Se il datore di lavoro commissiona un’indagine interna su un dipendente e la utilizza come base per un licenziamento disciplinare, il lavoratore ha diritto a conoscerne i contenuti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24558 del 4 settembre 2025, confermando la sentenza della Corte d’appello di Salerno e sancendo un principio di trasparenza nelle procedure disciplinari aziendali.
Il caso riguardava una lavoratrice licenziata per giusta causa, accusata di aver abusato dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104/1992 per l’assistenza a un familiare disabile. L’azienda aveva fondato la contestazione su un report investigativo redatto da un’agenzia privata, che avrebbe documentato comportamenti incompatibili con l’uso corretto dei permessi.
Tuttavia, nel corso del procedimento disciplinare, la dipendente non aveva potuto visionare il report né conoscere nel dettaglio gli elementi su cui si basava l’accusa.
La decisione della Cassazione
I giudici di legittimità hanno ritenuto illegittimo il licenziamento, affermando che il datore di lavoro, pur non essendo formalmente obbligato dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) a consegnare tutti i documenti allegati alla contestazione, deve comunque renderli accessibili al lavoratore che ne faccia richiesta.
Negare tale accesso – ha sottolineato la Corte – viola il diritto di difesa, perché impedisce al dipendente di replicare in modo pieno e consapevole alle accuse mosse nei suoi confronti.
La Cassazione ha dunque confermato la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro e ha disposto un risarcimento economico pari a 12 mensilità.
Permessi 104: assistenza anche “indiretta”
La Suprema Corte ha inoltre ricordato un altro principio ormai consolidato: l’assistenza al familiare disabile non implica necessariamente la presenza fisica continuativa accanto al beneficiario.
Le attività “indirette” — come fare la spesa, acquistare medicinali o svolgere incombenze domestiche — rientrano a pieno titolo tra le finalità assistenziali tutelate dalla legge 104/1992.
Pertanto, non possono essere considerate un uso improprio del permesso retribuito.
Le implicazioni per chi controlla
La pronuncia n. 24558/2025 rafforza la necessità, per i datori di lavoro, di garantire trasparenza e accesso agli atti nei procedimenti disciplinari fondati su indagini interne o relazioni investigative.
L’ente può legittimamente servirsi di agenzie o investigatori privati, ma il materiale raccolto deve essere messo a disposizione del dipendente, se richiesto, prima dell’irrogazione della sanzione.
Solo così è possibile assicurare un contraddittorio effettivo e rispettare le garanzie procedimentali previste dallo Statuto dei lavoratori.
In sintesi
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Sentenza: Cassazione, ordinanza n. 24558 del 4 settembre 2025
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Oggetto: licenziamento per presunto abuso dei permessi L. 104/1992
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Decisione: licenziamento nullo, reintegra e 12 mensilità di risarcimento
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Principi ribaditi:
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Il datore deve rendere accessibili al lavoratore i documenti su cui si fonda la contestazione disciplinare.
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L’assistenza al disabile può includere attività indirette e non solo presenza fisica.
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