Direttiva rilascio porto d’arma per difesa personale agli Ufficiali delle Forze Armate

Rilascio di licenza di porto d’arma per difesa personale agli Ufficiali delle Forze Armate ai sensi dell’art. 75, quarto comma, del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.



Come è noto, l’art. 75, quarto comma, del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, riconosce una posizione differenziata, quanto alla possibilità di conseguire il porto d’armi, agli Ufficiali delle Forze Armate “in servizio attivo permanente”, posizione di stato giuridico che oggi corrisponde a quella di “servizio permanente effettivo” disciplinata dall’art. 882 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al D. lgs. 15 marzo 2010, n.66.

La disposizione prevede, infatti, che agli Ufficiali appartenenti a tale categoria, che ne facciano richiesta, possa essere concessa la licenza gratuita per portare l’anna corta quando vestono l’abito civile.



La norma precisa anche la documentazione che deve essere esibita dall’interessato all’atto
della presentazione dell’istanza, prevedendo, tra l’altro, che essa deve essere corredata da un certificato rilasciato dal comandante del Corpo o dal capo dell’Ufficio da cui il richiedente dipende,
attestante che l’interessato stesso è in servizio permanente effettivo.  Per scaricare o visualizzare la direttiva del  Ministero dell’Interno integrale, clicca QUI





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