 5 novembre 2025 1° Lgt in pensione PISTILLO Antonio

Con un precedente articolo, pubblicato il 24 marzo 2022, si segnalava l’esito positivo della giurisprudenza della Corte dei Conti (II Sezione Giurisdizionale di Appello n. 223 depositata il 5/7/2021 e sentenza n. 92/2022 depositata 8/3/2022) in merito ai ricorsi proposti contro l’Inps, che respingeva le domande di riscatto ai fini pensionistici (comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 165/9), significando che non potevano essere accolte qualora il richiedente, alla data di presentazione della domanda, avesse maturato il periodo massimo di maggiorazione pari a 5 anni (circolare n. 118/2018).

Il comma 3, dell’art. 5, del D. Lgs. n. 165/97 prevede che si possano riscattare, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell’onere, i periodi di servizio comunque prestato.

La norma, in sostanza, consente di acquisire, a pagamento, la supervalutazione di un quinto del periodo di servizio utile (riconoscimento di 2,4 mesi su ogni anno effettivo), ai fini del diritto e della misura della pensione, ove il periodo non risulti già oggetto di supervalutazione figurativa (es. servizio operativo o di istituto, servizio di volo, eccetera) che permette:

  • il raggiungimento di un’anzianità contributiva di 18 anni al 31/12/95 per il passaggio al sistema pensionistico retributivo;

  • di incrementare il servizio utile al 31/12/95 del personale nel sistema pensionistico misto, con conseguente incremento delle quote retributive del trattamento (quota “A” e “B”).

Possono esercitare tale facoltà:

  • il personale delle Forze Armate,

  • dell’Arma dei Carabinieri,

  • della Polizia di Stato,

  • della Polizia Penitenziaria

  • e del Corpo operativo dei Vigili del Fuoco.

Per servizio comunque prestato, si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione, anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari, nonché per il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in Servizio Permanente Effettivo (SPE).

Tale facoltà può essere esercitata, inoltre, dal personale volontario in ferma breve o prolungata, non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto di supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 165/1997.

Gli effetti della sentenza n. 8/2025 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti

In questi giorni, in tanti hanno tentato di fare chiarezza sugli effetti della sentenza n. 8/2025 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ma evidentemente non in maniera esaustiva tant’è che si è generata confusione, in particolare nel personale in quiescenza.

La sentenza in parola sconfessa la circolare dell’Inps n. 118/2018, stabilendo che per i riscatti previsti dal D. Lgs. n. 165/97 bisogna fare, esclusivamente, riferimento al verificarsi del presupposto della maggiorazione di servizio oggetto della domanda, a prescindere dalla data della stessa, specificando che l’istanza va a scomputare le maggiorazioni di servizio già maturate, in modo da rispettare il limite massimo di 5 anni

Una tesi che, in tempi non sospetti (già nel 2016/2017 alcune sedi Inps negavano il riscatto in base a una norma interna), è stata rappresentata all’Inps da vari colleghi con istanza in autotutela e successivo ricorso amministrativo a cui l’Inps non ha dato riscontro entro 90 giorni, per cui si intende respinto per il c.d. silenzio rigetto.

Chiarimenti interpretativi

Come accennato in precedenza, la sentenza ha generato molta confusione, pertanto si ritiene che, in primis, vada evidenziato che quando la sentenza sostiene che è sempre possibile fare domanda anche se si è superato il limite dei 5 anni di supervalutazione, si riferisce al fatto che si può acquisire una maggiorazione di servizio in un arco temporale diverso da quello già oggetto di valutazione, ma è chiaro che il presupposto è l’istanza finalizzata al conseguimento di un diritto che però deve essere esercitato entro il termine stabilito dalla legge.

Termini e decadenze

L’articolo 147 del DPR n. 1092/73 stabilisce un termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto, con o senza onere, pena decadenza e specifica che:

  • l’istanza deve essere presentata almeno due anni prima nel caso di cessazione dal servizio per limite di età;

  • entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione in caso di pensionamento anticipato ( Decreto di pensionamento).

Tuttavia, tali termini tassativi sono stati definiti per specifiche tipologie di servizi computabili a domanda espressamente individuate dallo stesso DPR, ma nel tempo altre norme hanno previsto fattispecie diverse di riscatto, in particolare con i decreti legislativi emanati in attuazione di apposita delega conferita dalla legge n. 335/95, tra i quali si inserisce anche il decreto legislativo n. 165/97, che racchiude le principali disposizioni in materia di previdenza del personale del Comparto Difesa e Sicurezza e Pubblico Soccorso.

Il decreto legislativo n. 165/97, come gli altri decreti emessi per l’armonizzazione alla legge n. 335/95, non ha indicato alcun iter procedurale per la presentazione delle relative istanze di riscatto, né ha rinviato a quanto già previsto in merito dal citato art. 147 del DPR n. 1092/73.

In conseguenza di ciò, l’Inpdap, con circolare n. 38 dell’11/06/2004, ha chiarito che tutte le istanze, volte alla valorizzazione di periodi di servizi riscattabili ai sensi dei decreti legislativi di armonizzazione alla legge n. 335/95 o di altre norme diverse dal DPR n. 1092/73, dovevano essere prodotte in attività di servizio ovvero entro 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa di cessazione.

In sintesi

  1. Personale in congedo da più di 90 giorni

    • Non è più possibile avanzare domanda per decadenza del diritto, che andava esercitato in attività di servizio ovvero entro 90 giorni dalla data di pensionamento.

    • Lo stesso vale anche per il personale in ausiliaria, che non è più considerato in servizio.

    • Se, invece, l’istanza prodotta in costanza di servizio è stata respinta ovvero senza riscontro dell’Inps, è possibile proporre ricorso alla Corte dei Conti.

  2. Personale in congedo da meno di 90 giorni

    • È ancora possibile presentare istanza utilizzando i seguenti canali:

      • Online, accedendo all’aerea riservata del sito INPS e utilizzando il servizio “Portale dei Servizi per la gestione della posizione assicurativa”;

      • Contact Center Multicanale, chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164164 (da rete mobile);

      • Patronato o intermediario INPS per la trasmissione telematica della domanda.

  3. Personale in servizio

    • Può far valere il diritto in qualsiasi momento durante l’attività di servizio ovvero entro 90 giorni dal termine del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione.

Determinazione dell’onere e sistema pensionistico

È opportuno sottolineare che la maggiorazione di servizio è riconosciuta previo un onere determinato sulla base delle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Per il personale nel sistema misto, per i periodi antecedenti al 1996 quindi interamente ricadenti nella quota parte retributiva della pensione (quota A e B), il contributo avviene in base al sistema retributivo e l’onere si determina, ai sensi dell’articolo 13 della legge 1338/1962 (c.d. riserva matematica), moltiplicando l’incremento della quota di pensione determinata con il sistema retributivo per determinate tariffe di conversione legate all’età e ai contributi versati ed allegate al D.M. 31/08/2007 (per le domande presentate dal 21/11/2007).

Esempio pratico

1° Lgt che sarà collocato in congedo per limite di età a marzo 2026 (con oltre 41 anni di servizio effettivo) potrebbe avanzare domanda per il riconoscimento di una maggiorazione di servizio di 2 anni e 3 mesi. Per semplificare, si è quantificato il trattamento pensionistico col moltiplicatore.

Il concetto vale anche per il personale che sarà collocato in ausiliaria o in riserva. Invero giova evidenziare che tutto il personale nel sistema misto troverà giovamento dal riscatto, a prescindere dal tipo di trattamento pensionistico (di riserva, col moltiplicatore o di ausiliaria).

Infine, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 150 del DPR n. 1092/73, l’onere può essere versato in unica soluzione oppure mediante ritenute mensili sul trattamento di servizio per un periodo di tempo non superiore a quello riscattato e che la deducibilità prescinde dalla modalità di pagamento.

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