Correttivi al Riordino: il punto della situazione e le nuove norme, ma il 95 non ha fatto scuola

Reso noto lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate..

I decreti legislativi ( correttivi al riordino del 2017 )  sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione . Il parere non è vincolante e il governo può comunque procedere;



I decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per  l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari , che si pronunciano nel termine di 60  giorni dalla data di trasmissione. Anche in questo caso ol parere non è vincolante e il governo può comunque procedere. In sostanza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

È prevista inoltre una norma di “scorrimento” del termine di delega nel caso in cui il termine previsto per il parere cada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente: in questo caso la scadenza del termine di delega è prorogata di 90 giorni.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.



Probabilmente i decreti legislativi  verranno approvati entro  il termine ultimo del 29 dicembre 2019. 

Il SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI ed il SERVIZIO STUDI Dipartimento Difesa, ieri hanno reso note le modifiche apportate dalle commissioni competenti ai  correttivi messi in circolazione alcune settimane fa. Di seguito gli avanzameneit per tutti i ruoli.

Piccola riflessione sulle norme degli avanzamenti del Ruolo marescialli ( aliquote straordinarie 2017)

Probabilmente chi stila queste norme vive in una realtà parallela. Il fine di  questi correttivi altri non era se non quello di sanare, almeno in modo parziale, le enormi sperequazioni derivate dagli errori legislativi del 95 e del 2017, invece leggendo le ultime novità pare proprio che il problema non esista o che comunque non rappresenti una priorità, anzi, chi  è rimasto indietro pare non abbia affatto finito di scontare una pena del tutto gratuita. 

Malgrado  sia stato previsto un incentivo per tutti gli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 che a decorrere da tale data, percepiranno un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti, per gli appartenenti al ruolo marescialli rimasti ingabbiati negli ultimi due riordini non è stato previsto alcun incentivo economico. Parliamo di personale che nel migliore dei casi ha 30 anni effettivi di onorata carriera.

Aumentati invece di qualche centinaio di euro i premi una tantum agli apicali di tutti i Ruoli.

250,00€ andranno ai caporalmaggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti;
350,00 ai sergenti maggiori capi scelti con qualifica speciale e corrispondenti;
450,00 ai primi luogotenenti. ( dettagli in allegato)

L’inganno contenuto negli ultimi correttivi

Leggendo le ultime modifiche apportate , abbiamo scoperto che al comma 1 dell’ art.. 2251-ter “Disposizioni transitorie per l’assunzione del grado di luogotenente” è misteriosamente  ricomparso il famigerato art.1056, comma 2, ovvero :

Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull’avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale o il volontario in servizio permanente sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all’avanzamento. E’  giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.(valutazione a scelta) 

L’adozione di tale articolo per gli avanzamenti, di fatto, precluderebbe l’avanzamento per diversi anni alla maggior parte dei promossi con le aliquote straordinarie di gennaio, marzo e luglio 2017, condannandoli ad andare in pensione con il grado da Primo Maresciallo.

Tra l’altro, si fa distinzione tra chi è stato promosso ” a regime” con l’aliquota 2017 e chi è stato promosso con l’aliquota straordinaria 2017. Questi ultimi andranno in avanzamento un anno dopo rispetto ai primi, pur essendo stati promossi tutti con la stessa decorrenza. Una ulteriore e non necessaria discriminazione gratuita ed un ulteriore passo indietro.

In conclusione, se il riordino del 2017 non fosse mai stato partorito, il problema del ristagno nel grado del ruolo marescialli si sarebbe risolto nel giro di  qualche anno. Quasi tutti avrebbero potuto fregiarsi dell’apicale, mentre con gli ultimi correttivi pare proprio che questa possibilità venga ancora una volta preclusa. Di seguito vi proponiamo il testo integrale dei correttivi. Cliccare QUI





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