La Sezione giurisdizionale per l’Umbria della Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da otto ex appartenenti alla Guardia di Finanza contro l’INPS. Gli ex militari chiedevano la rivalutazione integrale delle loro pensioni, ovvero senza le decurtazioni previste dalle leggi di bilancio tra il 2000 e il 2023. Secondo loro, la limitazione della perequazione automatica per assegni elevati violerebbe principi costituzionali quali ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.
Cosa chiedevano gli ex finanzieri
Nel dettaglio, i ricorrenti contestavano quelle disposizioni normative che applicano una rivalutazione ridotta (o “raffreddata”) sugli importi pensionistici più alti, introdotte in vari anni tramite leggi di bilancio. Essi affermavano che tali misure costituiscono una penalizzazione definitiva, non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di dignità previdenziale.
Secondo il loro ricorso, queste decurtazioni violerebbero:
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il principio di temporaneità delle misure eccezionali (cioè che non dovrebbero perdurare per anni senza una giustificazione sufficiente),
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il principio di adeguatezza delle pensioni (garantire che la pensione mantenga una parte significativa del potere d’acquisto),
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e la proporzionalità (chi ha versato di più o ha contribuito di più non dovrebbe essere penalizzato in modo sproporzionato).
La decisione della Corte dei Conti Umbria
Nella sentenza n. 61/M/2024, la Corte dei Conti dell’Umbria ha rigettato il ricorso, non entrando nel merito delle questioni sollevate su Costituzionalità ma dichiarando l’inammissibilità del ricorso stesso, mentre nella sentenza 80/M/2023 , la Corte aveva evidenziato una riliquidazione pensionistica da parte dell’INPS in favore del ricorrente con conseguente respingimento dell’istanza di rivalutazione da parte dell’INPS, che ha anche recuperato somme erogate in eccesso.
Il contesto normativo: la “ridotta perequazione”
Per capire meglio il nodo della controversia, va ricordato il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni in Italia. Storicamente le pensioni venivano “indicizzate” (adeguate) per tenere conto dell’inflazione, ma negli anni vari interventi legislativi hanno introdotto limiti per gli assegni più elevati.
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Ad esempio, la legge 197/2022 (Legge di Bilancio per il 2023) ha stabilito che la rivalutazione automatica per le pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS non è integrale: le percentuali di rivalutazione decrescono man mano che l’importo dell’assegno aumenta.
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Ci sono leggi anche precedenti: la legge 388/2000 aveva già fissato fasce di rivalutazione differenziate a seconda dell’importo della pensione.
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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 167/2025, ha chiarito che il meccanismo di “raffreddamento” non costituisce un prelievo tributario, ovvero non è una tassa nascosta, ma una misura di politica previdenziale giustificata anche da esigenze finanziarie dello Stato.
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In passato, la Corte Costituzionale aveva già dichiarato compatibile con la Costituzione l’esclusione parziale delle pensioni elevate dalla perequazione integrale, riconoscendo la legittimità di tali limiti.
Le motivazioni della Corte umbra
Secondo la Corte dei Conti dell’Umbria, il ricorso degli ex finanzieri è risultato “troppo generico” riguardo alle questioni da sollevare: mancava una precisa individuazione delle norme da dichiarare incostituzionali o una costruzione argomentativa tali da giustificare l’intervento giudiziario.
In altre parole, la Corte non ha respinto il diritto soggettivo dei ricorrenti a una rivalutazione piena per ragioni esclusivamente sostanziali, ma ha dichiarato che il modo in cui il ricorso era formulato non era sufficientemente adeguato per avviare un giudizio contabile.
Implicazioni e riflessioni
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Precedenti e open-door per altri ricorsi: la sentenza umbra non chiude del tutto la strada a eventuali altri ricorsi su simili tematiche: molte cause riguardanti la perequazione sono ancora in corso, e ci sono già state pronunce su questioni analoghe.
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Pressione politica e sociale: il tema della rivalutazione delle pensioni alto-importo è molto sensibile. Da una parte, vi è la necessità di tutelare il potere d’acquisto dei pensionati; dall’altra, lo Stato deve bilanciare i costi di tali adeguamenti con le esigenze di bilancio.
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Ruolo della Corte Costituzionale: viste le numerose questioni sollevate, è probabile che alcuni ricorsi finiscano davanti alla Consulta. Infatti, altre sezioni della Corte dei Conti, come quella della Toscana, hanno già sollevato questioni di legittimità costituzionale su analoghe disposizioni.
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Strategie legali: gli avvocati che assistono coloro che vogliono contestare i “tagli” alla rivalutazione devono prestare particolare attenzione alla formulazione dei ricorsi: precisione nel dettaglio normativo e un solido impianto argomentativo risultano decisivi, come spiegato nella strategia di ricorsi individuali.
Conclusione
La decisione della Corte dei Conti dell’Umbria rappresenta un momento importante nella diatriba sulle pensioni medio-alte e la loro rivalutazione automatica. Il fatto che il ricorso degli ex finanzieri sia stato respinto per inammissibilità formale – e non su un pronunciamento di merito sul loro diritto alla rivalutazione – lascia aperta la possibilità di ulteriori battaglie legali.
Il caso mette in luce due tensioni profonde:
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La tensione fra stabilità di bilancio e diritti previdenziali: da una parte lo Stato cerca di contenere la spesa pensionistica, dall’altra i pensionati chiedono di non essere penalizzati nel tempo.
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Il ruolo della giurisprudenza contabile e costituzionale: le Corti hanno il compito di bilanciare l’equità previdenziale con la sostenibilità finanziaria, e molte delle questioni sollevate possono avere un impatto su come le politiche pensionistiche verranno gestite nei prossimi anni.