FFAA: Accesso all’istituto dell’ Ausiliaria Istanze entro il 1° marzo 2019 Ecco la Circolare

Cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria, per il 2019, degli Ufficiali e dei Marescialli (e gradi corrispondenti) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare ai sensi degli articoli 2229, commi da 1 a 5 e 2230 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”.


Riportiamo di seguito la Circolare relativa all’accesso all’istituto dell’Ausiliaria per l’anno 2019:

L’articolo 2229 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”, disciplina il collocamento in ausiliaria degli Ufficiali e dei Sottufficiali dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età (c.d. “scivolo”).

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E’ escluso dall’applicazione del citato beneficio il personale appartenente all’Arma dei Carabinieri e al Corpo delle Capitanerie di Porto.
b. Tale facoltà può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di Ufficiali e Marescialli indicato nel successivo articolo 2230 del Decreto Legislativo n. 66/2010 e, comunque, nel limite delle risorse disponibili nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui ai precedenti articoli 582 e 583.
c. Con Decreto Ministeriale del 9 ottobre 2018 è stato fissato in 55 Ufficiali e 297 Marescialli il contingente di personale da collocare in ausiliaria nel corso del 2019, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2229, comma 2 del citato Decreto Legislativo n. 66/2010.

2. DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER IL 2019
a. Ciò premesso, per quanto concerne i principi a carattere generale inerenti all’istituto in oggetto, il personale avente titolo a produrre domanda di collocamento anticipato in ausiliaria, nonché le modalità di presentazione e di definizione delle istanze stesse, si rinvia alle disposizioni impartite con la circolare a seguito a. (paragrafi 1, 2 e 3), tenendo presenti le modifiche e le integrazioni di cui ai paragrafi successivi, con l’avvertenza che le indicazioni temporali relative al 2009, in essa riportate, devono essere riferite al 2019.

Alla luce delle disposizioni diramate con la circolare a seguito b. di concerto con la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva e Nazionale della Previdenza Sociale in materia pensionistica, nel 2019 potranno essere collocati in ausiliaria solo gli Ufficiali e i Marescialli che si trovino in una delle due seguenti
situazioni personali, ovvero che abbiano:
– alla data del 31 dicembre 2018, 35 anni di anzianità contributiva e un’età di almeno 57 anni e 7 mesi (adeguamento agli incrementi della speranza di vita);
– alla data del 30 settembre 2018, 40 anni e 7 mesi (adeguamento agli incrementi della speranza di vita) di anzianità contributiva, in considerazione del fatto che l’accesso al trattamento pensionistico subisce in questo caso, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di 3 mesi.

b. Per la definizione delle istanze dei militari che non risultino in possesso dei richiamati requisiti alle date suddette, si rinvia al successivo para 4., sottopara b.
c. Si rammenta che la facoltà di presentare la domanda tesa a ottenere il beneficio in questione è preclusa:

– ai militari che siano stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare in modo parziale, i quali, in virtù dell’emissione di tale giudizio, non sono idonei alla categoria dell’ausiliaria;

– agli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, destinatari, specificamente, del disposto di cui all’articolo 909, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 66/2010.
I Comandi/Enti di appartenenza dei detti militari, pertanto, non dovranno dare seguito a istanze di collocamento in ausiliaria avanzate, eventualmente, da tale personale.

3. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
a. Gli Ufficiali e i Marescialli interessati potranno produrre, entro il 1° marzo 2019, al Comando/Ente di appartenenza, istanza, redatta in conformità al modello in Allegato “B” alla presente circolare, intesa a ottenere la cessazione dal servizio e il collocamento in ausiliaria, indicando come data preferibile per il congedamento un giorno compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2019. Tale data:
– dovrà risultare posteriore di almeno un anno a quella di maturazione dei requisiti per l’accesso al collocamento in congedo con diritto al trattamento pensionistico nel caso di 35 anni di anzianità contributiva e un’età di almeno 57 anni e 7 mesi, ovvero di un anno e  mesi nel caso di 40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva;
– potrà essere differita, non oltre il 31 dicembre, per comprovate esigenze di servizio.
b. Le domande, non appena assunte a protocollo, dovranno essere trasmesse, con la massima empestività, tramite gli indirizzi di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it e/o ersomil@persomil.difesa.it, alla 4^ Divisione, per gli Ufficiali e alla 5^ Divisione, per i arescialli, tenendo informata la linea gerarchica.
Si segnala, inoltre, la necessità che le suddette domande siano inviate singolarmente evitando trasmissioni cumulative), originando un numero di protocollo per ciascuna istanza  riportando nella relativa comunicazione il seguente oggetto: “SCIVOLO 2019.

Istanza el … (grado, nome e cognome)”.
Alle citate domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
– prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all’accesso al trattamento
pensionistico, redatto dall’Autorità Amministrativa competente e sottoscritto, per presa isione, dall’interessato. Tale prospetto dovrà essere chiuso alla data di maturazione dei equisiti di cui al precedente para 2, sottopara b., comprensivo del servizio effettivo e delle eventuali supervalutazioni; inoltre, in esso dovranno essere indicati anche i periodi di riscatto utili al servizio ma non ancora decretati, tenendo presente che la relativa determinazione dovrà essere poi tempestivamente inoltrata a questa Direzione Generale, la quale, in mancanza di essa, non potrà definire la cessazione dal servizio dell’interessato ove senza il suddetto riscatto non si raggiunga il requisito minimo ai fini della cessazione
stessa. L’acquisizione del prospetto contributivo sopra richiamato è  indispensabile per dimostrare il possesso da parte degli interessati dei requisiti previsti per avere diritto al collocamento in ausiliaria con accesso al trattamento pensionistico.
Per gli appartenenti alla Marina Militare, il citato prospetto dovrà essere preventivamente chiesto dai Comandi/Enti di appartenenza dei militari interessati direttamente alla Direzione di Intendenza della Marina Militare di Roma – IV Reparto trattamento pensionistico. All’avvenuta ricezione di detto documento lo stesso dovrà essere sottoscritto con immediatezza, per presa visione, dall’interessato e trasmesso, appena possibile, alla competente Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare;
– copia aggiornata dello stato di servizio (per gli Ufficiali) o del foglio matricolare (per i Sottufficiali); per il personale della Marina detto documento verrà acquisito d’ufficio;
– attestazione del Comando/Ente di appartenenza, utilizzando il modello in Allegato “C”, dalla quale si evince che l’interessato non ha pendenti procedimenti per la definizione di istanze di aggravamento di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Nel caso siano in corso procedimenti di aggravamento di infermità, i Comandi dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite nella circolare n. M_D GMIL II 6 1 0599903 del 17 dicembre 2008, para 2., sottopara e. e f..

4. DEFINIZIONE DELLE ISTANZE E REVOCHE
a. Questa Direzione Generale, dopo aver ricevuto le istanze e verificato la completezza della documentazione richiesta, provvederà a redigere apposite liste di priorità (per Ufficiali e Marescialli) di cui al para 3., sottopara a. della circolare n. M_D GMIL II 6 1 0599903 del 17 dicembre 2008, in cui saranno inseriti i nominativi degli Ufficiali e dei Marescialli che abbiano maturato i requisiti  pensionistici di cui al precedente para 2., sottopara b. della presente circolare entro i termini ivi indicati.
Si precisa che la redazione e successiva pubblicazione di tali liste di priorità non costituisce titolo alla cessazione, la quale dovrà essere, comunque, decretata e comunicata al singolo militare a cura di questa Direzione Generale.
b. Le istanze dei militari che non abbiano maturato i prescritti requisiti entro tali date –senza ulteriori comunicazioni– non saranno prese in considerazione e i nominativi dei medesimi nn potranno in nessun caso essere inseriti nelle richiamate liste.
c. Gli Ufficiali e i Marescialli iscritti nelle citate liste hanno facoltà di revocare le istanze di essazione dal servizio e collocamento in ausiliaria, già avanzate, producendo apposita omanda al Comando/Ente di appartenenza, fino al giorno che precede la data di notifica dei elativi provvedimenti di cessazione e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2019, tenendo onto, altresì, delle indicazioni fornite al para 6., sottopara a. del compendio sulle isposizioni in materia di cessazione dal servizio permanente n. M_D GMIL REG20180355678 del 22 giugno 2018 di questa Direzione Generale.


Anche le istanze di revoca ovranno essere inoltrate, con la massima tempestività, tenendo informata la linea gerarchica i Forza Armata, direttamente alle richiamate Divisioni del II Reparto di questa Direzione enerale agli indirizzi di posta elettronica sopra citati.
L’eventuale istanza di revoca:
– dovrà essere presentata, nel termine suindicato, anche da coloro non utilmente collocati ella rispettiva lista di priorità;
– una volta presentata assumerà carattere di definitività e non potrà essere, a sua volta, ggetto di revoca.
d. Il procedimento di revoca del provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, otrà essere avviato, seguendo le disposizioni di cui alla citata circolare M_D GMILREG2018 0355678 del 22 giugno 2018, para 6, sottopara b., in via del tutto eccezionale e omunque entro il 31 ottobre 2019.

5. PROFILI AMMINISTRATIVI
a. Il personale si impegna a restituire eventuali trattamenti stipendiali corrisposti oltre la data di essazione dal servizio permanente, secondo le modalità che verranno comunicate a curamegli Organi preposti alla gestione del trattamento economico della rispettiva Forza Armata.
b. Quanto alla possibilità di optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, per l’incrementomel montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione, ai sensi dell’art. 3,momma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e dell’art. 1865 del Decretomegislativo n. 66/2010, saranno fornite in seguito disposizioni applicative.

6. AVVERTENZE
Si richiama, in via prioritaria, l’attenzione di tutti i Comandi/Enti interessati dalle varie fasi del pocedimento in argomento sulla necessità del celere disbrigo degli adempimenti di competenza, nnché della immediata trasmissione delle istanze di cessazione dal servizio e delle eventuali revoche.

Ciò s’impone al fine della corretta definizione delle liste di priorità e della conseguente evasione delle domande. Si fa presente che, in caso di omissioni e gravi ritardi nell’inoltro delle istanze a questa Direzione Generale, la responsabilità della mancata evasione delle stesse, nonché le eventuali conseguenze di natura giudiziaria e amministrativa in caso di azioni di
rivalsa da parte dei militari non ammessi alla cessazione dal servizio e al collocamento in ausiliaria pur avendone titolo, ricadranno sui Comandi/Enti e Uffici responsabili delle disfunzioni nel disbrigo dell’istruttoria di loro competenza. Per gli allegati , clicca QUI





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