FESI 2020 Guardia di Finanza. La dispensa temporanea (ST6) va inserita nelle presenze per il Fesi.

Di seguito la nota inviata dal S.A.F. – Sindacato Autonomo dei Finanzieri al Comando Generale della Guardia di Finanza per quel che attiene il computo dell’assenza ST6 (dispensa temporanea) ai fini dell’indennità del Fesi. (PRELEVA QUI)  

OGGETTO: Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali – anno 2020 – Circolare n. 172752 del 22.06.2021. Fattispecie dell’art. 9 del D.M. riferita alla dispensa temporanea.

  1. Con la Circolare n. 172752 del 22.06.2021, codesto Comando Generale ha fornito le indicazioni esplicative afferenti allo schema di decreto ministeriale recante i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2020.

Il paragrafo 10 del documento indica la fattispecie di cui all’art. 9 del decreto, il quale prevede le modalità di distribuzione dell’importo di cui all’articolo 11, comma 2, dello stesso schema, secondo distinti coefficienti diversificati in relazione agli anni di servizio utili per la determinazione dei giorni di licenza ordinaria spettanti.

Ai fini del computo dei giorni di presenza in servizio, la Circolare indica di tenere conto:

  • delle effettive giornate di “presenza in servizio”
  • di quelli prestati “a distanza”;
  • di determinate specifiche assenze ivi elencate.
  1. Nel computo sopra richiamato non è menzionata la dispensa temporanea dal servizio (rendicontata con il codice ST6) prevista dal comma 6 dell’art. 87 del Decreto Legge n. 18/2020, la quale è considerata, invece, valida ai fini del raggiungimento della soglia minima dei 215 giorni per l’attribuzione del parametro previsto dall’articolo 9 (paragrafo 10. lettera e).

In sostanza la dispensa temporanea non è contemplata, se non in via residuale, ai fini del computo delle presenze per l’attribuzione del coefficiente applicabile previsto dall’articolo 9 dello schema.

Seppure qualificabile tra le forme di assenza, la dispensa temporanea si ritiene computabile tra i giorni di presenza utile ai fini dell’applicazione del coefficiente.

  1. La norma di riferimento (il comma 6 dell’art. 87 del Decreto Legge n. 18/2020), infatti, aveva previsto la possibilità di applicare la dispensa temporanea dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali, in relazione all’esposizione a rischio di contagio, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza (individuati dalla Circolare n. 0084531/2020 del 24/03/2020 alla discrezione del Comandante di Corpo).

La Relazione Illustrativa al D.L. n. 18/2020 indica che “si tratta di una disposizione volta a consentire, durante la vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, l’impiego flessibile delle risorse umane in ragione delle necessità connesse all’attuale situazione emergenziale. In tal modo, infatti, viene fornita la possibilità di una programmazione di tipo “eccezionale” dei turni di lavoro del personale in questione, consentendo anche dì far fronte ad eventuali situazioni non prevedibili di gravi carenze di organico negli uffici, connesse alla diffusione del contagio. Quanto sopra, viene peraltro conseguito tutelando il personale che svolge compiti operativi per i quali non sì configura la possibilità di operare in “lavoro agile” ed evitando una disparità di trattamento rispetto al personale per il quale l’articolo 84 del D.L. de quo prevede anche l’istituto dell’esonero dal servizio”.

Appare chiaro, quindi, che trattasi di un’assenza di imperio, disposta dal Comandante di Corpo, di “una programmazione di tipo eccezionale dei turni di lavoro del personale” nell’interesse dell’Amministrazione per “far fronte ad eventuali situazioni non prevedibili di gravi carenze di organico negli uffici, connesse alla diffusione del contagio”.

La ratio, specifica la Relazione, è anche nella tutela del personale che svolge compiti prettamente operativi che non è possibile svolgere in modalità di lavoro agile (lavoro a distanza) e quella di evitare una disparità di trattamento.

  1. In base a tali considerazioni è d’interesse il contenuto della disposizione normativa che ha previsto all’ultimo capoverso del comma 6 del citato art. 87: “Tale periodo é equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non e’ computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”

Il periodo di dispensa temporanea è equiperato al servizio prestato ed è rilevante per gli effetti economici e previdenziali e, quindi per il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali[1].

  1. In sostanza, pur avendo natura di assenza, la dispensa temporanea:
  • È equiparata al servizio prestato per espressa previsione all’ultimo capoverso del comma 6 dell’art. 87 del D.L. n. 18/2020;
  • È assimilabile, per evidente analogia, alle assenze imposte dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid 19, al pari dell’assenza prevista dal comma 3 dello stesso art. 87 del D.L. n. 18/2020 (computata nelle presenze utili ai fini della determinazione del coefficiente);
  • Rientra nella previsione dell’art. 53 del Dpr n. 254/ 1999, che disciplina le risorse per l’efficienza dei servizi istituzionali, nella misura in cui individua il loro utilizzo per attribuire compensi finalizzati a fronteggiare particolari situazioni di servizio.

Il mancato computo dell’assenza della dispensa tempranea va a penalizzare, preminentemente, quel personale che è stato impiegato in attività operativa, tra cui i servizi di 117, di controllo dell’applicazione delle misure Covid 19 e di piantone, posto a rotazione in dispensa tempranea dove è stato possibile adottare tale razionalizzazione delle risorse umane, per far fronte alle eventuali carenze di organico.

  1. In considerazione delle contingenze rappresentate, nel ritenere che il presente contributo possa consentire una corretta distribuzione delle risorse del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, si chiede di voler valutare la possibilità di integrare con urgenza lo schema di decreto ministeriale, fornendo al contempo nuove disposizioni atte a  considerare la dispensa temporanea tra i giorni utili ai fini della determinazione del coefficiente previsto dal’art. 9 del citato decreto ministerialie per il F.E.S.I. anno 2020.
  2. Nell’auspicare tempestive direttive in tal senso, porgo cordiali saluti.

 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

     f.to Fabio Perrotta

[1]    La lettura combinata dell’art. 53 del Dpr n. 254/1999, che disciplina le risorse per l’efficienza dei servizi istituzionali, e dell’art. 41 dello stesso decreto che rimanda all’articolo  2,  comma  1, lettera b), del d.lgs n. 195/1995 concerne, infatti, la concertazione del rapporto di impiego che attiene proprio al trattamento economico.

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