Espulso dopo 18 mesi di corso in Aeronautica per colpa dell’ Esercito – Il Tar accoglie il ricorso





Oggi ai lettori di NSM vogliamo proporre una sentenza dello scorso 19 luglio che riteniamo molto interessante. Il militare in questione  nel dicembre del 2000 venne incorporato come volontario in ferma annuale, presso il 17° Reggimento Artiglieria Contraerei di Rimini. Nel 2001 presentò domanda di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per partecipare al 4° Corso biennale di allievo maresciallo dell’Aeronautica Militare.

Il Comando dell’Ente di appartenenza (Esercito) inviò la domanda, comprensiva della scheda notizie , attestando che il candidato non aveva riportato sanzioni discliplinari . Il Militare venne cosi incorporato presso la Scuola di Caserta per la frequenza del 4° Corso biennale in questione.

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Soltanto 18 mesi dopo, nei quali aveva superato ben ventisei esami, gli venne notificata e disposta l’ esclusione dalla frequenza del corso, perché, “contrariamente a quanto espressamente previsto dall’art.2, lett. b., punto 3) del bando di concorso, nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma breve, ha riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore“.



Il militare, venuto a conoscenza solo nel giugno 2000 del provvedimento disciplinare di 5 giorni di rigore mai notificatogli, propose ricorso gerarchico.Il ricorso venne però dichiarato irricevibile dalla superiore autorità. All’ aspirante Maresciallo non restò quindi che adire il Tar . Il Tribunale Amministrativo accolse la domanda cautelare “in considerazione: del momento in cui è intervenuta l’adozione del gravato provvedimento, dell’avvenuto superamento del termine di conclusione del procedimento e in merito alla scheda notizie predisposta dal Comando di appartenenza del ricorrente”.

 A seguito di ciò, il Ministero della Difesa, riammise al corso l’aspirante Maresciallo “con riserva del giudizio di merito, alla frequenza del corso biennale di formazione e specializzazione per allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare“, intimandogli di presentarsi in data 29.03.2004 presso la Scuola Sottufficiali A.M. di Caserta. In seguito la Divisione Formazione Sottufficiali dell’Aeronautica Militare  l’ 11 ottobre 2004 comunicò all’aspirante Maresciallo di aver , “ultimato l’iter formativo superando con esito favorevole l’esame finale del 5° Corso nel quale era stato inserito a seguito della riammissione“,e ponendolo  in attesa del giudizio di merito da parte del TAR Lazio , lasciandolo di  fatto ” a casa”.

Il attesa della sentenza, il giovane inizio a cercare lavoro, iscrivendosi nelle liste di disoccupazione. Nell’ ottobre 2005 finalmente il  Tar ccolse il ricorso e annullò il  provvedimento di esclusione dalla frequenza del 4° Corso per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare. Nel 2006 , finalmente,l ‘Amministrazione della Difesa comunicò all’aspirante maresciallo di essere stato collocato nella graduatoria finale di merito del corso , nominandolo maresciallo , immettendolo in ruolo con gli appartenenti al  corso allievi marescialli dell’Aeronautica Militare, con decorrenza giuridica 29 ottobre 2003 .

Nel 2008, il  Maresciallo propose un nuovo ricorso al Tar con pretesa di accertamento e declaratoria del proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale (pari agli emolumenti non percepiti, in qualità di Maresciallo dell’A.M., dal 29.10.2003 al 05.06.2006, nonché all’importo dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, o alla somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta) subito a causa dell’illegittimo ritardo nella costituzione del rapporto di lavoro dovuto al poi annullato provvedimento di cui sopra, con il quale era stata disposta la sua esclusione dalla frequenza del  corso. Infatti, malgrado la nomina retroattiva a Maresciallo, con decorrenza giuridica dal 28 ottobre 2003, percepì le relative retribuzioni solo a far data dal 6 giugno 2006.



Il Tar Lazio, lo scorso 19 luglio, con sentenza N. 08161/2018 ha accolto il ricorso in parte, quantificando il danno patrimoniale nel 50% della somma che il ricorrente avrebbe percepito tra il 29 ottobre 2003 ed il 5 giugno 2006, detratto quanto da lui percepito per l’attività professionale svolta in favore del Ministero della Difesa sino al 12 ottobre 2004 (quando fu inviato al proprio domicilio in attesa della sentenza di merito), oltre che nell’integrale importo dovuto per tale periodo a titolo di TFR e di contributi previdenziali ed assicurativi .

Sulla suddetta somma devono essere poi computati, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, sul credito rivalutato anno per anno, secondo i criteri costantemente applicati dalla giurisprudenza (da ultimo Cassazione civile, sez. III, 6 ottobre 2016 n. 19987), dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

 

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