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Riposo compensativo: il diniego per motivi di per servizio da diritto alla monetizzazione

Il diniego dei riposi compensativi per motivi di servizio deve essere giustificato con apposita compensazione di quelle prestazioni, tramite corrispondenti giornate di riposo, altrimenti le ore vanno monetizzate.  La sentenza, oltre al personale di pubblica sicurezza, potrebbe interessare tutto il mondo militare.

Un maresciallo in forza alla Guardia di Finanza, aveva impugnato il diniego della propria amministrazione circa la fruizione dei recuperi compensativi, riuscendo ad ottenere un decreto ingiuntivo emesso in suo favore per il pagamento di somme a titolo di compensi per lavoro straordinario prestato tra il 2001 ed il 2006 di oltre 400 ore. L’amministrazione si era opposta al provvedimento ed aveva adito il TAR.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, aveva accolto la richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, revocando di fatto il decreto ingiuntivo. Il maresciallo si era quindi rivolto al Consiglio di Stato.

Lo scorso 2 luglio, i giudici hanno analizzato il contenzioso ed hanno annullato la sentenza del T.A.R. di Trieste secondo cui  “ alla luce della normativa nessun diritto alla monetizzazione può derivare dall’effettuazione di prestazioni straordinarie rese oltre i limiti massimi individuali o di categoria, ore che devono essere oggetto esclusivamente di riposo compensativo.⇓

L’Amministrazione opponente – aveva sentenziato il Tar – ha ripetutamente invitato il M.llo. a presentare un piano di recupero delle ore di straordinario. Quindi  a detta dei giudici, l’atteggiamento dell’Amministrazione, assunto nell’ambito della relativa discrezionalità organizzativa, amministrativa e finanziaria, di compensare il lavoro straordinario, qualora debitamente autorizzato, con appositi giorni di riposo piuttosto che in forma monetaria appariva del tutto corretto.

Di tutt’altro parere il Consiglio di Stato, che ha accolto i tre motivi di  appello proposti  dal legale del militare. L’uomo infatti non contestava che le prestazioni di lavoro straordinario fossero state espletate in adempimento di ordini di servizio e previa autorizzazione (“prospetti unificati per la pianificazione dell’orario settimanale dello straordinario e delle indennità” firmati dai superiori gerarchici) , ma contestava che le sue reiterate richieste di fruire del riposo compensativo erano sempre state respinte con provvedimenti formali di rigetto .

A riprova del diniego, vi era la nota del novembre 2006 con cui il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di omissis sosteneva che: “il maresciallo omissis ha presentato le previste domande di recupero ore e che tale procedura non ha trovato attuazione per motivi di servizi, comandato con modelli 93 serie N (ordini di servizio)”), che la prima comunicazione con cui il Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di omissis gli aveva richiesto la presentazione di un piano di riposo compensativo gli era pervenuta soltanto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo  e, comunque, troppo tardi, poiché il termine ultimo per fruire dei riposi compensativi, in virtù della normativa dell’epoca, era il dicembre 2007, il che rendeva impossibile recuperare ben 412 ore, pari a quasi 12 settimane di lavoro continuativo.

Stralcio della sentenza del Consiglio di Stato ⇓ continua




Secondo i giudici il militare ha ragione nel censurare l’argomento con cui il T.A.R. ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo affermando la correttezza del comportamento dell’amministrazione.

Se è vero che l’interessato non poteva volontariamente optare per la monetizzazione delle prestazioni rese, sulla base di preventiva autorizzazione, oltre l’orario di servizio ed in giorni festivi, è anche vero che costituiva preciso dovere dell’amministrazione procedere, se necessario anche d’ufficio, alla compensazione di quelle prestazioni con corrispondenti giornate di riposo.

Questo non è accaduto, alla luce delle evidenze documentali del fatto che, al contrario, l’amministrazione ha reiteratamente respinto le domande di riposo compensativo presentate dall’appellante per risolversi, infine, semplicemente a invitarlo a presentare un piano di recupero, il che, però, non bastava di per sé a liberarla, neppure nel silenzio dell’interessato, dalla sua obbligazione alternativa.

Invero, sia in sede cautelare che in sede di merito, questo Consiglio ha già rilevato come “l’Amministrazione di appartenenza non possa legittimamente contestare la debenza del compenso per le ore di lavoro straordinario prestate dal personale di pubblica sicurezza, in eccedenza ai limiti fissati, se non dimostri che il dipendente abbia potuto effettivamente optare per il corrispondente riposo compensativo, per la fruizione del quale è onere dell’Amministrazione stessa – previa verifica dei limiti delle relative disponibilità finanziarie – predisporre la necessaria programmazione dei turni di servizio e le conseguenti iniziative, con l’eventuale attribuzione d’ufficio del riposo medesimo .

Per questa ragione l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo.

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