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20 agosto 2026 1° Lgt in pensione PISTILLO Antonio

Domanda: Sono un sergente (da marzo 2023) dell’Aeronautica Militare, ex legge 958/86, nato nel 1976 e arruolato nell’ottobre del 1996. Andrò in pensione, secondo le previsioni del 1° lgt. Pistillo, a 60 anni con circa 40 di servizio effettivo. Desidererei, se possibile, conoscere quale sarà l’importo della pensione. Si allega estratto contributivo Inps e l’ultima busta paga.

Risposta: Si premette che la piattaforma tratta tematiche di interesse per il personale del comparto Difesa e Sicurezza e non offre consulenze previdenziali, tuttavia, essendo un argomento di carattere generale che suscita curiosità nei più giovani che si chiedono quando andranno in pensione e, soprattutto, se l’assegno pensionistico sarà dignitoso per sopravvivere, si tenta di dare una risposta.

Il metodo contributivo, introdotto dalla legge n. 335/95, è un sistema di calcolo del trattamento determinato in funzione dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa per coloro che sono stanti assunti per la prima volta dopo il 31/12/1995.

La prestazione è determinata sulla base dei versamenti accumulati negli anni pari al 33% (8,80 a carico del lavoratore e 24,20 a carico dell’Amministrazione) della retribuzione pensionabile percepita che sono rivalutati annualmente sulla base dell’evoluzione del Pil, più precisamente sulla media mobile rispetto al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

Tale media costituisce il tasso di capitalizzazione che è uno dei fattori che incide sull’entità della prestazione. Quindi, quando più bassa sarà la crescita, tanto minore sarà il tasso e più basso il trattamento di quiescenza.

Al termine dell’attività lavorativa i contributi versati e rivalutati formeranno un montante individuale che è tramutato in pensione attraverso un coefficiente di trasformazione che varia in base dell’età del pensionando. Quando maggiore sarà l’età alla cessazione dal servizio, tanto superiore sarà il coefficiente e l’importo del vitalizio.

Il sistema interamente contributivo è, ovviamente, molto meno favorevole del sistema retributivo che era determinato prendendo come riferimento, di massima, le retribuzioni percepite lungo un periodo di tempo immediatamente precedente la cessazione dal servizio e che garantiva prestazione superiori all’ultimo stipendio percepito.

Ed è propria la differenza tra l’importo del trattamento pensionistico e l’ultima retribuzione percepita l’indicatore percentuale (c.d. tasso di sostituzione) che misura il rapporto tra i due valori che serve per capire quanto il reddito e quindi il tenore di vita si ridurrà una volta fuori dal mondo del lavoro.

Al fine di dare una risposta al richiedente, collocato presumibilmente in congedo per limite di età nel 2036, è necessario, in primis, sviluppare un’ipotesi dell’evoluzione temporale della retribuzione basata sul sistema di adeguamento salariale da contrattazione,  tenendo conto delle promozioni potenzialmente conseguibili.

Relativamente all’indicizzazione della retribuzione al costo della vita sono stati valutati gli incrementi già definiti col contratto 2025-2027 e quelli per il triennio 2028-2030 in base alle risorse già allocate con la legge di bilancio del 2025. Per gli anni a seguire stimati in base a un’inflazione media annua costante del 2%.

La seguente progressione economica è il risultato di tale scenario ed è un’ipotesi plausibile.

anno stipendio IIS assegno importo operativa maggior assegno stipendio stima netto medio
funzionale agg. pens.le base operativa personale mensile lordo x 13 mensilità (*)
2024 1.371 531 252 372 181 94 116 2.916 1.986
2025 1.424 531 252 372 181 94 116 2.968 2.006
2026 1.467 531 252 372 181 94 116 3.012 2.023
2027 1.485 531 252 420 181 94 116 3.078 2.049
S.M. 23/03/2027 1.567 531 252 426 258 134 39 3.207 2.100
2028 1.622 531 252 426 258 134 39 3.261 2.121
32 aa 28/10/28 1.622 531 289 426 258 134 39 3.299 2.136
2029 1.667 531 289 426 258 134 39 3.345 2.154
2030 1.685 531 289 482 258 134 39 3.418 2.183
2031 1.740 531 289 482 258 134 39 3.473 2.204
SM capo 23/03/31 1.792 531 289 491 307 159 3.568 2.242
2032 1.838 531 289 491 307 159 3.615 2.268
2033 1.857 531 289 555 307 159 3.697 2.310
2034 1.913 531 289 555 307 159 3.753 2.339
2035 1.959 531 289 555 307 159 3.800 2.363
2036 1.978 531 289 627 307 159 3.891 2.409
(*) compreso taglio cuneo fiscale fin quando spettante e al netto add.li regione marche e comunale 0,80%

(*) compreso taglio cuneo fiscale fin quando spettante e al netto add.li  regione marche e comunale 0,80%

Il prossimo passaggio è determinare, sulla base delle retribuzioni di cui sopra, l’imponibile previdenziale nel tempo su cui calcolare i contributi.

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
retrib annua 13 mens 18% 15% ind. acces. imp prev.le
2026 36.145,64 3.012,14 3.169,69 3.896,82 2.000,00 46.224,29
2027 36.935,33 3.077,94 3.207,52 3.930,97 2.000,00 10.881,18
S.M. 23/03/2027 38.479,68 3.200,15 3.384,68 4.090,91 2.000,00 37.816,84
2028 39.135,78 3.254,83 3.502,77 4.197,52 2.000,00 38.536,45
32 aa 28/10/28 39.588,54 3.292,56 3.502,77 4.197,52 2.000,00 11.674,13
2029 40.135,29 3.338,12 3.601,19 4.286,37 2.000,00 51.367,45
2030 41.018,98 3.410,92 3.640,56 4.321,91 2.000,00 52.399,69
2031 41.675,08 3.465,60 3.758,65 4.428,52 2.000,00 12.308,12
SM capo23/03/31 42.819,89 3.551,65 3.869,68 4.528,76 2.000,00 42.143,58
2032 43.379,00 3.598,24 3.970,32 4.619,61 2.000,00 55.583,86
2033 44.368,69 3.678,54 4.010,58 4.655,96 2.000,00 56.732,61
2034 45.039,64 3.734,46 4.131,35 4.764,99 2.000,00 57.689,28
2035 45.598,76 3.781,05 4.231,99 4.855,84 2.000,00 58.486,50
2036 46.688,03 3.869,37 4.272,25 4.892,19 2.000,00 59.743,13
N.B. le voci (e)  ( c) non sono cumulabili, è valutabile solo quella di importo superiore

Determinare oggi un trattamento pensionistico con decorrenza dal 2036 non sarebbe possibile, in quanto non si ha contezza dei principali indicatori macroeconomici e dei fattori demografici dei prossimi 10 anni, non si conoscono i tassi di capitalizzazione dal 2025 al 2034 e quale sarà il coefficiente di trasformazione all’atto del collocamento in congedo.

Tuttavia, è possibile sviluppare un’ipotesi sulla base di parametri sottostanti agli scenari di previsione definiti in ambito nazionale, in particolare quello di riferimento all’ultima previsione demografica prodotta da Istat con orizzonte temporale al 2050 e sulle previsioni elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico (rapporto n. 26).

Ovviamente, si tratta di un quadro prospettico basato su una metodologia di tipo probabilistico (soggetto a fattori correttivi anche di breve termine) da cui scaturisce la seguente determinazione del trattamento pensionistico.

Anno di Rifer.to Montante Contributivo                      Anni Precedenti P.I.L. Montante Contributivo Rivalutato Imponibile Retrib.vo               Anno Corrente Aliquota Contributiva Montante Contributivo Anno Corrente Montante Complessivo Rivalutato
1996 1,055871 0 33%
1997 1,053597 2.164,00 33% 714,12 714,12
1998 714,12 1,056503 754,47 10.400,00 33% 3.432,00 4.186,47
1999 4.186,47 1,051781 4.403,25 11.100,00 33% 3.663,00 8.066,25
2000 8.066,25 1,047781 8.451,66 11.300,00 33% 3.729,00 12.180,66
2001 12.180,66 1,043698 12.712,93 15.700,00 33% 5.181,00 17.893,93
2002 17.893,93 1,041614 18.638,57 22.500,00 33% 7.425,00 26.063,57
2003 26.063,57 1,039272 27.087,14 23.600,00 33% 7.788,00 34.875,14
2004 34.875,14 1,040506 36.287,79 27.400,00 33% 9.042,00 45.329,79
2005 45.329,79 1,035386 46.933,83 29.690,00 33% 9.797,70 56.731,53
2006 56.731,53 1,033937 58.656,83 32.960,00 33% 10.876,80 69.533,63
2007 69.533,63 1,034625 71.941,23 28.600,00 33% 9.438,00 81.379,23
2008 81.379,23 1,033201 84.081,10 28.930,00 33% 9.546,90 93.628,00
2009 93.628,00 1,017935 95.307,22 31.338,00 33% 10.341,54 105.648,76
2010 105.648,76 1,016165 107.356,58 35.380,00 33% 11.675,40 119.031,98
2011 119.031,98 1,011344 120.382,27 35.147,00 33% 11.598,51 131.980,78
2012 131.980,78 1,001643 132.197,63 33.160,00 33% 10.942,80 143.140,43
2013 143.140,43 1,000000 143.140,43 33.251,00 33% 10.972,83 154.113,26
2014 154.113,26 1,005058 154.892,76 33.313,00 33% 10.993,29 165.886,05
2015 165.886,05 1,004684 166.663,06 36.853,00 33% 12.161,49 178.824,55
2016 178.824,55 1,005205 179.755,34 35.602,00 33% 11.748,66 191.504,00
2017 191.504,00 1,013478 194.085,09 35.936,00 33% 11.858,88 205.943,97
2018 205.943,97 1,018254 209.703,27 38.730,00 33% 12.780,90 222.484,17
2019 222.484,17 1,019199 226.755,64 39.000,00 33% 12.870,00 239.625,64
2020 239.625,64 1,000000 239.625,64 38.700,00 33% 12.771,00 252.396,64
2021 252.396,64 1,009758 254.859,53 41.843,00 33% 13.808,19 268.667,72
2022 268.667,72 1,023082 274.869,11 43.200,00 33% 14.256,00 289.125,11
2023 289.125,11 1,036622 299.713,45 47.840,00 33% 15.787,20 315.500,65
2024 315.500,65 1,028200 324.397,76 54.665,00 33% 18.039,45 342.437,21
2025 (*) 342.437,21 1,012200 346.614,95 50.658,00 33% 16.717,14 363.332,09
2026 (**) 363.332,09 1,010000 366.965,41 46.224,29 33% 15.254,02 382.219,42
2027 382.219,42 1,010000 386.041,62 48.698,02 33% 16.070,35 402.111,97
2028 402.111,97 1,010000 406.133,08 50.210,58 33% 16.569,49 422.702,58
2029 422.702,58 1,010000 426.929,60 51.367,45 33% 16.951,26 443.880,86
2030 443.880,86 1,010000 448.319,67 52.399,69 33% 17.291,90 465.611,57
2031 465.611,57 1,010000 470.267,68 54.451,70 33% 17.969,06 488.236,75
2032 488.236,75 1,010000 493.119,11 55.583,86 33% 18.342,67 511.461,79
2033 511.461,79 1,010000 516.576,40 56.732,61 33% 18.721,76 535.298,17
2034 535.298,17 1,010000 540.651,15 57.689,28 33% 19.037,46 559.688,61
2035 559.688,61 1,000000 559.688,61 58.486,50 33% 19.300,54 578.989,15
2036 578.989,15 1,000000 578.989,15 59.743,13 33% 19.715,23 598.704,39
moltiplicatore 598.704,39 1,000000 598.704,39 59.163,15 33% 19.523,84 618.228,23
moltiplicatore 618.228,23 1,000000 618.228,23 59.163,15 33% 19.523,84 637.752,07
moltiplicatore 637.752,07 1,000000 637.752,07 59.163,15 33% 19.523,84 657.275,90
moltiplicatore 657.275,90 1,000000 657.275,90 59.163,15 33% 19.523,84 676.799,74
moltiplicatore 676.799,74 1,000000 676.799,74 29.581,57 33% 9.761,92 686.561,66
(*) fino al 2025 in base ai dati presenti nell’estratto conto contributivo dell’Inps  (**) dal 2026 imponibili retrib.stimati pensione m.l. 2.278,17
Irpef 470,17
addizionali 60,00
pens netta mensile 1.748,00
ultima retr. netta 2.409,00
tasso di sostituzione 72,56%

(*) fino al 2025 in base ai dati presenti nell’estratto conto contributivo dell’Inps () dal 2026 imponibili retrib.stimati

Tale stima tiene conto del c.d. moltiplicatore (in sintesi un riconoscimento figurativo di 5 anni di contributi che aumenta il montante contributivo accumulato alla cessazione) che è un istituto che la normativa pensionistica di categoria (D. Lgs. n. 165/97) ha previsto per compensare il minore coefficiente di trasformazione conseguente al fatto che il personale del comparto Difesa e Sicurezza ha limiti ordinamentali per il collocamento a riposo d’ufficio inferiori alla generalità dei lavoratori dipendente.

Un incremento del montante contributivo di 5 anni in quanto nel momento di stesura di questa norma compensativa il limite ordinamentale del personale del pubblico impiego era 65 anni (dal 2025 67 anni). Infatti, la tabella a seguire mostra come il moltiplicatore riequilibri il tasso di sostituzione del militare rispetto al dipendente pubblico a parità di retribuzioni.

voci interessato in congedo a 60 anni dipendente pubblico
senza moltiplicatore con moltiplicatore in congedo a 65 anni
pensione m.l. 1.954,97 2.278,17 2.542,62
Irpef –  372,97 –  470,17 –  560,62
add.li –   51,00 –   60,00 –    69,00
Pens. netta mensile 1.531,00 1.748,00 1.913,00
ultima retrib. netta 2.409,00 2.409,00 2.632,00
tasso di sostituzione 63,55% 72,56% 72,68%

Per mitigare gli effetti economici discendenti dall’applicazione del sistema contributivo, la legge n. 335/95 ha previsto l’istituzione di forme pensionistiche integrative, i così detti fondi di previdenza complementare, alimentati in parte dal lavoratore e in parte dal datore di lavoro e destinati ad integrare la pensione di base.

La previdenza complementare è stata istituita anche per i dipendenti del pubblico impiego. Il sistema è stato reso pienamente operativo a partire dal 1999 attraverso l’Accordo quadro che ha regolato il passaggio al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e l’istituzione dei fondi negoziali di riferimento.

Nel 2004 è stato istituito il primo fondo pensione (Espero) dedicato esclusivamente al personale del Comparo Scuola e successivamente, per le altre categorie della Pubblica Amministrazione (come ministeri, enti locali e sanità), sono stati creati i fondi Perseo e Sirio che nel 2014 si sono fusi per dare vita all’attuale fondo negoziale unico.

Per il personale contrattualizzato (magistrati, docenti universitari, personale del Comparto Difesa e Sicurezza e Soccorso pubblico) le procedure previste che avrebbero dovuto definire la costituzione di uno o più fondi nazionali di pensione complementare, la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, non sono mai state avviate.

La mancata attuazione di tali previsioni ha, quindi, danneggiato gli appartenenti a tali comparti, impedendogli l’adesione a forme di previdenza complementare, di fruire, in caso di un versamento minimo della retribuzione, di una quota aggiuntiva a carico dello Stato destinata a rivalutarsi nel tempo e di dedurre dal reddito la contribuzione totale.

Infatti, è deducibile dal reddito la somma complessiva versata al fondo, cioè sia quella dell’aderente che quella effettuata dall’Amministrazione.

Nel marzo di quest’anno, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS) ha condannato l’Italia per la mancata istituzione dei regimi pensionistici complementari per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. L’organo europeo ha stabilito che lo stallo lede i diritti dei lavoratori, aprendo la strada a possibili azioni legali per il risarcimento del danno.

Si fa riserva, con un prossimo articolo, di apprezzare “il danno” derivante dalla mancata istituzione della previdenza complementare, benché alcune decisioni giurisprudenziali (come la n. 07023/2025 del Consiglio di Stato) hanno rigettato le richieste di risarcimento di personale militare e di polizia.

Inoltre, di stimare, sulla base della progressione economica evidenziata in precedenza, il trattamento di fine servizio e l’indennità supplementare della Cassa di Previdenza delle Forze Armate.

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