In caserma con un distintivo falso . Condannata in tutte e tre le sedi di giudizio

L’acquisto di un distintivo falso in una comune attività commerciale, non elude in alcun modo di non incorrere in sanzioni previste dalla legge, specie se l’uso di quel distintivo può trarre in inganno i cittadini.

La signora  M. A. , dopo essersi recata in una caserma della Guardia di Finanza,  è stata trovata in possesso di distintivo simile a quello in uso alla Guardia di Finanza stessa, detenuto nel portafogli, privo, però, del numero di matricola.

Dopo le azioni di rito da parte dei militari, ne è conseguita una condanna del Tribunale ed in seguito la conferma della condanna da parte della Corte di  Appello. La donna tentato la difesa tramite  ricorso per cassazione .


Secondo la difesa della donna,   il distintivo della Guardia di Finanza era stato acquistato, in buona fede,  presso un comune rivenditore. Se fosse stata consapevole dell’illiceità del
suo possesso, non l’avrebbe certo acquistato e addirittura portato all’interno di una caserma della Guardia di Finanza. La difesa lamentava inoltre la mancata applicazione del diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare gravità del fatto

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Il primo motivo di difesa è manifestamente infondato. Integra, infatti, il reato di cui all’art. 497-ter, comma 1, n. 1, seconda parte, cod.pen. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un contrassegno simile a quelli in uso ai corpi di Polizia, posto che la detta fattispecie incriminatrice sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno ì cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso
all’uso stesso del segno

Di nessun pregio sono, quindi, le deduzioni difensive che negano l’esistenza
dell’elemento soggettivo del reato, invocando la buona fede del ricorrente o l’errore sul
fatto in cui questi sarebbe incorso.


Manifestamente infondate sono le doglianze articolate avverso il diniego della causa dì esclusione della punibilità in ragione della particolare tenuità del fatto.
La Corte territoriale ha desunto la particolare gravità del fatto dalle stesse modalità della condotta della detenzione del falso distintivo della Guardia di Finanza nel portafogli, denotanti ragionevolmente l’intenzione del ricorrente di farne uso: e tanto basta per escludere l’applicazione dell’istituto.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.




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