Illegittima l’esclusione dal concorso del militare sotto procedimento penale

 


Il Tar Lazio interviene in favore di un Appuntato dell’ Arma, processato ed in seguito assolto dalla Sezione I del Tribunale Militare di Napoli.Durante il periodo del procedimento penale,  scaturito in seguito alla denuncia della procura militare  per il presunto furto di pochi euro dal comodino di un superiore gerarchico, venne escluso dal concorso interno per l’amissione al 10° corso annuale (2012-2013) di 210 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri , pur avendo brillantemente superato le prove prescritte dal bando.

 


L’ esclusione venne motivata sur mancanza del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 6 del relativo bando” che menzionava tra i requisiti di partecipazione quello di non essere stati “condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna” e di non essere “in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”.

L’Appuntato, al momento della propria candidatura, non aveva ancora assunto lo stato di imputato ma, per effetto del comma 3 dell’art. 2 – che prescrive che i requisiti di partecipazione debbano essere mantenuti sino alla data di inizio del corso – era escluso dalla graduatoria di merito approvata con decreto n. 109 in data 30 giugno 2012.

In data 20 febbraio 2013, con sentenza n. 7 del 2013, la Sezione I del Tribunale Militare di Napoli assolveva il militare con formula pienamente assolutoria, con decisione confermata dalla Corte d’Appello Militare di Roma all’udienza del 2 ottobre 2013. Il Carabiniere decise allora di adire il Tar Lazio, che in una articolata sentenza ha annullato l’esclusione dal concorso:

“l’esclusione di un candidato, motivata con riferimento alla mera pendenza di un procedimento penale al momento della presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale, adottata prescindendo del tutto dalla valutazione circa l’esito di tale procedimento, quand’esso – come nella specie – sia favorevole al candidato, nel frattempo pure immesso in servizio, si inserisce in un’ottica di rigida applicazione delle norme: ne deriva una lettura formalistica della documentazione, avulsa dal riscontro oggettivo dei fatti, che si risolve, in ultima analisi, in una distorsione dei canoni di legittimità e buon andamento dell’azione amministrativa”.

La sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale Militare di Napoli in data 20 febbraio 2013, successivamente all’adozione del decreto di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale in esame, deve retroagire e far venir meno, ora per allora, ogni impedimento formale dell’interessato, alla partecipazione alla procedura concorsuale, determinando, quindi, l’illegittimità del provvedimento adottato.

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