Il SINAFI scrive ai Ministri sulla mancata convocazione alla concertazione/contrattazione per il contratto di lavoro.

Mancata convocazione alle procedure di concertazione/contrattazione per il rinnovo del contratto di lavoro comparto difesa e sicurezza – triennio 2019/2021, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 120/18.

Illustri Ministri,

come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 120 dell’11 aprile 2018, depositata il 13.6.2018 e pubblicata in G.U. il 20.6.2018, n. 25, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), in quanto prevede(va) che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

La Corte (cfr. punto n. 16), statuiva, fra l’altro, che le associazioni sindacali militari potessero regolarmente costituirsi ed agire, a seguito di determinate procedure amministrative denominate “atti di assenso” che, per la Guardia di Finanza, sono rimesse al Ministro dell’Economia e delle Finanze, da cui il Corpo dipende direttamente.

In ordine ai limiti dell’azione sindacale, la Corte (cfr. punti nn. 17 e 18) enucleava un alveo principale, quale il divieto di sciopero, e altri (ulteriori) ripresi dalla disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militarein attesa dell’intervento del legislatore.

Dalla lettura di sintesi dei punti testé citati, appariva inequivocabile l’intento favorevole della Consulta a introdurre celermente nel panorama del diritto sindacale interno, sulla scorta del diritto europeo e internazionale, delle forme moderne di rappresentanza sindacale delle istanze collettive dei militari, quali appunto le associazioni sindacali costituite democraticamente tra di essi, nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti per tale forma di libertà fondamentale, ancorché temperata ragionevolmente e proporzionalmente, a cagione della particolare professione categoriale.

Ciò emerge, con maggiore imperiosità, nel citato punto n. 18 della sentenza, allorché la Corte, evocando gli impegni discendenti dall’appartenenza dell’Italia all’UE e alla Comunità internazionale (obblighi convenzionali), al pari dei precetti e principi costituzionali, si preoccupa di dotare senza indugio l’ordinamento interno di tali novelle forme associative professionali, conferendo loro immediata concretezza di prerogative, agibilità sindacale, diritti, obblighi e competenze (“[…] per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l’adeguamento agli obblighi convenzionali […]”), ancorché nell’ambito dei limiti interinalmente disposti mediante rinvio parziale alle regole valevoli per i diversi organismi della rappresentanza sindacale, nella misura in cui ciò sia compatibile con l’essenza di un’organizzazione sindacale propriamente detta che, per quanto attiene specificamente a quella connotata dal carattere “militare”, si pone (o dovrebbe legittimamente porsi) su un gradino intermedio – tra quello più alto in assoluto, ossia le OO.SS. rappresentative di categorie di lavoratori “civili”, e quello più basso, le rappresentanze militari – ferme restando le principali prerogative di ogni sindacato, prima fra tutte, quelle della “contrattazione sociale”.

Ad oggi, invece, escludendo tout court financo l’invito alle regolarmente costituite associazioni sindacali militari, non è data loro nemmeno la possibilità di accedere ai tavoli di “concertazione” – come invece declinato fortemente dalla sentenza del Giudice delle leggi, ancorché con le interinali assimilazioni – fintantoché non vengano disciplinate le giuste attribuzioni afferenti “all’essenza e finalità” di ogni associazione sindacale deputata alla contrattazione sociale con efficacia erga omnes, in funzione della cosiddetta misurazione della rappresentatività.

In altri termini, in forza del granitico dictum della Consulta, il Si.Na.Fi. – Sindacato Nazionale Finanzieri rivendica il proprio diritto di essere convocato alle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro appena iniziate (l’incontro preliminare si è tenuto il 27.10.2020) in ordine a una tra le più importanti attività di un’organizzazione sindacale, il contratto di lavoro (i.e. “accordo sindacale e provvedimenti di concertazione”), seppur, al momento, con le stesse prerogative attribuite ai Co.Ce.R.   

A questo proposito, benché in estrema sintesi, vale la pena evidenziare taluni elementi e circostanze, allo stato, che riteniamo utile offrire alle SS.LL. Ill.me:

  • Il quadro normativo europeo e internazionale in subiecta materia e quello giurisprudenziale;
  • La cogenza degli impegni e obblighi discendenti dall’ordinamento europeo e internazionale;
  • Il lungo tempo trascorso dalla pronuncia della Consulta (due anni e mezzo);
  • Il rinvio “parziale e interinale”, relativo ai limiti dell’azione sindacale, alla disciplina degli organismi di rappresentanza militare, finalizzato a colmare il vuoto normativo conseguente all’espunzione dell’art. 1475 co. 2 del D.Lgs. 66/2010 (c.d. Codice dell’Ordinamento Militare) dall’ordinamento interno, così come disposto dalla Consulta;
  • Per converso, il parallelo rimando alle norme che regolano gli organismi di rappresentanza militare, per ciò che pertiene all’azione e alle prerogative delle associazioni sindacali militari, in via di compatibilità; 
  • La “diversità ontologica” degli organismi di rappresentanza militare rispetto alle associazioni sindacali (rimarcata espressamente dalla Consulta);
  • La particolare forza, valore ed efficacia immediata ed erga omnes delle sentenze della Corte Costituzionale e i conseguenti effetti sull’assetto normativo di diretto interesse;
  • L’avvenuto rispetto e conformità alle norme e procedure costitutive e d’azione da parte del Si.Na.Fi. – Sindacato Nazionale Finanzieri.

Ad oggi, nonostante quanto brevemente descritto in narrativa, l’esponente Si.Na.Fi. (al pari delle altre OO.SS. militari legittimamente costituite) non risulta essere stato invitato a partecipare alle procedure di cui all’atto di convocazione/invito, pur essendo a pieno titolo un organismo rappresentativo di interessi legittimi, individuali e collettivi.

Il ridetto atto di convocazione/invito, pertanto, risulta contrario al disposto dell’art. 2, co. 1, lett. A) e B), nella misura in cui non tiene conto di quanto cristallizzato nella sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale, non potendo l’Amministrazione disinteressarsene o addirittura darlo per inesistente nell’ambito della regolamentazione di così importanti fasi attinenti alla condizione salariale e sociale, per ogni lavoratore del comparto interessato.

L’efficacia della pronuncia del Giudice delle leggi, infatti, spiega i suoi effetti anche (e soprattutto) nell’ambito delle procedure de quibus, poiché, ove così non fosse, verrebbero intaccate, fino all’azzeramento, le naturali prerogative attribuite alle organizzazioni sindacali regolarmente costituite, secondo quanto nel tempo disposto con normazione secondaria, ancorché temporaneamente compresse nei limiti indicati dalla stessa Consulta, in attesa che la disciplina in materia venga opportunamente rivisitata e integrata, onde permettere alle predette organizzazioni un’immediata agibilità che rappresenta una interesse pubblico da perseguire al quale ogni Amministrazione interessata deve finalisticamente tendere.

Benché l’invito qui richiamato sia definito impropriamente “preliminare”, in realtà, a parere della scrivente Organizzazione Sindacale, è suscettibile, in concreto, di recare danni irreparabili alle costituite e riconosciute organizzazioni sindacali militari e, di riflesso, a coloro i quali ne fanno parte.

Lo scrivente Si.Na.Fi. si duole, dunque, dell’aprioristica e ingiustificata esclusione – anche in sede di semplice invito necessario ad acquisire informazioni dalla parte pubblica e, di contro, a fornire spunti di riflessione (consultazione) – al tavolo di contrattazione ma anche a quello di mera concertazione, nonostante ne avesse pieno titolo (quantomeno, de iure condito, ai fini della “concertazione”, essendo valevoli interinalmente le regole stabilite per gli organismi di rappresentanza militare, nel caso specifico il Co.Ce.R. – Sezione Guardia di Finanza).

Allo stesso tempo, sotto diversi profili, l’atto di convocazione/invito, a parere della scrivente Organizzazione Sindacale, risulta altresì non essere conforme ai principi costituzionali declinati dagli artt. 2, 3, 39, 97, 98 Cost. e di quelli di matrice europeistica nonché internazionale (ai quali la Carta, negli art. 10 e 117, fa rinvio), non potendo l’Amministrazione pubblica improntare il proprio agere nella delicata materia, dimenticando radicalmente quanto sancito nel dettaglio dalla Corte Costituzionale con efficacia preminente e d’indirizzo rispetto a ogni azione attuativa o provvedimento gerarchicamente subordinato.

Al più, il competente Dipartimento della Funzione Pubblica avrebbe dovuto comunque invitare le OO.SS. militari alle procedure “concertative” (se non addirittura di contrattazione, de iure condendo), essendo le organizzazioni sindacali militari interinalmente equiparate alle diverse rappresentanze militari che, diversamente dalle prime, sono state invitate a partecipare (e vi stanno effettivamente e correttamente partecipando).

Neanche questo accorgimento, però, è stato tenuto in debita considerazione, configurando una lesione manifestamente illogica, priva di fondamento, sproporzionata e irragionevole dei diritti e interessi dell’esponente Si.Na.Fi. e dei propri associati, ai quali non può essere addebitabile alcunché – avendo rispettato appieno quanto direttamente discendente dalla pronuncia della Consulta – e men che meno i nefasti effetti cagionati trasversalmente dai ritardi delle Istituzioni deputate a regolamentare la materia sulla scorta delle indicazioni fornite dalla sentenza 120/2018, posto che, nelle more che ciò avvenga, sono valevoli le norme cui si è fatto cenno poc’anzi.

La scrivente Organizzazione Sindacale, pertanto, chiede alla SS.LL. ill.me di convocare la scrivente al tavolo di confronto o, in subordine, a incontri analoghi dedicati per ricevere dalla parte pubblica tutte le informazioni circa, fra l’altro, le risorse disponibili, la ripartizione delle medesime, la rivalutazione degli istituti fissi e continuativi o variabili della retribuzione, nonché per acquisire proposte e spunti di riflessione e confronto, ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 recante “Attuazione dell’art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.

Trascorsi inutilmente sette (7) giorni dalla ricezione della presente, la scrivente si vedrà costretta a valutare, suo malgrado, il ricorso alle Autorità giurisdizionali competenti per far valere i propri diritti e quelli degli associati chiedendo, inoltre, ove necessario, l’annullamento dell’atto di convocazione/invito emesso e/o la declaratoria di condotta antisindacale della parte pubblica.

Il Segretario Generale

      Eliseo Taverna


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