrente, quindi, al fine di tutelare la propria situazione soggettiva, ha avanzato, tramite il difensore, all’attuale resistente, una istanza, trasmessa via pec, con la quale chiedeva la copia: “ del provvedimento che riconosce l’indennità di aerosoccorso, la detrazione fiscale del 50% relativa all’indennità di volo”; chiedeva, inoltre, “se nel provvedimento relativo all’indennità ordinaria di imbarco-controllo spazio aereo e operativa fosse inserita la medesima detrazione fiscale”, e da ultimo chiedeva “quale fosse la disciplina specifica per la liquidazione, durante il servizio, delle indennità cosiddette ordinarie “.

L’amministrazione, in data 8 maggio 2017, respingeva la richiesta per mancanza di delega.

Il ricorrente, pertanto, provvedeva ad inoltrare, in data 5 luglio 2017, una nuova istanza, con la quale ribadiva e reiterava i contenuti della precedente pec, a cui aggiungeva la richiesta di conoscere : “ la disciplina specifica per la liquidazione durante il servizio delle indennità cosiddette ordinarie come sentenziato dalla Corte dei Conti”.

Alla predetta istanza la p.a. non ha dato riscontro nei termini di legge.

Conseguentemente il ricorrente ha reagito con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio.

L’amministrazione si è costituita solo formalmente senza ulteriormente precisare o chiarire i termini della questione sottoposta dal ricorrente.

In prossimità della camera di consiglio la parte ricorrente ha illustrato il ricorso con memoria.

Alla camera di consiglio del giorno10 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

L’azione attivata dal ricorrente e configurata nei termini di cui all’art. 22 della L. 241/1990, quale accesso a documenti amministrativi, invero deve essere esattamente qualificata e conseguentemente convertita, sussistendone i presupposti di forma, in azione afferente all’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla istanza ritualmente avanzata dal ricorrente nei termini e con le modalità di cui all’art. 31 cpa.

Infatti, dalla disamina della istanza avanzata dal ricorrente, emerge chiaro che lo stesso ha chiesto l’acquisizione, non già di documenti amministrativi, nella definizione fornita dall’art. 22 cit., quanto, piuttosto, dei presupposti normativi della indicata indennità sotto il profilo operativo, fiscale e previdenziale.

Si tratta, all’evidenza, di una richiesta che non attiene ad un contesto documentale vero e proprio, ma riguarda una evenienza conoscitiva dell’intero impianto giuridico della indennità di aerosoccorso.

Il presente ricorso, pertanto, attiene alla valutazione del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza del ricorrente del giorno 5 luglio 2017, atteso che, le censure al diniego espresso dalla p.a. il giorno 8 maggio 2017, devono ritenersi assorbite e superate dalla successiva istanza che ha riprodotto, pedissequamente, la precedente richiesta.

Rispetto a tale istanza, come detto, la p.a., è rimasta inerte, omettendo qualsivoglia riscontro nel termine normativamente previsto.

Infatti, i termini per la conclusione di un procedimento previsti per l’Ordinamento militare dagli artt. 1038 del DPR 90 del 2010 non riguardano la particolare evenienza conoscitiva avanzata dal ricorrente, così che tale ipotesi ricade nella generale previsione di cui all’art. 2 della L. 241/1990.

Ciò detto, la questione che il Collegio deve preliminarmente esaminare riguarda l’esistenza di un obbligo della p.a. di riscontrare una tale istanza.

La valutazione circa l’obbligo di provvedere deve essere compiuta, non già in astratto, ma in concreto in relazione alla domanda, quale veicolo per la realizzazione di interessi della parte.

Il ricorrente ha precisato che tali notizie assumono una valenza strumentale per la tutela della sua situazione soggettiva nel contesto ordinamentale, così legittimando la richiesta.

Ciò detto, il presupposto indefettibile dell’obbligo di provvedere, deve trovare riscontro in un mero e proprio obbligo giuridico derivante da legge, regolamento ovvero da uno atto della stessa p.a..

La giurisprudenza ha precisato che, a dette circostanze oggettive, devono aggiungersi i principi informatori dell’azione amministrativa, in particolar modo il principio di imparzialità, legalità, buon andamento ( Cons. St., Sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2468).

Infatti, sul punto il Consiglio di Stato ha più volte precisato che :” …l’obbligo giuridico di provvedere – ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487).

Tale insegnamento può essere declinato anche per le fattispecie, come quella di specie, non tipizzate, ma che ragioni di equità e leale cooperazione tra le parti, impongono il riscontro della istanza, che, prima facie, non si presenti come eccentrica, inopportuna ed estranea alle funzioni istituzionali dell’Ente.

L’indicato orientamento è stato, poi, recepito nel c.d. accesso civico generalizzato di cui al D.lgs n. 33/2013.

Pertanto, il Collegio accoglie il ricorso ed afferma l’obbligo della amministrazione resistente di riscontrare l’istanza del ricorrente.

Conseguentemente va dichiarato illegittimo il silenzio serbato dalla p.a. e ribadito il suo obbligo di provvedere.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie dichiarando illegittimo il silenzio serbato dalla p.a. e ribadito il suo obbligo di riscontrare la istanza avanzata dal ricorrente in data 5 luglio 2017.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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