Decreto per l’accesso alla qualifica di soccorritore militare delle Forze Speciali della Difesa

Criteri e percorsi di formazione per l’accesso alla qualifica di Soccorritore militare per le Forze speciali, nonché limiti e modalità di intervento dei Soccorritori militari per le Forze speciali.

Art. 1
Definizione

1. Il soccorritore militare per le forze speciali è un operatore delle foze speciali della Difesa specificamente formato per effettuare manovre per il sostegno di base e avarvato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.

Art.2
Modalità di accesso alla qualifica di soccorritore militare per le forze speciali

l. I criteri e i percorsi formativi alla qualifica di socconitore militare per le foze speciali sono definiti dall’ Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. La qualifica di soccorritore militare per le forze speciali è subordinata all’essere in servizio presso il comparto operazioni speciali nazionale, con idoneità all’impiego in operazioni speciali e all’aver ottemperato agli obblighi di mantenimento delle capacità tecnico-pratiche di tipo sanitario prescritte.

Art. 3
Limitie modalitità di intervento

1. II soccorritore militare delle forze speciali può effettuare le attività definite nell’Allegato B, che costituisce parte integrante al presente decreto, esclusivamente nelle aree operative all’estero, nonché sui mezzi aerei ed unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori degli spazi aerei e delle acque territoriali nazionali e dovunque nel corso di operazioni speciali, ove l’indisponibilità di un trattamento sanitario e della possibilità di un’evacuazione sanitaria a breve termine potrebbero compromettere la vita del traumatizzato o l’esito della missione.

2. La qualifica del soccorritore militare delle Forze Speciali non dà luogo o diritto al conseguimento di alcun titolo abilitante all’esercizio di professione sanitaria, sia all’intemo del comparto Difesa – Forze Armate e Arma dei Carabinieri – sia nel contesto civile.

Art.4
Clausola di invarianza finanziaria

l. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

QUI IL DECRETO INTEGRALE

Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento