Espulsione da Scuole militari Il Tar : garanzie imprescindibili all’allievo o l’espulsione è nulla





Nella sentenza che vi proponiamo oggi,la  N. 02366/2018, il Tar Lazio giudica la normativa  sugli allievi delle scuole militari , piuttosto scarna. Nel caso di specie, un’ allieva del Liceo Morosini di La Spezia , iscritta alla classe terza del liceo scientifico con profitto e buon inserimento,   a detta della stessa, a causa del possesso delle sue indiscusse doti e qualità, unite autostima e senso critico, fu resa vittima di vessazioni da parte dei Superiori, culminate prima nell’irrogazione di una grave sanzione disciplinare (consegna di rigore di 3 giorni) per mancanza di lieve entità e, successivamente, nella decisione dell’Istituto scolastico di sottoporla in data 1° giugno 2016 a visita medica specialistica presso la sezione discipline neuropsichiatriche dell’ infermeria presidiaria di La Spezia per valutarne il mantenimento dell’idoneità psico-fisica al servizio.

La verifica ha avuto esito negativo in quanto la ricorrente è stata riconosciuta affetta -OMISSIS– PS3 -per cui, sulla base di tale causa di non idoneità al servizio, è stata avanzata la proposta di proscioglimento dalla ferma di cui all’articolo 957 del codice dell’ordinamento militare.



Il procedimento è stato avviato dandone comunicazione in data 21.6.2016 ai familiari della ricorrente, che formulavano le proprie osservazioni, ed ha visto l’intervento di vari soggetti amministrativi interessati (controdeduzioni del Capo di Istituto, relazioni del Responsabile dell’infermeria, considerazioni conclusive del Comandante e Dirigente Scolastico); s’è poi concluso in data 21.7.2016 con il provvedimento impugnato.

Con il predetto provvedimento è stata disposta la dimissione d’autorità della ricorrente, con conseguente rinvio in famiglia e proscioglimento dalla ferma contratta quale Allieva della Scuola Navale “Francesco Morosini”, in quanto ritenuta permanentemente non idonea al servizio, sulla base del giudizio di non idoneità espresso dall’Infermeria Presidiaria di La Spezia del 6.6.2016.

Il Tar Lazio, entrando nel merito della motivazione che ha scaturito l’espulsione dell’ allieva, ritiene fondamentale che per l’instaurazione di un procedimento espulsivo, l’allievo, specie se minore,  debba essere tutelato. Secondo il Tar infatti  la normativa in vigore non detta una disciplina completa di tutti i momenti della vita dell’istituzione scolastica, in particolare non prevede espressamente l’ordine delle competenze dei soggetti chiamati a pronunciarsi sul mantenimento, da parte degli allievi, dei requisiti psico-fisici necessari per la proficua permanenza nelle istituzioni scolastiche militari. Si limita solo a prevedere, per il caso di perdita di tali requisiti, il proscioglimento dalla ferma ed il rinvio in famiglia del minore, che, pertanto, potrà proseguire il percorso formativo presso un istituto scolastico civile.

In mancanza di norme espresse sull’ordine di competenze degli organi chiamati a pronunciarsi sul mantenimento dei requisiti in parola, il Collegio ritiene che, vista la natura, il carattere e le finalità del giudizio medico e considerata la particolare condizione del soggetto che viene ad essere inciso, si debba far riferimento, per individuare l’autorità competente ad esprimere tali valutazioni, alle Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza di cui all’art. 193 COM. Queste, infatti, tra le molteplici attribuzioni, annoverano anche quella di accertare l’idoneità al servizio del militare anche al fine della restituzione del militare all’attività lavorativa da civile.

Anche se tale previsione contempla espressamente, tra i destinatari, esclusivamente i militari in servizio permanente, il Collegio ritiene che essa possa trovare applicazione anche nel caso in cui si debba decidere il proscioglimento di allievo di scuola militare, soggetto solo a ferma temporanea. Ciò in quanto solo la composizione collegiale delle Commissioni e le garanzie procedimentali previste per la procedura di verifica del possesso delle qualità psico-fisiche – che ha carattere contraddittorio e prevede la possibilità di farsi assistere da medico di fiducia – sono capaci di assicurare una giusta protezione dell’interesse dell’allievo coinvolto in un procedimento espulsivo dall’organizzazione scolastica militare; provvedimento che ha ripercussioni gravi anche sul piano personale di un soggetto in età evolutiva. Tali garanzie imprescindibili non sono invece assicurate nella procedura “espeditiva” di valutazione medica che si svolge davanti all’organo monocratico dell’Infermeria sussidiaria, senza la possibilità di assicurare al minore la possibilità di avvalersi di un medico di fiducia a tutela della correttezza del giudizio espresso nella sua persona.




Ne consegue che risulta fondato l’assorbente profilo di censura, dedotto con il primo mezzo di gravame, dell’incompetenza del soggetto chiamato ad esprimersi sul mantenimento dei requisiti psico-fisici della ricorrente – motivo di ricorso relativamente al quale l’amministrazione resistente non ha svolto alcuna difesa – con conseguente illegittimità del giudizio sulla perdita dei requisiti psicofisici che si è riverberato, per illegittimità derivata, sul provvedimento di proscioglimento dalla Il ricorso, in conclusione, va accolto, assorbita ogni altra censura.

 

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