In ufficio con jeans e sandali estivi aperti. Il Consiglio di Stato concorda sulla punizione del militare

Punito perché si era presentato in ufficio con i  jeans e i  sandali estivi aperti. Inutile il ricorso all’autorità amministrativa. Prima il Tar e poi il consiglio  di Stato hanno confermato la punizione del superiore:  

Non essendovi ragioni di urgenza, l’appellante si sarebbe ben potuto premurare di indossare la propria divisa, dando così l’esempio al sottoposto in grado del rispetto dei doveri d’ufficio, con il comportamento dovuto.

Di seguito  la sentenza integrale del 2 novembre 2020.

Con il ricorso n. -OMISSIS-(proposto al TAR per la Campania, Sede di Napoli), l’appellante – dipendente dell’Arma dei Carabinieri – ha impugnato l’atto di data 8 settembre 2012, con cui il Ministero della difesa ha disposto nei suoi confronti la sanzione disciplinare del ‘rimprovero’, ai sensi dell’art. 1360 del codice dell’ordinamento militare.

2. Il TAR, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha dichiarato irricevibile il ricorso e lo ha anche respinto perché infondato, compensando tra le parti le spese del giudizio.

3. Con l’appello in esame, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.

Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia respinto.

4. L’atto di appello si compone di due motivi.

5. Si può prescindere dall’esame del primo motivo (con cui l’appellante ha censurato la statuizione con cui il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado), poiché va respinto il secondo motivo d’appello, avente per oggetto la statuizione di infondatezza del ricorso di primo grado.

5.1. In punto di fatto, è incontroverso che il giorno -OMISSIS-circa, l’appellante – alla presenza di un collega inferiore di grado e di personale civile – ha ricevuto in caserma un cittadino, presentandosi per porre in essere un atto, indossando abiti civili ‘jeens’ e calzando ‘sandali estivi aperti’.

Tale circostanza è stata posta a base della contestata sanzione disciplinare del ‘rimprovero’.

5.2. Con le deduzioni formulate in primo grado e riproposte in questa sede, l’appellante ha dedotto che la sua condotta si dovrebbe considerare improntata pienamente al senso del dovere, poiché non ha ritardato l’esecuzione di un atto delegato dell’autorità giudiziaria, cioè l’interrogatorio nell’ambito di un procedimento penale di un cittadino, convocato per le ore 18 insieme al suo legale.

Nel descrivere quanto accaduto, l’interessato ha dedotto che ha inteso prontamente svolgere l’atto e di ricevere le parti private.

5.3. Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere la ratio decidendi posta a base della sentenza appellata.

Il TAR ha rilevato come effettivamente sia stata commessa la violazione dell’art. 713 del codice dell’ordinamento militare, il quale al n. 2 ha disposto che ‘il militare … deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono … ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene’ e al n. 3 ha previsto che ‘il militare, investito di un grado, deve essere di esempio nel compimento dei doveri’, nonché dell’art. 721 del medesimo codice, per il quale ‘l’aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua funzione’.

L’atto impugnato in primo grado risulta adeguatamente motivato, poiché ha rilevato come l’appellante avrebbe potuto chiedere ai presenti di attendere all’interno dell’ufficio, per il tempo necessario per indossare la divisa, verosimilmente molto breve in quanto ‘accasermato’, oppure chiedere al superiore di essere autorizzato ad indossare l’abito civile, ‘ove consono’, come consentito dal n. 63 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri.

In effetti, ad avviso del Collegio non è irragionevole e non risulta sproporzionata la valutazione posta a base della irrogata sanzione, ben potendo ritenere l’Arma dei Carabinieri che sia dovuto dai militari un comportamento costantemente ispirato a quanto previsto dagli articoli sopra richiamati.

Non essendovi ragioni di urgenza, l’appellante si sarebbe ben potuto premurare di indossare la propria divisa, dando così l’esempio al sottoposto in grado del rispetto dei doveri d’ufficio, con il comportamento dovuto.

6. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

La condanna al pagamento delle spese del secondo grado segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.


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